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DIRItto DISCIpLInARe e AntICoRRUzIone




                  Volendo trarre le somme di quanto si è detto, se si rinuncia alla condizione
             militare, si rinuncia alla possibilità di una sintesi tra la cerchia di riconoscimento e
             il complesso dei valori istituzionali. nella teoria dei contenitori di Reckless , l’uo-
                                                                                  81
             mo è considerato un sistema binario, individuo-ambiente, nel quale alcuni fattori,
             che denomina “contenitori interni” (componenti dell’Io ) e “contenitori esterni”
                                                                 82
             (freno strutturale, operante nell’immediato contesto sociale del soggetto ), agisco-
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             no nel senso di una maggiore invulnerabilità nei confronti della “delinquenza”, il
             cui disvalore in questa sede potremmo depotenziare relegandolo più semplicemen-
             te ai comportamenti  che spingono verso l’ine cienza operativa.
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                  ed ecco il primo postulato: se si vuole combattere la corruzione militare occor-
             re creare le condizioni per aumentare la capacità di giudizio e di formazione di opi-
             nioni autonome e informate tra chi indossa l’uniforme, che dovrà riconoscersi e pro-
             teggersi da quelle cattive pratiche .
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               il fatto che proprio i nostri peccati mostrano un carattere molto più universale e tipico dei nostri
               aspetti profondi e migliori” (Georg Simmel, Ferruccio Andol. (a cura di), La legge individuale,
               Roma, Armando ed., 2001, p. 68, cit.). e quindi: “non siamo solo responsabili per il fatto che obbe-
               diamo o meno a una legge vigente, ma già per il fatto che questa legge vale per noi” (ivi, p. 109, cit.).
             80 ovvero l’indi(erenza circa il giudizio morale di chi è estraneo alle cerchie sociali di riconoscimento
               personali (cfr. Alessandro pizzorno, La corruzione nel sistema politico, in Donatella Della porta, op.
               cit., p. 48). Fa eco l’intramontabile “familismo amorale” (massimizzare i vantaggi materiali e imme-
               diati della famiglia nucleare; supporre che tutti gli altri si comportino allo stesso modo) di edward
               C. Ban.eld (Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino ed., Bologna, 2010), che qui però
               appare un concetto troppo sospinto rispetto alla .sionomia del soggetto idealtipico in trattazione, il
               carabiniere, al quale non potrebbero applicarsi - senza .n troppe (e legittime) riserve - le celebri ipo-
               tesi predittive formulate dall’Autore (ibi., pp. 101 e ss.).
             81 Walter C. Reckless, Simon Dinitz, ellen Murray, self concept as an insulator against delinquency, in
               American sociological review, pp.21, 744, 1956.
             82 Come autocontrollo, buon concetto di sé, forza dell’Io, alta tolleranza alla frustrazione, forte resi-
               stenza agli stimoli disturbanti, profondo senso della responsabilità, orientamento verso .ni precisi,
               abilità a trovare soddisfazioni sostitutive, razionalizzazioni che riducono la tensione e così via.
             83 Con l’e(etto di impedirgli di oltrepassare determinati limiti normativi: è composto di alcuni elementi
               come la presentazione al soggetto di una coerente linea di condotta morale, un ra(orzamento istitu-
               zionale delle sue norme, .ni ed aspettative, l’esistenza di un ragionevole insieme di aspettative sociali,
               una sorveglianza e disciplina e caci (controlli sociali), l’o(erta di una ragionevole prospettiva d’azio-
               ne (inclusi limiti e responsabilità) nonché sfoghi alternativi, opportunità di consenti, identità e senso
               di appartenenza (per una sintesi della teoria, vds. Vincenzo Mastronardi, manuale per operatori cri-
               minologici e psicopatologi forensi, Milano, Giu(rè ed., 2012, pp. 176 e ss.).
             84 D’altronde deve condividersi con Foucault che non v’è antinomia tra la criminologia e il sistema
               penale, “al contrario, la vera disfunzione di questo sistema si introduce […] sopprimendo la codi.-
               cazione criminologica e applicando la legge nella sua universalità e inevitabilità, cioè […] senza questa
               specie di correlato-correttivo costituito dalla moralizzazione e dalla criminologia” (Michel Foucault,
               La  società  punitiva,  Corso  al  Collège  de  France  (1972-1973),  Milano,  Universale  economica
               Feltrinelli, 2016, p. 195, cit.).
             85 In senso genericamente analogo, cfr. Lucio picci, Alberto Vannucci, op. cit., p. 199.

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