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DIRItto DISCIpLInARe e AntICoRRUzIone
dell’inef cacia operativa sulla scorta del risk assessment locale , e che soprattutto
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riproduca in scala alcuni meccanismi virtuosi.I vantaggi sarebbero molteplici e si reg-
gerebbero su una logica “di sistema”: i Comandi di Corpo sono già depositari delle
scelte disciplinari più delicate, e quindi potrebbero adottare scelte a presidio di ethic
infrastructures diversif cate in base al contesto locale , così assicurando anche il
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rispetto delle Linee Guida dell’AnAC in materia ; il Responsabile del piano “terri-
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toriale”, una volta “capillarizzato” ed inserito in una rete di monitoraggio (si pensi a
quella attualmente esistente per il contrasto alla violenza di genere) sgraverebbe dalla
propria titanica responsabilità l’unico referente nazionale, rendendo agevoli mecca-
nismi regolatori ex articolo 735 t.u.r.o.m.; la ricognizione dei rischi corruttivi locali
faciliterebbe lo scambio informativo (la circolarità) tra le varie componenti
dell’Amministrazione, sia nell’ambito della stessa line, sia nell’ambito di piramidi
parallele.
Il risultato, in linea col modello organizzativo della legge Severino, sarà
quello di far emergere ulteriori fattori sensibili che si registrano in periferia,
per poi individuare, dopo averle sperimentate, misure idonee per
sterilizzarli .
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de che il documento anche dall’organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8, della legge Severino),
con inevitabili ricadute sulla tempistica e sull’uniformità/coerenza dei piani posti all’approvazione.
70 Questo non deve scandalizzare, se si pensa che, ad esempio, anche le Aziende Sanitarie procedono ad
una valutazione dei rischi che convive in parallelo a quella ministeriale, proprio per la pregnanza
delle condizioni sociali e latu sensu ambientali.
71 L’idea di una policy disciplinare che persegua un animus corrigendi a macchia di leopardo, ad esempio,
si fonda sulla semplice constatazione che regalie accettate da un carabiniere in determinati contesti
sociali (naturalmente prescindendo da una censura penale o regolamentare), anche se di esiguo valore,
possono innescare reazioni disciplinari motivatamente più gravi che altrove, vuoi per ragioni di oppor-
tunità, vuoi per ef ettive esigenze di postura istituzionale. La disciplina di corpo, infatti, ed è questo il
discrimine con quella di stato, esaurisce i propri ef etti all’interno dell’organizzazione militare e rispon-
de a f nalità educative, non essendo il fatto ascritto al militare assolutamente inconciliabile con il sostra-
to deontologico della funzione (cfr. Vito tenore, Mauro Frisciotti, Vittorio Scaf a, op. cit., p. 62).
72 Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvare con
delibera AnAC n. 177 del 19 febbraio 2020. Questi, a dif erenza dei codici etici, f ssano doveri di
comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo
morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. nel docu-
mento richiamato, in particolare si evidenzia lo stretto collegamento che deve sussistere tra i codici e
i ptpCt, confermata da diverse previsioni normative: “nell’adozione del codice di comportamento
l’analisi dei comportamenti attesi debba essere ef ettuata considerando il diverso livello di esposizio-
ne degli uf ci al rischio di corruzione”. Ciò che dif erenzia i due documenti è la tendenziale stabilità
nel tempo dei codici di comportamento (cfr. delibera sul sito AnAC Delibera numero 177 del 19
Febbraio 2020 - www.anticorruzione.it, ultima consultazione 28 luglio 2025).
73 L’art. 1, 9° c. lett. a, infatti, stabilisce la regola procedimentale secondo cui le Amministrazioni pos-
sono (rectius: devono) individuare ulteriori rischi anche raccogliendo le proposte dei dirigenti degli
uf ci interessati.
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