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DIRItto DISCIpLInARe e AntICoRRUzIone
eseguire gli ordini illegittimi, a conferma che la consapevolezza del valore concreto
della condotta destinata all’assolvimento dei compiti assegnati si ascrive ad una
comune e profonda compenetrazione, sia del superiore che del subordinato, nel
generale disegno organizzativo della Forza armata (il cosiddetto dovere di rimo-
stranza ). Come è stato notato , questo aspetto in particolare assicura, altresì, pro-
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prio la trasparenza dell’attività operativa, secondo i canoni della trasparenza pubbli-
ca, temperata soltanto dalla irrinunciabile riservatezza connaturata alle esigenze di
sicurezza tipiche delle attività militari.Come a dire che, nonostante l’ef etto ottico
subìto dall’osservatore sia quello dell’opacità della catena organizzativa, è la condi-
zione militare, nel suo impianto appena descritto, ad assicurare già ex se la “traspa-
renza” in senso anticorruttivo, attraverso il solo rispetto della “procedura” .
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4. La tutela del segreto e i limiti all’accesso documentale
Uno degli ambiti in cui il principio della trasparenza continua a trovare con
dif coltà piena estrinsecazione è naturalmente quello dell’accesso documentale, ai
sensi dell’articolo 24 legge 241/1990, laddove il segreto assume ancora le sembianze
di un limite tassativo ed invalicabile .
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In termini generali, il diritto di accesso, reactive disclosure del cittadino , che
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“si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi”
(articolo 25, comma 1 legge 241/1990), può essere fatto valere in presenza di con-
dizioni sia soggettive (riferite a chi richiede l’accesso) che oggettive (relative alle
informazioni contenute nei documenti che si chiede di conoscere), ponendosi
quale strumento indispensabile per realizzare un ef ettivo e diretto rapporto tra
governanti e governati : quanto alle informazioni , emergono limiti ed esclusioni,
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40 Il sistema, prevedendo per il militare l’obbligo di rappresentare la ritenuta non conformità dell’ordine
ricevuto con le norme in vigore, realizza in concreto quella consapevole partecipazione che la legge di
principio ha voluto informasse l’attività militare. Il “dovere di rimostranza”, allora, si manifesta quale
“espressione di quella civiltà giuridica che ha sempre contraddistinto la legislazione italiana ed anche,
seppur in parte, quella militare” (vds. edoardo Boursier niutta, Arturo esposito, op. cit., p. 57, cit.).
L’art. 729, 2° c. t.u.r.o.m., per completezza - a chiusura di questa speciale ipotesi di dissenso - prevede
che il militare, una volta che gli è stato ribadito l’ordine, è tenuto ad eseguirlo, salvo che sia manifesta-
mente rivolto contro le istituzioni dello Stato o costituisca manifestamente reato.
41 Vds. Antonino Lo torto, op. cit., p. 57.
42 Sulla constatazione che la trasparenza possa essere assicurata dalla sostanziale esattezza della proce-
dura, cfr. Antonino Lo torto, op. cit., p. 66.
43 Cfr. Riccardo Ursi, op. cit., p. 357.
44 Vds. Raf aele Cantone, op. cit., p. 253.
45 Cfr. Simona Rodriquez, La riforma dell’accesso ai documenti amministrativi, in Francesco
Caringella, Mariano protto (a cura di), op. cit., p. 226.
46 non è peregrino evidenziare che - in funzione di garantire la riservatezza del whistleblower (cfr. Raf aele
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