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DIRItto DISCIpLInARe e AntICoRRUzIone




             eseguire gli ordini illegittimi, a conferma che la consapevolezza del valore concreto
             della condotta destinata all’assolvimento dei compiti assegnati si ascrive ad una
             comune e profonda compenetrazione, sia del superiore che del subordinato, nel
             generale disegno organizzativo della Forza armata (il cosiddetto dovere di rimo-
             stranza ). Come è stato notato , questo aspetto in particolare assicura, altresì, pro-
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             prio la trasparenza dell’attività operativa, secondo i canoni della trasparenza pubbli-
             ca, temperata soltanto dalla irrinunciabile riservatezza connaturata alle esigenze di
             sicurezza tipiche delle attività militari.Come a dire che, nonostante l’ef etto ottico
             subìto dall’osservatore sia quello dell’opacità della catena organizzativa, è la condi-
             zione militare, nel suo impianto appena descritto, ad assicurare già ex se la “traspa-
             renza” in senso anticorruttivo, attraverso il solo rispetto della “procedura” .
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             4.  La tutela del segreto e i limiti all’accesso documentale
                  Uno degli ambiti in cui il principio della trasparenza continua a trovare con
             dif  coltà piena estrinsecazione è naturalmente quello dell’accesso documentale, ai
             sensi dell’articolo 24 legge 241/1990, laddove il segreto assume ancora le sembianze
             di un limite tassativo ed invalicabile .
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                  In termini generali, il diritto di accesso, reactive disclosure del cittadino , che
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             “si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi”
             (articolo 25, comma 1 legge 241/1990), può essere fatto valere in presenza di con-
             dizioni sia soggettive (riferite a chi richiede l’accesso) che oggettive (relative alle
             informazioni  contenute  nei  documenti  che  si  chiede  di  conoscere),  ponendosi
             quale strumento indispensabile per realizzare un ef ettivo e diretto rapporto tra
             governanti e governati : quanto alle informazioni , emergono limiti ed esclusioni,
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             40 Il sistema, prevedendo per il militare l’obbligo di rappresentare la ritenuta non conformità dell’ordine
               ricevuto con le norme in vigore, realizza in concreto quella consapevole partecipazione che la legge di
               principio ha voluto informasse l’attività militare. Il “dovere di rimostranza”, allora, si manifesta quale
               “espressione di quella civiltà giuridica che ha sempre contraddistinto la legislazione italiana ed anche,
               seppur in parte, quella militare” (vds. edoardo Boursier niutta, Arturo esposito, op. cit., p. 57, cit.).
               L’art. 729, 2° c. t.u.r.o.m., per completezza - a chiusura di questa speciale ipotesi di dissenso - prevede
               che il militare, una volta che gli è stato ribadito l’ordine, è tenuto ad eseguirlo, salvo che sia manifesta-
               mente rivolto contro le istituzioni dello Stato o costituisca manifestamente reato.
             41 Vds. Antonino Lo torto, op. cit., p. 57.
             42 Sulla constatazione che la trasparenza possa essere assicurata dalla sostanziale esattezza della proce-
               dura, cfr. Antonino Lo torto, op. cit., p. 66.
             43 Cfr. Riccardo Ursi, op. cit., p. 357.
             44 Vds. Raf aele Cantone, op. cit., p. 253.
             45 Cfr.  Simona  Rodriquez,  La  riforma  dell’accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  Francesco
               Caringella, Mariano protto (a cura di), op. cit., p. 226.
             46 non è peregrino evidenziare che - in funzione di garantire la riservatezza del whistleblower (cfr. Raf aele

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