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IL DomInIo ELAsTICo DELLA TrAsPArEnzA mILITArE
l’impatto delle politiche di trasparenza appare più problematico: la frizione non
può essere superata solo con “una volontà di ferro”, che spezzerebbe la macchi-
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na , occorre il tatto del giudizio .
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2. Il valore della “difesa nazionale”: il parere del Consiglio di Stato n.
1485/2023
Il tema che ci occupa spicca da un punto ineludibile di analisi: attraversando,
infatti, lo spiraglio ermeneutico aperto dalla disciplina del whistleblowing (D. Lgs.
24/2023) . Il Consiglio di Stato ha colto l’occasione per pronunciarsi sulle caratte-
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ristiche dell’ordinamento militare, rimarcandone l’autosuf cienza e l’autoreferen-
zialità funzionali alla tutela della difesa e sicurezza nazionale.
Ciò postula la “regola generale” secondo cui, salvo che la legge non disponga
diversamente, ogni Forza di polizia o armata è “tributaria di una autonoma discipli-
na giuridica (ed economica) non comparabile con lo statuto de personale pubblico
in genere” . Questa particolare posizione delle corporazioni militari si spiega in
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ragione di un’idea di difesa come funzione pubblica che si concreta in un’attività di
contrasto, anche, violento ad aggressioni e of ese .
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La pronuncia dell’alto consesso, anzi, indugia sulla nozione di “difesa nazio-
nale e di ordine e sicurezza pubblica”, parte del più ampio genus della “sicurezza
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nazionale” , assicurando al modello concettuale della “trasparenza militare” una
13 Cfr. Karl Von Clausewitz, op. cit., p. 72. È interessante notare il rimbalzo speculare di questo con-
cetto nelle scienze dell’organizzazione aziendale, tra cui si segnala John p. Kotter, Guidare il cambia-
mento, trebaseleghe (pD), Apogeo ed., 2022: “[…] è enormemente dif cile mettere in atto con la
pura forza i grandi cambiamenti spesso necessari oggi per far funzionare le organizzazioni. La trasfor-
mazione richiede sacrif cio, dedizione e creatività e nessuna di queste cose di solito si ottiene con la
forza. I tentativi di mettere in atto un cambiamento con molto management e poca leadership […]
quasi sempre cercano di eliminare l’intrinseca complessità delle trasformazioni” (ivi, p. 27, cit.).
14 ovvero, sempre con Clausewitz, una combinazione di risolutezza, entschlossnheit, e colpo d’oc-
chio, coup d’oeil.
15 Vale la pena, tuttavia, citare testualmente l’ultima osservazione, consono abbrivio all’articolo: “per il per-
sonale militare e delle Forze di polizia è salvaguardata l’applicazione delle corrispondenti normative di set-
tore che, rispetto alle disposizioni in materia di whistleblowing, non possono ritenersi recessive o comun-
que derogate, in quanto funzionali alla tutela della “difesa nazionale” e “dell’ordine e sicurezza pubblica”
che fanno parte de più ampio genus della “sicurezza nazionale” (Cons. Stato, parere 1485/2023, cit.).
16 Ivi, cit.
17 Cfr. in questi termini, Francesco Bocchini, Contributo allo studio della difesa civile della Patria, in
Giurisprudenza costituzionale n. 1/2014, p. 779.
18 Sull’assimilazione dei concetti di “difesa” e “sicurezza” depone anche la recente modif ca dell’art. 233
D. Lgs. 66/2010, ad opera dell’art. 21, co. 1, lett. a) del d.l. 124/2023 (convertito in legge 162/2023),
laddove - già nella rubrica - viene costituita un’endiadi per individuare le “opere destinate alla difesa
e alla sicurezza nazionale”. In dottrina, cfr. inter alia tommaso Francesco Giupponi, I rapporti tra
sicurezza e difesa. Differenze e profili di convergenza, in Riccardo Ursi (a cura di), Difesa e
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