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DIRItto DISCIpLInARe e AntICoRRUzIone




             massimo, una soglia di resistenza esiziale, superata la quale il corpo fragile si rompe.
             Il range degli stati tensionali che vanno dallo zero al punto massimo di rottura pren-
             de il nome di “dominio elastico”.
                  prendendo la metafora dalla metallurgia, immaginiamo un “dominio elastico
             dell’ordinamento militare”, in cui la possibilità di modellamento determinata dal
             sistema dell’anticorruzione, in generale, e quello della trasparenza, in particolare,
             può spingersi f no ad un estremo creativo, superato il quale l’intero organismo
             perde  di  coesione  o,  peggio,  si  spezza.  Lo  stesso  articolo  52,  comma  3,  della
             Costituzione, d’altronde, fa riferimento ad una vocazione delle Forze armate ad
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             “informarsi” allo spirito democratico ; come a dire - in antifona - che vi è un sostra-
             to imprescindibile  che non può essere alterato nonostante l’anelito continuo all’as-
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             similazione con gli altri corpi amministrativi .
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                  Le sollecitazioni su un sistema così delicato si determinano in ragione dell’ap-

             1 Il dibattito della dottrina sul reale signif cato da attribuire al dettato del terzo comma dell’art. 52
               Cost. è stato, e continua ad essere, uno dei più avvincenti dell’intera stagione repubblicana (cfr., per
               una rassegna sintetica, Fausto Bassetta, Lineamenti di diritto militare, Roma, Laurus Robuf o ed.,
               Roma, 2002, pp. 139 e ss.). Senza af rontarne qui il crinale - che f nirebbe inevitabilmente per diven-
               tare inestricabile nei ristretti spazi della tesi - si accenna, anche per intraprendere un commodus disces-
               sus verso gli argomenti del capitolo, a quella secondo cui il comma in esame individuerebbe il fon-
               damento costituzionale di una riserva di legge implicita avente per oggetto la disciplina militare. In
               sostanza, questo rappresenterebbe la base normativa per l’applicazione del principio di legalità nel-
               l’ordinamento delle Forze armate (vds. Renato Balduzzi, Principio di legalità e spirito democratico
               nell’ordinamento delle Forze armate, Milano, Giuf rè ed., 1988, pp. 118 e ss.). È questa anche la
               visione del Consiglio di Stato - Commissione Speciale Difesa che, nel pronunciarsi con i pareri n.
               201000149 e n. 201000152 assunti nell’adunanza del 10 febbraio 2010, assume che il dettato del-
               l’art, 52 Cost. “pref gura una riserva di ordinamento e dunque di codice; lo schema in esame […],
               realizza il disegno costituzionale che, ripudiata la tesi istituzionalistica della totale separatezza dell’or-
               dinamento militare da quello giuridico statuale, lo ha ricostruito comunque […] intorno ai concetti
               fondamentali” (ibi., cit.; per una sintesi vds. Francesco Castiello, Diritto amministrativo militare,
               Roma, Laurus Robuf o ed., 2011, pp. 17 e ss.).
             2 Cfr., in dottrina, l’intramontabile lezione del Landi: “[…] il rilievo che le forze armate assumono
               nell’ordinamento dello Stato, per cui si distinguono da ogni altra istituzione subordinata agli organi
               ed ai poteri costituzionali, attiene, da una parte, alle speciali caratteristiche della loro organizzazione,
               ed alle loro f nalità; dall’altra, dipende da ragioni morali e tradizionali, in quanto ad esse è af  data la
               sicurezza dello Stato contro ogni attentato violento, ed ai loro appartenenti può perciò legittima-
               mente richiedersi il sacrif cio della propria vita” (Guido Landi, Forze armate, in Enciclopedia del
               Diritto, Vol. XVIII, 1969, p. 26, cit.). più recente, si segnala il saggio di Quirino Camerlengo, Le
               forze armate, Bologna, Il Mulino ed., 2025, che rilancia “Ma vi è di più. Lo spirito democratico,
               chiamato a permeare l’ordinamento militare, è stimolo a che le stesse Forze armate siano pienamente
               e coerentemente coinvolte nel processo democratico: non entità di cui sospettare o dif  dare, ma isti-
               tuzioni da includere a pieno titolo in questo processo di costante inveramento del valore democra-
               tico” (ivi, p. 113, cit.).
             3 proprio sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, si vedrà a breve, si ottengono
               le tensioni elastiche più performanti dell’ordinamento militare in funzione dell’anticorruzione
               (rectius: trasparenza).
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