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IL DomInIo ELAsTICo DELLA TrAsPArEnzA mILITArE
proccio “operativo” tracciato dalla Convezione UnCAC, f rmata a Merida nel
2003 , posto che questa prevede come doverosi vari meccanismi di trasparenza,
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esorbitanti la sola forma del right to know : una trasparenza “reattiva”, tramite mec-
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canismi di accesso alle informazioni, una trasparenza “proattiva”, di dif usione delle
informazioni da parte delle organizzazioni pubbliche, ma anche una trasparenza
“dall’interno”, assicurata dalla f gura del whistleblower . Da queste tensioni pro-
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grammatiche, emerge in controluce un’opacità strutturale (necessaria) del modello
gerarchico-funzionale, il cui arco portante è curvato, da un lato, dalla condizione
militare, ed il conseguente dovere di obbedienza, dall’altro dalla segretezza ed il
riserbo connaturato in sistemi formalizzati di potere. Questi, dunque, i poli del
dominio elastico della trasparenza militare, su cui devono misurarsi con cautela gli
sforzi diafanimetrici.per quanto riguarda il primo locus, deve constatarsi che il tema
della cogenza dei principi introdotti con la legge 241/1990 sulla trasparenza delle deci-
sioni e sul giusto procedimento diventa quantomeno problematico in relazione ad
atti dal contenuto fortemente imperativo, come gli “ordini”, tipici provvedimenti di
carattere strumentale propri dell’architettura gerarchica retta sulla disciplina militare .
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Il Codice del 2010 ha riconosciuto infatti la generale applicazione della legge
241/90 ai procedimenti dell’amministrazione militare mediante un rinvio conte-
nuto nell’articolo 1, comma 6, facendo salvo quanto previsto dal Capo I del titolo
I del Libro VI del t.u.r.o.m. (articoli 1024-1047) in materia di responsabile del pro-
cedimento, partecipazione e termini procedimentali.
nel caso degli ordini militari, tuttavia, l’articolo 1349, comma 3 CoM esclude
esplicitamente gli stessi dall’ambito di applicazione dei capi I, III e IV della legge 241,
con non poco ef etto sul binomio dell’anticorruzione-trasparenza.
Con riferimento all’altro tirante, invece, basti la generale considerazione secon-
4 Antesignana dell’attuale modello legislativo di prevenzione della corruzione (il cui precipitato italia-
no è, in prima battuta, la l. 190/2012, cosiddetta “Severino”).
5 Sull’autonomia del principio di trasparenza rispetto a quello della pubblicità cfr. Cons. Stato, ad.
Plen., 7 febbraio 1997. In questo senso, nel corpo della legge 241, la novella del 2005 prima e poi
quella del 2009 hanno sancito la def nitiva af rancazione della trasparenza dalla pubblicità; cfr.
Francesco Caringella, olga toriello, Il principio di imparzialità entra nell’olimpo dei principi gene-
rali dell’azione amministrativa, in Francesco Caringella, Mariano protto (a cura di), Il nuovo proce-
dimento amministrativo, Roma, Dike Giuridica ed., 2009, p. 49).
6 Cfr. in tal senso enrico Carloni, Il paradigma trasparenza - Amministrazioni, informazioni, demo-
crazia, Bologna, Il Mulino ed., p. 88.
7 La giurisprudenza ha via via levigato la nozione di ordine, giungendo alla def nizione dello stesso - in
buona sintesi - come l’atto amministrativo discrezionale a forma libera, di norma unisussistente,
contenente un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerar-
chico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3227; Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n.
2641).
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