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Le MeMORIe DIfensIve neL pROCeDIMenTO DIsCIpLInARe DI CORpO




               te le proprie responsabilità o ammettere i propri errori.
                    Questa scelta, seppur legittima, dovrebbe essere soppesata con estrema caute-
               la perché presentando le memorie difensive si instaura un contraddittorio preven-
               tivo con l’Amministrazione procedente secondo il brocardo “audiatur et altera
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               pars”  quale regola indefettibile di formazione delle misure disciplinari, fornendo
               al responsabile del procedimento elementi utili per la decisione, altrimenti presa
               unilateralmente.
                    invece, il superiore che sta ef ettuando il vaglio disciplinare deve tener presen-
               te che la mancata produzione di memorie difensive da parte del soggetto sottoposto
               a procedimento disciplinare non lo esime dall’espletamento della necessaria attività
               istruttoria, non potendosi considerare la descritta condotta dell’incolpato come
               una sorta di ficta confessio (ex multis, TAr Lombardia, milano, n. 2884/2022).
                    nella produzione giustif cativa, per i militari - e a maggior ragione per un
               Carabiniere - è sempre vietato mentire: il militare ha il dovere di dire il vero, pena
               l’attivazione di un’ulteriore procedimento disciplinare per “mendacio”.
                    Ça va sans dire, se dalla lettura degli scritti difensivi si rilevano ipotesi delit-
               tuose, il superiore dovrà informare la competente Autorità Giudiziaria.inf ne, con
               le memorie difensive è possibile anche richiedere eventuali accertamenti, l’escussio-
               ne di testimoni, l’acquisizione di documenti o, in subordine, qualsiasi altra attività
               ritenuta utile a propria discolpa: in tutti questi casi, il responsabile del procedimen-
               to svolge i compiti f ssati nell’articolo 6 della L. 241/1990.Per quanto riguarda i
               testimoni a discolpa, è possibile richiedere sia l’escussione di militari che di estranei
               alle Forze Armate.
                    nel primo caso, può essere suf  ciente indirizzare al militare una richiesta scrit-
               ta di chiarimenti in ordine agli “argomenti di prova” richiesti e attenderne la tra-
               smissione  per  via  gerarchica:  la  veicolazione  scritta  fornisce  garanzia  di  certezza
               documentale delle domande.il manchevole che invece ritenga strategico l’apporto
               testimoniale di estranei alla compagine militare, può alternativamente richiederlo al
               responsabile del procedimento, il quale - a sua volta - “può procedere all’assunzio-
               ne di testimonianze, anche di soggetti non appartenenti all’Amministrazione, ai
               quali deve essere in precedenza chiesto apposito consenso” ; oppure può allegare
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               alle sue memorie difensive le dichiarazioni di tali soggetti attraverso una “dichiara-
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               zione scritta rilasciata dal testimone con f rma autenticata” .
               27  Anche audi et alteram partem, letteralmente “si ascolti anche l’altra parte”, principio di matrice
                  euro-comunitaria.
               28  ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale militare, Guida Tecnica. procedure
                  disciplinari, roma, 2023, 8a edizione, p. 85.
               29  Ibidem, p. 89.

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