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DiriTTO DiSCiPLinAre e AnTiCOrrUziOne
in tal senso un recente pronunciamento del TAr Lazio, Sezione Prima,
Stralcio n. 15349/2024, in cui si dice che il manchevole “non può lamentare
l’omessa acquisizione delle proprie memorie difensive, né, quindi, il loro mancato
esame, essendo queste conseguenze del comportamento del ricorrente che ha atteso
oltre venti giorni, anche solo per fare una richiesta di proroga”.in ultimo, il man-
chevole può anche rinunciare espressamente e per iscritto a depositare memorie
difensive : a tal scopo sarà suf ciente una clausola standard del tipo “in merito alla
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contestazione degli addebiti di cui al f.n. prot. lo scrivente rinuncia a depositare
memorie o scritti difensivi”.
3. Casistica
Da un’approfondita analisi della casistica inerente la contrazione dei termini
a difesa, la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito la legittimità della
riduzione a trenta giorni del termine del procedimento disciplinare di corpo e,
quindi, di dieci giorni per la presentazione di memorie difensive, soprattutto per
fatti di modesta gravità e di non complicato accertamento, precisando anche che i
termini interni dei procedimenti disciplinari seguono il criterio della “idoneità allo
scopo”, nel senso che, garantite le condizioni di piena ed ef ettiva partecipazione al
procedimento, la loro riduzione non integra alcuna violazione se l’interessato ha
potuto comunque esercitare entro un tempo ragionevole il diritto di difesa (ex mul-
tis Cons. Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2000, n. 4).
La Giurisprudenza, in un caso, ha basato la sua decisione non solo sulla modesta
complessità della fattispecie da valutare ma anche sulla circostanza che “la brevità dei ter-
mini a difesa non abbia impedito all’incolpato di esprimere compiutamente nel procedi-
mento i propri interessi e le proprie argomentazioni. Già il giorno successivo alla conte-
stazione degli addebiti, infatti, egli presentava un’articolata memoria difensiva, con la
quale prendeva posizione in merito ai fatti contestati, senza formulare doglianze di sorta
in merito alla brevità del termine concesso a discolpa ovvero chiederne una proroga.”
(Tar Torino, sez. i, 4456/2006).in un’altra circostanza, la Giustizia Amministrativa ha
rigettato il ricorso di un militare punito con la consegna di rigore, il quale aveva eccepito
l’eccessiva brevità del procedimento sanzionatorio durato solo quattro giorni tra “conte-
stazione degli addebiti” e “sanzione”, in assenza di ragioni che ne giustif cassero l’urgenza,
nonché contestava il brevissimo spazio temporale (due giorni) concessigli per munirsi di
un avvocato di f ducia, per sostenere la difesa nel cosiddetto“processino di rigore”.
15 in ossequio all’art. 10 della legge 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
16 maurizio Block e Fernando Capezzuto, Il procedimento disciplinare militare, roma,edizioni
Laurus robuf o, 2024.
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