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DiriTTO DiSCiPLinAre e AnTiCOrrUziOne




                  in  tal  senso  un  recente  pronunciamento  del  TAr Lazio, Sezione Prima,
             Stralcio  n.  15349/2024,  in  cui  si  dice  che  il  manchevole  “non  può  lamentare
             l’omessa acquisizione delle proprie memorie difensive, né, quindi, il loro mancato
             esame, essendo queste conseguenze del comportamento del ricorrente che ha atteso
             oltre venti giorni, anche solo per fare una richiesta di proroga”.in ultimo, il man-
             chevole può anche rinunciare espressamente e per iscritto a depositare memorie
             difensive : a tal scopo sarà suf  ciente una clausola standard del tipo “in merito alla
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             contestazione degli addebiti di cui al f.n. prot. lo scrivente rinuncia a depositare
             memorie o scritti difensivi”.

             3.  Casistica
                  Da un’approfondita analisi della casistica inerente la contrazione dei termini
             a difesa, la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito la legittimità della
             riduzione  a  trenta  giorni  del  termine  del  procedimento  disciplinare  di  corpo  e,
             quindi, di dieci giorni per la presentazione di memorie difensive, soprattutto per
             fatti di modesta gravità e di non complicato accertamento, precisando anche che i
             termini interni dei procedimenti disciplinari seguono il criterio della “idoneità allo
             scopo”, nel senso che, garantite le condizioni di piena ed ef ettiva partecipazione al
             procedimento, la loro riduzione non integra alcuna violazione se l’interessato ha
             potuto comunque esercitare entro un tempo ragionevole il diritto di difesa (ex mul-
             tis Cons. Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2000, n. 4).
                  La Giurisprudenza, in un caso, ha basato la sua decisione non solo sulla modesta
             complessità della fattispecie da valutare ma anche sulla circostanza che “la brevità dei ter-
             mini a difesa non abbia impedito all’incolpato di esprimere compiutamente nel procedi-
             mento i propri interessi e le proprie argomentazioni. Già il giorno successivo alla conte-
             stazione degli addebiti, infatti, egli presentava un’articolata memoria difensiva, con la
             quale prendeva posizione in merito ai fatti contestati, senza formulare doglianze di sorta
             in merito alla brevità del termine concesso a discolpa ovvero chiederne una proroga.”
             (Tar Torino, sez. i, 4456/2006).in un’altra circostanza, la Giustizia Amministrativa ha
             rigettato il ricorso di un militare punito con la consegna di rigore, il quale aveva eccepito
             l’eccessiva brevità del procedimento sanzionatorio durato solo quattro giorni tra “conte-
             stazione degli addebiti” e “sanzione”, in assenza di ragioni che ne giustif cassero l’urgenza,
             nonché contestava il brevissimo spazio temporale (due giorni) concessigli per munirsi di
             un avvocato di f ducia, per sostenere la difesa nel cosiddetto“processino di rigore”.


             15  in ossequio all’art. 10 della legge 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento ammi-
               nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
             16  maurizio  Block  e  Fernando  Capezzuto,  Il  procedimento  disciplinare  militare,  roma,edizioni
               Laurus robuf o, 2024.

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