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Le MeMORIe DIfensIve neL pROCeDIMenTO DIsCIpLInARe DI CORpO
Oggi, le coordinate normative delle cosiddette “memorie difensive”, aspetto
avvinto a quello più generale del diritto di difesa, si rinvengono nell’articolo 1370 del
COm che testualmente recita: “nessuna sanzione disciplinare può essere inf itta
senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giusti-
f cazioni addotte dal militare interessato”, nonché nell’articolo 10 comma 1 lettera b
della legge 241/1990 che consente agli interessati di “presentare memorie scritte e
documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti
all’oggetto del procedimento”.L’applicabilità della Legge sul procedimento ammi-
nistrativo al sub-procedimento disciplinare militare è sancita proprio nell’abbrivio
del COm, dove all’articolo 1, comma 6 si af erma: “Se non è diversamente dispo-
sto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si
applica la legge 241/1990”.
nel corso del procedimento disciplinare di corpo è possibile enucleare due tem-
pistiche “ordinarie” entro cui poter presentare “memorie scritte e documenti”. il primo
intervallo temporale è “entro sessanta giorni” dalla contestazione degli addebiti, atto
recettizio che apre il procedimento disciplinare def nendo il thema decidendum . il
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suddetto spazio temporale si ricava combinando il disposto dell’articolo 1029 del
TUrOm che sancisce che “coloro che hanno titolo a prendere parte al procedi-
mento, possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a
due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non
sia già concluso” con il successivo articolo 1046 comma 1 lettera h, n. 8) che testual-
mente f ssa il termine di conclusione del procedimento per l’irrogazione di sanzioni
disciplinari di corpo in “novanta giorni dalla contestazione degli addebiti”.
Come seconda ipotesi, qualora, il superiore gerarchico chiamato ad ef ettuare
l’esame disciplinare e che riveste la qualif ca di Responsabile del procedimento, f ssi in
“trenta giorni” il termine conclusivo del procedimento disciplinare di corpo, il mili-
tare manchevole può presentare scritti e/o memorie difensive “entro dieci giorni”
dalla contestazione degli addebiti. Questa tempistica “ridotta” trova positiva discipli-
na nella seconda parte dell’articolo 1029 comma 2 del TUrOm che sancisce:
“Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie
scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall’inizio del proce-
dimento”.È il Superiore dotato di potestà sanzionatoria che decide se concedere il termi-
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ne di conclusione massimo (novanta giorni) o ridotto (trenta giorni) in base a una valu-
7 Atto che ha un’onusta valenza sul diritto di difesa dell’interessato poiché, cristallizzando i fatti che si assu-
mono compiuti e le violazioni commesse, consente all’interessato la predisposizione delle proprie difese.
8 Ciascuna Forza Armata, ai sensi dell’art. 1396 comma 5 del D. L.gs. 66/2010, identif ca per ciascuna
unità organizzativa i soggetti a cui attribuire il potere sanzionatorio di Comandante di reparto ai
f ni disciplinari e di Comandante di Corpo.
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