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Le MeMORIe DIfensIve neL pROCeDIMenTO DIsCIpLInARe DI CORpO




                    Oggi, le coordinate normative delle cosiddette “memorie difensive”, aspetto
               avvinto a quello più generale del diritto di difesa, si rinvengono nell’articolo 1370 del
               COm che testualmente recita: “nessuna sanzione disciplinare può essere inf itta
               senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giusti-
               f cazioni addotte dal militare interessato”, nonché nell’articolo 10 comma 1 lettera b
               della legge 241/1990 che consente agli interessati di “presentare memorie scritte e
               documenti,  che  l’amministrazione  ha  l’obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
               all’oggetto del procedimento”.L’applicabilità della Legge sul procedimento ammi-
               nistrativo al sub-procedimento disciplinare militare è sancita proprio nell’abbrivio
               del COm, dove all’articolo 1, comma 6 si af erma: “Se non è diversamente dispo-
               sto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si
               applica la legge 241/1990”.
                    nel corso del procedimento disciplinare di corpo è possibile enucleare due tem-
               pistiche “ordinarie” entro cui poter presentare “memorie scritte e documenti”. il primo
               intervallo temporale è “entro sessanta giorni” dalla contestazione degli addebiti, atto
               recettizio che apre il procedimento disciplinare def nendo il thema decidendum . il
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               suddetto spazio temporale si ricava combinando il disposto dell’articolo 1029 del
               TUrOm che sancisce che “coloro che hanno titolo a prendere parte al procedi-
               mento, possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a
               due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non
               sia già concluso” con il successivo articolo 1046 comma 1 lettera h, n. 8) che testual-
               mente f ssa il termine di conclusione del procedimento per l’irrogazione di sanzioni
               disciplinari di corpo in “novanta giorni dalla contestazione degli addebiti”.
                    Come seconda ipotesi, qualora, il superiore gerarchico chiamato ad ef ettuare
               l’esame disciplinare e che riveste la qualif ca di Responsabile del procedimento, f ssi in
               “trenta giorni” il termine conclusivo del procedimento disciplinare di corpo, il mili-
               tare manchevole può presentare scritti e/o memorie difensive “entro dieci giorni”
               dalla contestazione degli addebiti. Questa tempistica “ridotta” trova positiva discipli-
               na  nella  seconda  parte  dell’articolo  1029  comma  2  del  TUrOm che sancisce:
               “Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie
               scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall’inizio del proce-
               dimento”.È il Superiore dotato di potestà sanzionatoria  che decide se concedere il termi-
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               ne di conclusione massimo (novanta giorni) o ridotto (trenta giorni) in base a una valu-


               7  Atto che ha un’onusta valenza sul diritto di difesa dell’interessato poiché, cristallizzando i fatti che si assu-
                  mono compiuti e le violazioni commesse, consente all’interessato la predisposizione delle proprie difese.
               8  Ciascuna Forza Armata, ai sensi dell’art. 1396 comma 5 del D. L.gs. 66/2010, identif ca per ciascuna
                  unità organizzativa i soggetti a cui attribuire il potere sanzionatorio di Comandante di reparto ai
                  f ni disciplinari e di Comandante di Corpo.

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