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DiriTTO DiSCiPLinAre e AnTiCOrrUziOne




             una maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte del personale, sempre più
             professionista, e una crescente sensibilità dell’opinione pubblica che si aspetta un
             dipendente  pubblico  “modello”  -  il  Diritto  Disciplinare  Militare,  nicchia  del
             Diritto  Amministrativo  Militare,  in  passato  appannaggio  di  pochi  eletti,  oggi,
             oggetto di maggiore attenzione proprio perché baricentrica nella gestione del perso-
             nale e del relativo contenzioso.
                  Proprio lungo questa bisettrice temporale, si è assistito a una trasformazione
             della Disciplina militare che da norma etica dell’arte castrense si è trasformata in
             “fredda ragione” da far valere nelle aule di giustizia a fronte di un potere (discipli-
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             nare) “piuttosto temuto, perché munito di ef  cacia e di deterrenza” .
                  Proprio per far fronte a tale complessità, la presente analisi si pref gge di for-
             nire a tutti gli attori del procedimento disciplinare di corpo  - in primis al militare
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             trasgressore  - un’utile guida in cui sono approfonditamente analizzate e vagliate le
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             multiple sfaccettature che possono rivelarsi strategiche nell’af rontare, con la dovu-
             ta serenità e consapevolezza, il cruciale aspetto difensivo.

             2.  Le coordinate normative delle cosiddette “memorie difensive” e le varie tem-
               pistiche
                  La possibilità per un militare di presentare scritti difensivi e/o proprie giusti-
             f cazioni non è una novella dell’attuale corpus normativo ma af onda le sue radici,
             senza voler rispolverare più vetuste fonti, negli ultimi regolamenti di disciplina
             militare e, segnatamente:
                  ➣ in quello del 1919, dove l’articolo 560 imponeva al Superiore di “richiedere
             al militare, ritenuto responsabile della mancanza, quei chiarimenti che questi rite-
             nesse opportuno fornire a sua discolpa”;
                  ➣ nel r.D.m. del 1969, dove l’articolo 80/7° comma sanciva che “nessuna punizione
             può essere inf itta senza che siano sentite e vagliate le giustif cazioni del militare che ha man-
             cato”.



             3  Si pensi alla rivoluzione copernicana che si è avuta con il Portale Leonardo che consente a tutti un
               immediato accesso alle circolari, ai regolamenti, alle Pubblicazioni, alle leggi e alla giurisprudenza,
               garantendo trasparenza amministrativa ed un - seppur timido o in taluni casi inesperto - controllo
               dell’azione disciplinare.
             4  Francesco maria nocelli, La contestazione disciplinare tra regole, valori e nuove responsabilità, in
               Foro Amministrativo, n. 6/2019.
             5  Discorso e analisi a parte merita il procedimento disciplinare di stato, circondato da maggiori e pre-
               ganti garanzie difensive in quanto incidente sul rapporto di impiego.
             6  Anche detto “manchevole”; è preferibile non utilizzare l’espressione “incolpato”, termine che impli-
               ca una imputazione soggettiva di responsabilità.
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