Page 113 - Rassegna 2025-4
P. 113

Le MeMORIe DIfensIve neL pROCeDIMenTO DIsCIpLInARe DI CORpO




                                                  11
                                                                       12
                    Per  consolidata  Giurisprudenza  e  unanime  Dottrina , qualora  i  fatti  sub
               iudice non necessitano di ulteriori accertamenti, il superiore competente può perve-
               nire a conclusione non incorrendo in una lesione al diritto di difesa del manchevole.
                    Diversamente, se il manchevole ritiene di presentare delle prime memorie ma
               è sua intenzione ritornare in argomento, in ossequio ai principi di “leale collabora-
               zione” e “correttezza” vigenti nei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione,
               dovrà precisare questa sua intenzione con clausole di stile del tipo “con riserva di
               depositare ulteriori documenti a discolpa nei termini assegnati”, condizione che
               permette di mantenere aperta la possibilità di integrare la propria difesa anche in
               funzione dei successivi e inaspettati atti istruttori. infatti, “perché possa ritenersi
               che il termine ivi previsto abbia esaurito la sua funzione e il suo scopo di consentire
               la difesa, è indispensabile che il lavoratore, nel proporre le proprie giustif cazioni,
               non abbia manifestato la riserva di produrre, a f ni integrativi, altra documentazio-
               ne” , proprio a tutela dell’ef ettività e completezza della difesa.
                   13
                    in tal caso, il superiore dovrà necessariamente attendere lo spirare dei termini a dife-
               sa. Ulteriore evenienza è rappresentata dalle cosiddette “memorie tardive”, presentate
               dopo la scadenza del termine a difesa concesso al manchevole, il più delle volte frutto di
               infondata strategia che di dimenticanza. Seppur lecito in punto di diritto, non è mai ef  -
               cace depositare “in limine” le memorie, sia perché si rischia una loro mancata valutazione,
               nel caso il provvedimento sia stato già def nito, sia perché si riduce quella preziosa pausa
               di rif essione di cui ha necessità ciascun superiore nell’esercizio di un così delicato potere.
                    Comunque, nel caso di memorie tardive il superiore competente, se non ha
                                                                                    14
               ancora concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento  dovrà
               necessariamente valutare l’apporto defensionale purché non ci sia lo spostamento del
               termine f nale (articolo 1029 comma 3 del TUrOm), pena il “difetto di istrutto-
               ria”.Diversamente, se il provvedimento è stato perfezionato ma si trova in fase di notif ca
               (cosiddetta  fase  dell’ef  cacia),  per  i  principi  di  economicità,  ef  cacia  e  ef  cienza  della
               Pubblica Amministrazione e di non aggravamento del procedimento amministrativo, il
               superiore non deve annullare il provvedimento ed ef ettuare una sua rivalutazione: il milita-
               re, a cui - con la contestazione degli addebiti - erano state comunicate le modalità per presen-
               tare memorie scritte e documenti , dovrà solo dolersi del proprio comportamento inerte.
                                           15

               11  Citata nel testo.
               12  Cfr.: Fausto Bassetta, Compendio di Diritto Disciplinare Militare, milano, edizioni La Tribuna,
                  2021;  Vito  Tenore,  studio  sul  procedimento  disciplinare  nel  pubblico  impiego,  milano,  edizioni
                  Giuf rè, 2021; Sabrina Bruno, Il termine per gli accertamenti preliminari prodromici al procedimen-
                  to disciplinare militare di corpo, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri. n. 1/2003.
               13  ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 26 aprile 1994, n. 3965.
               14  Controllabile ab esterno mediante la data di assunzione a protocollo informatico.

                                                                                        111
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118