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Le MeMORIe DIfensIve neL pROCeDIMenTO DIsCIpLInARe DI CORpO
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Per consolidata Giurisprudenza e unanime Dottrina , qualora i fatti sub
iudice non necessitano di ulteriori accertamenti, il superiore competente può perve-
nire a conclusione non incorrendo in una lesione al diritto di difesa del manchevole.
Diversamente, se il manchevole ritiene di presentare delle prime memorie ma
è sua intenzione ritornare in argomento, in ossequio ai principi di “leale collabora-
zione” e “correttezza” vigenti nei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione,
dovrà precisare questa sua intenzione con clausole di stile del tipo “con riserva di
depositare ulteriori documenti a discolpa nei termini assegnati”, condizione che
permette di mantenere aperta la possibilità di integrare la propria difesa anche in
funzione dei successivi e inaspettati atti istruttori. infatti, “perché possa ritenersi
che il termine ivi previsto abbia esaurito la sua funzione e il suo scopo di consentire
la difesa, è indispensabile che il lavoratore, nel proporre le proprie giustif cazioni,
non abbia manifestato la riserva di produrre, a f ni integrativi, altra documentazio-
ne” , proprio a tutela dell’ef ettività e completezza della difesa.
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in tal caso, il superiore dovrà necessariamente attendere lo spirare dei termini a dife-
sa. Ulteriore evenienza è rappresentata dalle cosiddette “memorie tardive”, presentate
dopo la scadenza del termine a difesa concesso al manchevole, il più delle volte frutto di
infondata strategia che di dimenticanza. Seppur lecito in punto di diritto, non è mai ef -
cace depositare “in limine” le memorie, sia perché si rischia una loro mancata valutazione,
nel caso il provvedimento sia stato già def nito, sia perché si riduce quella preziosa pausa
di rif essione di cui ha necessità ciascun superiore nell’esercizio di un così delicato potere.
Comunque, nel caso di memorie tardive il superiore competente, se non ha
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ancora concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento dovrà
necessariamente valutare l’apporto defensionale purché non ci sia lo spostamento del
termine f nale (articolo 1029 comma 3 del TUrOm), pena il “difetto di istrutto-
ria”.Diversamente, se il provvedimento è stato perfezionato ma si trova in fase di notif ca
(cosiddetta fase dell’ef cacia), per i principi di economicità, ef cacia e ef cienza della
Pubblica Amministrazione e di non aggravamento del procedimento amministrativo, il
superiore non deve annullare il provvedimento ed ef ettuare una sua rivalutazione: il milita-
re, a cui - con la contestazione degli addebiti - erano state comunicate le modalità per presen-
tare memorie scritte e documenti , dovrà solo dolersi del proprio comportamento inerte.
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11 Citata nel testo.
12 Cfr.: Fausto Bassetta, Compendio di Diritto Disciplinare Militare, milano, edizioni La Tribuna,
2021; Vito Tenore, studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego, milano, edizioni
Giuf rè, 2021; Sabrina Bruno, Il termine per gli accertamenti preliminari prodromici al procedimen-
to disciplinare militare di corpo, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri. n. 1/2003.
13 ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 26 aprile 1994, n. 3965.
14 Controllabile ab esterno mediante la data di assunzione a protocollo informatico.
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