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Le MeMORIe DIfensIve neL pROCeDIMenTO DIsCIpLInARe DI CORpO




                    innanzitutto, non è mai consigliabile redigere le memorie giustif cative “al
               buio”:  come  in  una  partita  a  poker,  è  sempre  opportuno  andare  a  “vedere”,
               mediante un accesso integrale al contenuto del fascicolo impiantato per quel singo-
               lo procedimento , identif cato indelebilmente dal numero di protocollo o segnatu-
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               ra indicata nella contestazione degli addebiti e che speditivamente è idonea a rive-
               lare la presenza di ulteriori atti.Gli scritti difensivi devono essere “pertinenti all’ogget-
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               to del procedimento”  e, per essere convincenti, devono fornire argomentazioni “in
               fatto”, attraverso le quali si può spiegare meglio la genesi del comportamento tenuto
               dalla propria visuale d’angolo, o si “nega[re] il fondamento delle accuse, o comunque
               addurre fatti che possano attenuare o elidere un giudizio di responsabilità”  e argo-
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               mentazioni “in diritto”, se del caso eccependo la sussunzione fatto-norma contenuta
               nelle contestazioni.
                    Le memorie non devono mai valicare i limiti della continenza e del penalmente
               rilevante, circostanza che darebbe la stura ad un procedimento penale e ad una ulte-
               riore valutazione disciplinare. Sul punto, è opportuno precisare che l’immunità giu-
               diziale prevista dall’articolo 598 c.p.  è applicabile se “le espressioni ingiuriose con-
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               cernano, in modo diretto e immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rile-
               vanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per
               l’accoglimento della domanda proposta, quand’anche non necessarie o decisive”
               (Cass. V, n. 8421/2019) ed è invocabile dinanzi ad un’Autorità amministrativa eser-
               cente  la  funzione  giurisdizionale,  segnatamente  i  Tribunali  Amministrativi
               regionali, le Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato con esclusione, pertanto,
               delle memorie difensive, dei ricorsi gerarchici o quelli straordinari al Presidente della
               repubblica .
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                    il manchevole può scegliere di “autodifendersi” , oggi scelta sempre più rischio-
               sa vista l’amplia produzione pretoria e dottrinaria nel delicato settore. Alternativamente
               potrà rivolgersi ad un Legale del libero foro, munito di procura e a proprie spese, la cui


               19  nell’accesso endo-procedimentale o cosiddetto “partecipativo” (art. 10 legge 241/1990), l’interessa-
                  to - in quanto parte del procedimento - non è tenuto nemmeno a dover motivare l’interesse all’ac-
                  cesso.
               20  Art. 10 legge 241/1990.
               21  Fausto Bassetta, ibidem.
               22  Art. 598 c.p.: “non sono punibili le of ese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronun-
                  ciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero
                  dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le of ese concernono l’oggetto della causa o del ricor-
                  so amministrativo”.
               23  Commentario all’art. 598 c.p., De Jure.
               24  Tranne per i casi suscettibili di consegna di rigore.

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