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DiriTTO DiSCiPLinAre e AnTiCOrrUziOne




             tazione complessiva che involve soprattutto la modesta complessità dei fatti e la semplici-
             tà dell’istruttoria. Secondo la Guida Tecnica - procedure Disciplinari , è possibile un
                                                                          9
             ulteriore contrazione dei termini a difesa “ordinari” nel caso di “semplicità dell’ac-
             certamento del fatto e della conseguente responsabilità del militare non richiedano
             una complessa verif ca istruttoria”, salvo il diritto del militare manchevole di richie-
             dere l’utilizzo di un termine a difesa maggiore (cosiddetta “remissione nei termi-
             ni”), aspetto che sarà meglio approfondito in seguito.
                  Ovviamente la scelta, unilaterale e non “patteggiabile”, di concedere un termi-
             ne f nale di trenta giorni, è vista sempre più come lesione al diritto di difesa, in
             quanto condiziona il militare manchevole a uno sprint difensivo concentrato nel
             tempo. Una precisazione sulla natura dei termini si impone. i termini assegnati al
             militare per la produzione difensiva sono qualif cabili come meri termini “sollecita-
             tori”, diretti cioè a “sollecitare”, incalzare il tempestivo compimento di una data
             attività, senza prevedere alcun ef etto negativo in caso di mancato rispetto; mentre
             costituisce jus receptum la circostanza che il termine di conclusione del procedimen-
             to disciplinare di corpo - novanta giorni, previsto dall’articolo 1046 comma 1 lette-
             ra h n. 6) del Turom - è un termine “ordinatorio” che serve ad “ordinare” l’attività
             amministrativa, ad indirizzarla e veicolarle verso l’esito f nale (il provvedimento) e
             alla cui inosservanza non sono previste sanzioni o ef etti sfavorevoli. È opportuno,
             ora, delineare le modalità che possono verif carsi, in materia di memorie difensive,
             nella prassi e le relative criticità.
                  normalmente,  il  deposito  del  proprio  contributo  difensivo  deve  avvenire
             prima della scadenza dei “termini a difesa”, rispettivamente di sessanta o dieci gior-
             ni, lasciando al superiore uno “spatium deliberandi”, una sorta di “pausa di rif es-
             sione” utile a scongiurare “decisioni a caldo”  e indurlo a soppesare, con maggiore
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             consapevolezza,  ogni  aspetto  addotto  a  propria  discolpa.  in  tale  evenienza,  un
             aspetto  particolarmente  interessante,  è  se  il  superiore  chiamato  ad  ef ettuare  il
             vaglio disciplinare possa concludere il procedimento prima dello spirare del termi-
             ne a difesa concesso o debba obbligatoriamente attendere lo spirare del termine
             assegnato poiché, si dice, il manchevole potrebbe sempre depositare, nei termini
             non ancora spirati, successive memorie difensive.






             9  ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale militare, Guida Tecnica. procedure
                                    a
               disciplinari, roma, 2023, 8  edizione, pp. 148 e 162.
             10  Cass. civile, sez. lav., 22 febbraio 2002, n. 2610.
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