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DiriTTO DiSCiPLinAre e AnTiCOrrUziOne
tazione complessiva che involve soprattutto la modesta complessità dei fatti e la semplici-
tà dell’istruttoria. Secondo la Guida Tecnica - procedure Disciplinari , è possibile un
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ulteriore contrazione dei termini a difesa “ordinari” nel caso di “semplicità dell’ac-
certamento del fatto e della conseguente responsabilità del militare non richiedano
una complessa verif ca istruttoria”, salvo il diritto del militare manchevole di richie-
dere l’utilizzo di un termine a difesa maggiore (cosiddetta “remissione nei termi-
ni”), aspetto che sarà meglio approfondito in seguito.
Ovviamente la scelta, unilaterale e non “patteggiabile”, di concedere un termi-
ne f nale di trenta giorni, è vista sempre più come lesione al diritto di difesa, in
quanto condiziona il militare manchevole a uno sprint difensivo concentrato nel
tempo. Una precisazione sulla natura dei termini si impone. i termini assegnati al
militare per la produzione difensiva sono qualif cabili come meri termini “sollecita-
tori”, diretti cioè a “sollecitare”, incalzare il tempestivo compimento di una data
attività, senza prevedere alcun ef etto negativo in caso di mancato rispetto; mentre
costituisce jus receptum la circostanza che il termine di conclusione del procedimen-
to disciplinare di corpo - novanta giorni, previsto dall’articolo 1046 comma 1 lette-
ra h n. 6) del Turom - è un termine “ordinatorio” che serve ad “ordinare” l’attività
amministrativa, ad indirizzarla e veicolarle verso l’esito f nale (il provvedimento) e
alla cui inosservanza non sono previste sanzioni o ef etti sfavorevoli. È opportuno,
ora, delineare le modalità che possono verif carsi, in materia di memorie difensive,
nella prassi e le relative criticità.
normalmente, il deposito del proprio contributo difensivo deve avvenire
prima della scadenza dei “termini a difesa”, rispettivamente di sessanta o dieci gior-
ni, lasciando al superiore uno “spatium deliberandi”, una sorta di “pausa di rif es-
sione” utile a scongiurare “decisioni a caldo” e indurlo a soppesare, con maggiore
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consapevolezza, ogni aspetto addotto a propria discolpa. in tale evenienza, un
aspetto particolarmente interessante, è se il superiore chiamato ad ef ettuare il
vaglio disciplinare possa concludere il procedimento prima dello spirare del termi-
ne a difesa concesso o debba obbligatoriamente attendere lo spirare del termine
assegnato poiché, si dice, il manchevole potrebbe sempre depositare, nei termini
non ancora spirati, successive memorie difensive.
9 ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale militare, Guida Tecnica. procedure
a
disciplinari, roma, 2023, 8 edizione, pp. 148 e 162.
10 Cass. civile, sez. lav., 22 febbraio 2002, n. 2610.
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