Page 115 - Rassegna 2025-4
P. 115

Le MeMORIe DIfensIve neL pROCeDIMenTO DIsCIpLInARe DI CORpO




                    L’adito Tar Puglia, Lecce, Sez. ii (sentenza n. 231/2018) apostrofa come mero
               flatus vocis le eccezioni sollevate dal ricorrente proprio perché era stato messo nelle
               condizioni di difendersi e in particolare “è stato informato dell’avvio del procedi-
               mento disciplinare, è stato invitato a comunicare entro due giorni il nome del difen-
               sore, ed è stato informato della possibilità, previa apposita richiesta, di accedere e/o
               estrarre copia degli atti a suo carico. né può ritenersi che il termine concesso per la
               nomina del difensore di f ducia sia irragionevole o tale da comprimere irreparabil-
               mente il diritto di difesa, atteso che quest’ultimo va esercitato in correlazione con la
               tempistica legalmente prevista per la def nizione del procedimento disciplinare”.
                    in generale, viene considerata legittima la contrazione dei termini qualora:
                    ➣ la procedura disciplinare avviata non ha “comunque privato l’appellante
               del diritto di difesa, tanto che questi ha comunque nominato il proprio difensore,
               né sono state tempestivamente contestate in sede endoprocedimentale” (CdS, sez.
               iV, 2161/2012);
                    ➣ “l’interessato non abbia fornito, né tempestivamente, né tardivamente, ele-
               menti di valutazione e di difesa in relazione ai fatti contestati” (cfr. Cons. Stato Sez.
               iV, 20 gennaio 2020, n. 448).
                    Ancora più brevi sono i termini a difesa nelle ipotesi di “richiamo”, la più mite e blan-
               da delle sanzioni disciplinari di corpo, dove il manchevole, colto in “f agranza disciplinare”
               per una lieve mancanza, potrebbe essere chiamato a giustif carsi hic et nunc “a voce”, nel
               pieno rispetto del canone dell’oralità codif cato nell’articolo 1398 comma 2 del COm.
                    Diversamente nel procedimento f nalizzato all’eventuale irrogazione di una
               sanzione della “consegna di rigore”, di competenza del Comandante di Corpo, è
               preferibile non contrarre mai i termini a difesa, data la concreta probabilità che il
               procedimento si possa concludere con la massima sanzione disciplinare di corpo,
               particolarmente af  ittiva per la carriera.
                    infatti, in questo “procedimento nel procedimento”, il militare manchevole è
               sempre  af  ancato  da  un  militare  difensore  di  f ducia  o  nominato  d’uf  cio ,
                                                                                         17
               ammesso a partecipare alla seduta disciplinare e il cui compito è proprio quello di
               coadiuvare il trasgressore nell’approntamento di una ef  cace linea difensiva, che si
               concretizza soprattutto con la redazione delle memorie giustif cative, da presentare
               entro i canonici “sessanta giorni”.
                    nella  seduta  disciplinare,  invece,  il  militare  trasgressore  può  ef  cacemente
               sostenere la propria linea di difesa personalmente e/o in tandem con il militare difen-
               sore, soprattutto se particolarmente competente nel campo disciplinare. in tale eve-
               nienza, le argomentazioni addotte oralmente verranno verbalizzate dal segretario.


               17  Art. 1370 del d.L.gs. 66/2010 Contestazione degli addebiti e diritto di difesa.

                                                                                        113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120