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DiriTTO DiSCiPLinAre e AnTiCOrrUziOne




             collaborazione è “esterna” e “parallela” al procedimento disciplinare.
                  Tale facoltà, è stato chiarito, è “espressione del diritto di difesa di cui all’articolo
             24 della Costituzione e non può considerarsi tale da integrare la violazione dei doveri
             del militare” e può essere richiesta in tutte “quelle relazioni o interlocuzioni con
             l’Amministrazione che comportino valutazioni di ordine tecnico-giuridico”, come -
             per l’appunto - l’accesso agli atti del procedimento nonché per la presentazione delle
             memorie difensive senza che il manchevole incorra - come nel passato recente - nella
             violazione dell’articolo 715 del TUrOm per “indebita interferenza di un estraneo
             nel rapporto gerarchico” (ex plurimis, Cons. Stato, ii sez., 24 aprile 2022, n. 3361).
                  Come acuta Dottrina  ha argomentato, la partecipazione amministrativa e,
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             quindi, la difesa tecnica, “riduce indubbiamente l’autoritarietà del processo decisio-
             nale, in quanto sottrae a un regime quasi integrale di esclusiva l’attività di informa-
             zione e concorre a determinare gli sviluppi necessari della funzione amministrativa
             in guida da renderli, tra l’altro, palesi e controllabili ”.
                  Argomento a sé per i procedimenti disciplinari di stato  che per loro natura vanno
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             ad  incidere  sul  rapporto  di  impiego,  arrivando  anche  al  licenziamento  disciplinare
             mediante comminazione della “perdita del grado per rimozione”. Qui, la recente novella
             legislativa all’articolo 1370 comma 3-bis del COm consente, in aggiunta al militare difen-
             sore, l’assistenza tecnica di un Legale del libero foro in tutte le fasi del procedimento di
             stato. Le memorie difensive possono essere rese a voce, ad esempio in sede di “rap-
             porto” con il superiore competente e in tal caso si suole parlare di giustificazioni.
             Sarà cura del superiore veicolare il dato narrativo su un supporto cartaceo da far sot-
             toscrivere al militare - scelta preferibile, in caso di contenzioso - o, diversamente,
             prenderne nota e tenerne conto direttamente in sede di provvedimento f nale.
                  La forma elettiva delle memorie difensive è quella scritta e la loro veicolazione può
             avvenire in varie modalità: mediante deposito presso l’uf  cio indicato nella contestazio-
             ne degli addebiti; telematicamente, a mezzo PeC; possono essere inviate al responsabile
             del procedimento dal proprio patrocinatore, su carta intestata dello studio Legale adito;
             trasmesse per via gerarchica all’uf  cio competente o depositate personalmente dal man-
             chevole, avendo cura, in tale ipotesi, di farsi apporre il visto di ricezione.
                  All’estremo opposto, anche nell’ordinamento militare trova diritto di cittadi-
             nanza il diritto del militare manchevole di rimanere silente (jus tacendi) e non pre-
             sentare alcuna memoria a discolpa, soprattutto se non vuole aggravare ulteriormen-


             25  Giorgio Berti, Gian Candido De martin, Gli istituti della democrazia amministrativa, milano
               Giuf rè, 1996, pp. 66 ss.
             26  Art. 1370/3-bis del D. L.gs. 66/2010, essendo procedimenti che per loro natura incidono sul rap-
               porto di impiego arrivando anche alla massima e più grave sanzione disciplinare di stato, la “perdita
               del grado per rimozione” che ne determina il licenziamento.

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