Page 120 - Rassegna 2025-4
P. 120

DiriTTO DiSCiPLinAre e AnTiCOrrUziOne





                  il contenuto delle memorie, deve essere attentamente vagliato dal superiore
             competente  il quale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990, “ha l’obbligo di
                        30
             valutare [gli scritti difensivi] e darne conto nella motivazione del provvedimento
             conclusivo che, ex articolo 3 della legge 241/1990, “deve indicare i presupposti di
             fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazio-
             ne, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

             5.  Conclusioni
                  Come si vede, la presentazione delle memorie costituisce una delicata fase del
             procedimento disciplinare e la loro corretta redazione può portare all’attenuazione
             dell’illiceità disciplinare del comportamento se non all’archiviazione del procedi-
             mento disciplinare “senza sanzioni”.L’analisi del contenzioso amministrativo mostra
             un approccio meramente legale alla questione che, purtroppo, rischia di snaturare
             inevitabilmente il rapporto umano nell’intera catena gerarchica, generando sempre
             più un approccio burocratico dove la disciplina viene vista sempre più come la “sfer-
             za” del superiore e il procedimento disciplinare il campo di battaglia dove colpire e
             difendersi  “su  tutti  i  fronti”.Dinanzi  al  fatto  compiuto,  a  volte,  una  matura  e
             responsabile presa di consapevolezza porterebbe il superiore a più miti valutazioni:
             se è vero, infatti, che le sanzioni disciplinari di corpo hanno un’intrinseca funzione
             correttiva - espressione dello jus corrigendi del superiore - allora, diventa strategico
             veicolare, proprio attraverso le memorie difensive, di aver compreso l’errore, di
             assumersi la responsabilità dell’accaduto, di fare il proprio meglio per non ripetere
             la mancanza e di essere determinati ad andare avanti con rinnovata f ducia e slancio.
                  Proprio come era previsto nel regolamento di Disciplina militare del 1969
             intriso di etica: “dà prova di maturità di carattere il militare che, avendo commesso
             una mancanza, comprende la necessità che essa sia repressa” (articolo 80 comma 2)
             o nel n. 585 del regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri reali del 16 otto-
             bre 1822 “La punizione disciplinare è una soddisfazione che si rende al Corpo pel
             torto che gli fu fatto nel trasgredire alle sue leggi. Sotto quest’aspetto deve conside-
             rarla chi la inf igge, come chi la riceve, ed anziché riguardarla come pena af  ittiva,
             deve il militare essere impresso della giustizia della misura che la guarentigia dei
             regolamenti e l’interesse generale rende indispensabile”.






             30  Art. 1398/2° comma lett. c) del D. L.gs. 66/2010 procedimento disciplinare.

             118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125