Page 120 - Rassegna 2025-4
P. 120
DiriTTO DiSCiPLinAre e AnTiCOrrUziOne
il contenuto delle memorie, deve essere attentamente vagliato dal superiore
competente il quale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990, “ha l’obbligo di
30
valutare [gli scritti difensivi] e darne conto nella motivazione del provvedimento
conclusivo che, ex articolo 3 della legge 241/1990, “deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazio-
ne, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
5. Conclusioni
Come si vede, la presentazione delle memorie costituisce una delicata fase del
procedimento disciplinare e la loro corretta redazione può portare all’attenuazione
dell’illiceità disciplinare del comportamento se non all’archiviazione del procedi-
mento disciplinare “senza sanzioni”.L’analisi del contenzioso amministrativo mostra
un approccio meramente legale alla questione che, purtroppo, rischia di snaturare
inevitabilmente il rapporto umano nell’intera catena gerarchica, generando sempre
più un approccio burocratico dove la disciplina viene vista sempre più come la “sfer-
za” del superiore e il procedimento disciplinare il campo di battaglia dove colpire e
difendersi “su tutti i fronti”.Dinanzi al fatto compiuto, a volte, una matura e
responsabile presa di consapevolezza porterebbe il superiore a più miti valutazioni:
se è vero, infatti, che le sanzioni disciplinari di corpo hanno un’intrinseca funzione
correttiva - espressione dello jus corrigendi del superiore - allora, diventa strategico
veicolare, proprio attraverso le memorie difensive, di aver compreso l’errore, di
assumersi la responsabilità dell’accaduto, di fare il proprio meglio per non ripetere
la mancanza e di essere determinati ad andare avanti con rinnovata f ducia e slancio.
Proprio come era previsto nel regolamento di Disciplina militare del 1969
intriso di etica: “dà prova di maturità di carattere il militare che, avendo commesso
una mancanza, comprende la necessità che essa sia repressa” (articolo 80 comma 2)
o nel n. 585 del regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri reali del 16 otto-
bre 1822 “La punizione disciplinare è una soddisfazione che si rende al Corpo pel
torto che gli fu fatto nel trasgredire alle sue leggi. Sotto quest’aspetto deve conside-
rarla chi la inf igge, come chi la riceve, ed anziché riguardarla come pena af ittiva,
deve il militare essere impresso della giustizia della misura che la guarentigia dei
regolamenti e l’interesse generale rende indispensabile”.
30 Art. 1398/2° comma lett. c) del D. L.gs. 66/2010 procedimento disciplinare.
118

