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IL DomInIo ELAsTICo DELLA TrAsPArEnzA mILITArE
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all’organizzazione in sé , piuttosto che alle singole attività ad essa demandate .
Lo scudo penalmilitare è alzato in difesa del funzionamento della Forza arma-
ta nel suo aspetto statico-istituzionale, in ragione dell’alto rango costituzionale del
bene f nale da proteggere, e quindi della sua ef cienza operativa (da cui origina
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l’ef cacia), anche def nita, sotto questa luce, ordine pubblico militare .
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Ancora, rientrando nell’alveo disciplinare, si noti che il legislatore, oltre ad eli-
minare ogni dubbio sull’an del dovere di obbedienza (“assoluto” ) individua il
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quomodo dell’esecuzione, che deve essere pronta, rispettosa e leale, così in realtà
ribadendo ancora una volta una sorta di attitudine psicologica individuale, facente
leva sulla piena consapevolezza della condizione militare, piuttosto che su passivi
automatismi funzionali.
Sul secondo prof lo, lo stretto legame tra gerarchia e funzionalità risulta ulte-
riormente riscontrabile nella circostanza che l’assolutezza del dovere di obbedienza
abbia come soglia di attivazione le “esigenze di servizio” , individuate quale criterio
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di collegamento rilevante tra il bene specif catamente tutelato e il bene f nale del
buon andamento del servizio militare: ne è contraltare il dovere del militare di non
evidenza come “l’irrinunciabile bene della disciplina militare […] comport[i] che durante il servizio
siano rigorosamente garantiti il rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra superiore ed infe-
riore e l’osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione”.
34 e quindi a tutela dello strumento operativo attraverso cui si attua funzionalmente la catena delle
dipendenze, dal soldato all’uf ciale (cfr. Vito poli, Fausto Bassetta, op. cit., p. 36).
35 Cfr. David Brunelli, Giuseppe Mazzi, op. cit., p. 324.
36 per un’analisi sul valore epistemologico dell’ef cienza operativa nel discorso sulle politiche di pre-
venzione della corruzione nelle Forze armate, sia consentito il rinvio a Marcello Savastano,
Anticorruzione militare: un’ipotesi metodologica, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Anno
LXXI, n. 4/2024, Roma, p. 112.
37 Inteso come insieme delle condizioni minime di esistenza dell’ordinamento militare, cioè dell’orga-
nizzazione delle Forze armate, delle sue formule e dei suoi rapporti organizzativi (cfr. David Brunelli,
Giuseppe Mazzi, op. cit., p. 325).
38 Vds. il già richiamato art. 1347, 2° c. c.o.m.
39 In tal senso David Brunelli, Giuseppe Mazzi, op. cit., in cui si soggiunge che il parametro di inter-
pretazione di questa porzione dell’ordinamento penale militare è costituito dai principi del 1978
(ovvero il fondativo “Regolamento di disciplina militare”), per cui, oltre al criterio delle “esigenze di
servizio”, viene in considerazione anche che “l’af ermazione di situazioni giuridiche attive in capo al
militare costituisce un modo per contenere gli oggetti istituzionali di tutela. esse, infatti, possono
funzionare, sia da limiti scriminanti […] sia da misura critica di valutazione dei fatti incriminati, non
potendo arretrare la soglia di punibilità sin dentro la sfera dei diritti del militare nella loro legittima
estensione” (ibi., p. 325, cit.). Si soggiunge che ai sensi dell’art. 727, 2° c. t.u.r.o.m., per straordinarie
esigenze di servizio, il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, vale a dire
in deroga a direttive di organizzazione di carattere generale, impartite dai comandi, per la gestione
quotidiana dei corpi ovvero per disciplinare alcuni contesti operativi (cfr. Riccardo Ursi, op. cit., p.
297), ma in questo caso sorge un obbligo di tempestiva comunicazione all’autorità che ha emanato
le disposizioni derogate.
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