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IL DomInIo ELAsTICo DELLA TrAsPArEnzA mILITArE




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               all’organizzazione in sé , piuttosto che alle singole attività ad essa demandate .
                    Lo scudo penalmilitare è alzato in difesa del funzionamento della Forza arma-
               ta nel suo aspetto statico-istituzionale, in ragione dell’alto rango costituzionale del
               bene f nale da proteggere, e quindi della sua ef  cienza operativa  (da cui origina
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               l’ef  cacia), anche def nita, sotto questa luce, ordine pubblico militare .
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                    Ancora, rientrando nell’alveo disciplinare, si noti che il legislatore, oltre ad eli-
               minare ogni dubbio sull’an del dovere di obbedienza (“assoluto” ) individua il
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               quomodo dell’esecuzione, che deve essere pronta, rispettosa e leale, così in realtà
               ribadendo ancora una volta una sorta di attitudine psicologica individuale, facente
               leva sulla piena consapevolezza della condizione militare, piuttosto che su passivi
               automatismi funzionali.
                    Sul secondo prof lo, lo stretto legame tra gerarchia e funzionalità risulta ulte-
               riormente riscontrabile nella circostanza che l’assolutezza del dovere di obbedienza
               abbia come soglia di attivazione le “esigenze di servizio” , individuate quale criterio
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               di collegamento rilevante tra il bene specif catamente tutelato e il bene f nale del
               buon andamento del servizio militare: ne è contraltare il dovere del militare di non


                  evidenza come “l’irrinunciabile bene della disciplina militare […] comport[i] che durante il servizio
                  siano rigorosamente garantiti il rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra superiore ed infe-
                  riore e l’osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione”.
               34 e quindi a tutela dello strumento operativo attraverso cui si attua funzionalmente la catena delle
                  dipendenze, dal soldato all’uf  ciale (cfr. Vito poli, Fausto Bassetta, op. cit., p. 36).
               35 Cfr. David Brunelli, Giuseppe Mazzi, op. cit., p. 324.
               36 per un’analisi sul valore epistemologico dell’ef  cienza operativa nel discorso sulle politiche di pre-
                  venzione  della  corruzione  nelle  Forze  armate,  sia  consentito  il  rinvio  a  Marcello  Savastano,
                  Anticorruzione  militare:  un’ipotesi  metodologica,  in  Rassegna  dell’Arma  dei  Carabinieri,  Anno
                  LXXI, n. 4/2024, Roma, p. 112.
               37 Inteso come insieme delle condizioni minime di esistenza dell’ordinamento militare, cioè dell’orga-
                  nizzazione delle Forze armate, delle sue formule e dei suoi rapporti organizzativi (cfr. David Brunelli,
                  Giuseppe Mazzi, op. cit., p. 325).
               38 Vds. il già richiamato art. 1347, 2° c. c.o.m.
               39 In tal senso David Brunelli, Giuseppe Mazzi, op. cit., in cui si soggiunge che il parametro di inter-
                  pretazione di questa porzione dell’ordinamento penale militare è costituito dai principi del 1978
                  (ovvero il fondativo “Regolamento di disciplina militare”), per cui, oltre al criterio delle “esigenze di
                  servizio”, viene in considerazione anche che “l’af ermazione di situazioni giuridiche attive in capo al
                  militare costituisce un modo per contenere gli oggetti istituzionali di tutela. esse, infatti, possono
                  funzionare, sia da limiti scriminanti […] sia da misura critica di valutazione dei fatti incriminati, non
                  potendo arretrare la soglia di punibilità sin dentro la sfera dei diritti del militare nella loro legittima
                  estensione” (ibi., p. 325, cit.). Si soggiunge che ai sensi dell’art. 727, 2° c. t.u.r.o.m., per straordinarie
                  esigenze di servizio, il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, vale a dire
                  in deroga a direttive di organizzazione di carattere generale, impartite dai comandi, per la gestione
                  quotidiana dei corpi ovvero per disciplinare alcuni contesti operativi (cfr. Riccardo Ursi, op. cit., p.
                  297), ma in questo caso sorge un obbligo di tempestiva comunicazione all’autorità che ha emanato
                  le disposizioni derogate.

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