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               L’Unione Europea ha riconosciuto da tempo il potenziale di questa tecnologia. Nel
               2018 l’EUIPO (Uf  cio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ha lanciato
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               l’Anti-counterfeiting  Blockchain  Initiative ,  con  l’obiettivo  di  creare  una  piattaforma
               decentralizzata di autenticazione dei prodotti a supporto delle autorità di enforcement.
               Secondo Jovine  (2024), strumenti come blockchain e smart contract possono svolgere un
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               ruolo strategico nel raf orzare i pilastri di provenienza, autenticità e qualità, contribuendo a
               consolidare la f ducia dei consumatori nei sistemi di certif cazione. Tuttavia, l’autore sotto-
               linea che il pieno potenziale di queste tecnologie potrà realizzarsi solo con una maggiore con-
               sapevolezza dei consumatori e il coinvolgimento attivo delle autorità pubbliche e private.
                    Accanto a tali prospettive di innovazione e di raf orzamento della tutela, tuttavia,
               la dottrina richiama anche l’attenzione su una serie di prof li critici, giuridici e operativi,
               che ne condizionano la piena attuazione e l’impatto sistemico. Si tratta di aspetti che
               non mettono in discussione la validità dello strumento, ma ne delineano i conf ni di un
               utilizzo realmente ef  cace, richiedendo interventi di coordinamento normativo, stan-
               dardizzazione tecnica e adeguata formazione degli operatori.

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               7.1 Qualità dei dati (garbage in, garbage out )
                    La blockchain garantisce l’immutabilità di ciò che è registrato, ma non ne verif ca
               la veridicità originaria. Se un operatore immette un’informazione falsa - ad esempio,
               dichiarando come “biologico” un prodotto che non lo è - l’errore resterà indelebile. Per
               mitigare tale rischio si ricorre a enti terzi certif catori o a sensori IoT che automatizzano
               la raccolta dei dati. Giuridicamente, il dato in blockchain gode di una presunzione di
               integrità, non di veridicità: resta quindi necessario af  ancarlo a controlli e ispezioni sul
               campo. La dottrina lo considera, in tal senso, una prova complementare, utile a sempli-
               f care l’accertamento delle responsabilità ma non sostitutiva delle verif che tradizionali.
                    Nel caso delle DOP e IGP, la complessità del sistema di controlli pubblici impone
               comunque il raccordo con le autorità di certif cazione e il rispetto dei disciplinari tecni-
               co-normativi.


               36  Si veda European Institute of Public Administration, EU Blockathon https://www.eipa.eu/epsa/eu-
                  blockathon/, ultima consultazione 10 novembre 2025.
               37  Si veda Riccardo Jovine Innovazione e tradizione: RegTech, Blockchain e Indicazioni Geografiche, in
                  AA.VV., comparative Law Review, Vol.15, n.3, University of Perugia Department of Law, 2024.
               38  Il principio del garbage in, garbage out richiama un postulato fondamentale dell’informatica giuri-
                  dica e, più in generale, dei sistemi digitali basati su dati: nessun algoritmo può generare risultati af  -
                  dabili se le informazioni di partenza sono errate, incomplete o manipolate. Nel contesto del diritto
                  delle tecnologie e della prova digitale, questo concetto assume una rilevanza crescente. Anche i siste-
                  mi più avanzati - come quelli basati su blockchain, intelligenza artif ciale o registri distribuiti - non
                  garantiscono di per sé la veridicità dei dati registrati: la loro funzione è quella di conservare fedelmen-
                  te ciò che viene immesso, non di validarne l’origine o la qualità. Per il giurista, ciò comporta una
                  rif essione essenziale: la f ducia tecnologica non può sostituire la verif ca giuridica e procedurale.

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