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             agito come privato cittadino animato da senso civico, e la sua condotta, personale e
             spontanea, libera da vincoli di servizio, è stata ritenuta meritevole di riconoscimento.
             La concezione pubblicistica del premio trae origine da una risalente interpretazione
             giurisprudenziale che appunto riconduce il premio ad una funzione promozionale
             della collaborazione del privato che abbia contribuito alla verificazione di un risul-
             tato che è riuscito utile per la generalità e deve perciò essere premiato. La distinzione
             tra scopritore fortuito e soggetto operante in forza di un incarico istituzionale o di
             una concessione (già evidenziata da Cass. SS.UU. n. 5353/2011) è stata mantenuta,
             ribadendo che la premialità, in questo caso, è espressione della valorizzazione della
             partecipazione civica e non del riconoscimento di un dovere d’uf  cio .
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             4.5 La determinazione del quantum del premio, tra strumento di regolamentazione
               del flusso informativo e necessità di disciplina
                  Nonostante l’accoglimento del ricorso, il CGA ha precisato che la misura del
             premio, pur dovuta, non è necessariamente quella massima (un quarto del valore
             del bene, ex art. 92, comma 1, D.Lgs. 42/2004). La distinzione tra “rinvenimento
             materiale” (con consegna del bene ai sensi dell’art. 90) e “rinvenimento informati-
             vo” (attraverso una segnalazione ef  cace) può fondare una dif erenziazione nella
             misura del premio. Spetterà all’amministrazione, in sede di esercizio del potere pub-
             blico, valutare l’entità della premialità “in ragione della natura meramente informa-
             tiva dell’apporto” fornito dall’appellato. Questo criterio mira a bilanciare il ricono-
             scimento della cooperazione civica con l’esigenza di non eccedere nella premialità,
             riservando il massimo premio ai casi di consegna f sica del bene.

             5.  Conclusioni
                  La sentenza n. 532/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
             Regione Siciliana segna un’evoluzione rilevante nell’interpretazione della disciplina
             del premio di rinvenimento, superando la tradizionale identif cazione dell’ “evento
             generatore” con il solo contatto materiale con il reperto. il Collegio ha infatti rico-
             nosciuto che anche una segnalazione ef ettuata per via telematica, se adeguatamen-


             12 Sul signif cato incentivante del premio di riconoscimento si veda Demuro (2022, cit., p. 6) così come
               anche richiamato da Visconti (2023, pag. 223) il quale sottolinea come nella prospettiva di un siste-
               ma progressivo di tutela, sono innanzitutto tecniche promozionali a poter svolgere addirittura una
               funzione anticipata di tutela. Questa strategia di controllo sociale, riconducibile al modello giuridi-
               co propulsivo di Bobbio sviluppato poi in ambito penale, trova immediata espressione nel premio
               allo scopritore della cosa d’arte; almeno se interpretato secondo l’orientamento giurisprudenziale
               che colloca in rapporto alternativo (e dunque sinergico) la pena per l’omessa denuncia e il premio
               conseguente alla consegna del reperto: nella logica legislativa, in questo modo la sanzione penale
               sarebbe chiamata a svolgere un ruolo ef ettivamente sussidiario, mentre il ruolo di protagonista nella
               tutela verrebbe svolto dall’incentivo, attraverso la massimizzazione dell’ottemperanza.

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