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agito come privato cittadino animato da senso civico, e la sua condotta, personale e
spontanea, libera da vincoli di servizio, è stata ritenuta meritevole di riconoscimento.
La concezione pubblicistica del premio trae origine da una risalente interpretazione
giurisprudenziale che appunto riconduce il premio ad una funzione promozionale
della collaborazione del privato che abbia contribuito alla verificazione di un risul-
tato che è riuscito utile per la generalità e deve perciò essere premiato. La distinzione
tra scopritore fortuito e soggetto operante in forza di un incarico istituzionale o di
una concessione (già evidenziata da Cass. SS.UU. n. 5353/2011) è stata mantenuta,
ribadendo che la premialità, in questo caso, è espressione della valorizzazione della
partecipazione civica e non del riconoscimento di un dovere d’uf cio .
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4.5 La determinazione del quantum del premio, tra strumento di regolamentazione
del flusso informativo e necessità di disciplina
Nonostante l’accoglimento del ricorso, il CGA ha precisato che la misura del
premio, pur dovuta, non è necessariamente quella massima (un quarto del valore
del bene, ex art. 92, comma 1, D.Lgs. 42/2004). La distinzione tra “rinvenimento
materiale” (con consegna del bene ai sensi dell’art. 90) e “rinvenimento informati-
vo” (attraverso una segnalazione ef cace) può fondare una dif erenziazione nella
misura del premio. Spetterà all’amministrazione, in sede di esercizio del potere pub-
blico, valutare l’entità della premialità “in ragione della natura meramente informa-
tiva dell’apporto” fornito dall’appellato. Questo criterio mira a bilanciare il ricono-
scimento della cooperazione civica con l’esigenza di non eccedere nella premialità,
riservando il massimo premio ai casi di consegna f sica del bene.
5. Conclusioni
La sentenza n. 532/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana segna un’evoluzione rilevante nell’interpretazione della disciplina
del premio di rinvenimento, superando la tradizionale identif cazione dell’ “evento
generatore” con il solo contatto materiale con il reperto. il Collegio ha infatti rico-
nosciuto che anche una segnalazione ef ettuata per via telematica, se adeguatamen-
12 Sul signif cato incentivante del premio di riconoscimento si veda Demuro (2022, cit., p. 6) così come
anche richiamato da Visconti (2023, pag. 223) il quale sottolinea come nella prospettiva di un siste-
ma progressivo di tutela, sono innanzitutto tecniche promozionali a poter svolgere addirittura una
funzione anticipata di tutela. Questa strategia di controllo sociale, riconducibile al modello giuridi-
co propulsivo di Bobbio sviluppato poi in ambito penale, trova immediata espressione nel premio
allo scopritore della cosa d’arte; almeno se interpretato secondo l’orientamento giurisprudenziale
che colloca in rapporto alternativo (e dunque sinergico) la pena per l’omessa denuncia e il premio
conseguente alla consegna del reperto: nella logica legislativa, in questo modo la sanzione penale
sarebbe chiamata a svolgere un ruolo ef ettivamente sussidiario, mentre il ruolo di protagonista nella
tutela verrebbe svolto dall’incentivo, attraverso la massimizzazione dell’ottemperanza.
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