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PRemio di RinvenimenTo neLL’eRA digiTALe
3.2 La disciplina normativa prevista dagli articoli 90 e seguenti del d.Lgs. 42/2004
Gli articoli 90, 91, 92 e 93 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio deli-
neano la fattispecie del premio di rinvenimento. L’art. 90 (Denuncia di ritrovamen-
to) impone a chi scopre fortuitamente beni culturali mobili o immobili di ef ettuare
la denuncia entro ventiquattro ore, al Soprintendente o al Sindaco o all’autorità di
pubblica sicurezza.
Tale obbligo di denuncia è il primo e fondamentale presupposto per l’even-
tuale riconoscimento del premio. L’articolo precisa che il rinvenitore, in caso di
necessità, può provvedere alla rimozione e conservazione temporanea dei beni,
adottando tutte le cautele necessarie af nché il bene non si disperda o si deteriori. il
successivo art. 91 (Appartenenza dei beni ritrovati) sancisce invece il principio fon-
damentale dell’appartenenza allo Stato dei beni culturali ritrovati, stabilendo che le
cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sotto-
suolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato . Questo principio è importante
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giacché deroga alla disciplina codicistica generale del ritrovamento di un tesoro e
dell’occupazione, sottolineando la natura pubblicistica del bene culturale. L’art. 92
(Premio per i ritrovamenti) è il cuore della disciplina del premio. Esso prevede che
il Ministero, previa stima delle cose ritrovate, corrisponda un premio ad un novero
preciso e ristretto di soggetti. in particolare, l’articolo individua, quale soggetto
legittimato al percepimento del premio:
➣ il proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
➣ il concessionario dell’attività di ricerca, se l’attività non rientra tra i suoi
scopi istituzionali o statutari o se la concessione non preveda un’adeguata remune-
razione;
➣ lo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi di denuncia e con-
servazione.
La misura del compenso è disciplinata dallo stesso articolo che ne determina
la forbice di valutazione a seconda del soggetto passivo. il premio per il rinvenimen-
to per il proprietario dell’immobile ove viene rinvenuto il bene e per lo scopritore
fortuito non può infatti essere superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate
ticolo 92 di Furno in M. A. Sandulli (2019) ove l’autore af erma che la previsione del premio di rin-
venimento tende a rafforzare il principio di collaborazione fra Stato e cittadino nella cura e nella tute-
la del patrimonio culturale, costituendo un riconoscimento della partecipazione attiva del privato alla
funzione pubblica di arricchimento del patrimonio collettivo.
5 Sull’obbligo di denuncia quale presupposto essenziale per il riconoscimento del premio di rinveni-
mento si veda ancora Furno (cit) ove l’autore osserva che il diritto al premio sorge unicamente nei
confronti di chi abbia ottemperato agli obblighi di denuncia e di consegna del rinvenimento previsti
dagli artt. 90 e 91 del Codice, poiché solo in tal modo la scoperta può ritenersi avvenuta in condizio-
ni di legittimità e di collaborazione con l’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. (p.
900).
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