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PRemio di RinvenimenTo neLL’eRA digiTALe




               3.2 La disciplina normativa prevista dagli articoli 90 e seguenti del d.Lgs. 42/2004
                    Gli articoli 90, 91, 92 e 93 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio deli-
               neano la fattispecie del premio di rinvenimento. L’art. 90 (Denuncia di ritrovamen-
               to) impone a chi scopre fortuitamente beni culturali mobili o immobili di ef ettuare
               la denuncia entro ventiquattro ore, al Soprintendente o al Sindaco o all’autorità di
               pubblica sicurezza.
                    Tale obbligo di denuncia è il primo e fondamentale presupposto per l’even-
               tuale riconoscimento del premio. L’articolo precisa che il rinvenitore, in caso di
               necessità,  può  provvedere  alla  rimozione  e  conservazione  temporanea  dei  beni,
               adottando tutte le cautele necessarie af  nché il bene non si disperda o si deteriori. il
               successivo art. 91 (Appartenenza dei beni ritrovati) sancisce invece il principio fon-
               damentale dell’appartenenza allo Stato dei beni culturali ritrovati, stabilendo che le
               cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sotto-
               suolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato . Questo principio è importante
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               giacché deroga alla disciplina codicistica generale del ritrovamento di un tesoro e
               dell’occupazione, sottolineando la natura pubblicistica del bene culturale. L’art. 92
               (Premio per i ritrovamenti) è il cuore della disciplina del premio. Esso prevede che
               il Ministero, previa stima delle cose ritrovate, corrisponda un premio ad un novero
               preciso e ristretto di soggetti. in particolare, l’articolo individua, quale soggetto
               legittimato al percepimento del premio:
                    ➣ il proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
                    ➣ il concessionario dell’attività di ricerca, se l’attività non rientra tra i suoi
               scopi istituzionali o statutari o se la concessione non preveda un’adeguata remune-
               razione;
                    ➣ lo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi di denuncia e con-
               servazione.
                    La misura del compenso è disciplinata dallo stesso articolo che ne determina
               la forbice di valutazione a seconda del soggetto passivo. il premio per il rinvenimen-
               to per il proprietario dell’immobile ove viene rinvenuto il bene e per lo scopritore
               fortuito non può infatti essere superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate

                  ticolo 92 di Furno in M. A. Sandulli (2019) ove l’autore af erma che la previsione del premio di rin-
                  venimento tende a rafforzare il principio di collaborazione fra Stato e cittadino nella cura e nella tute-
                  la del patrimonio culturale, costituendo un riconoscimento della partecipazione attiva del privato alla
                  funzione pubblica di arricchimento del patrimonio collettivo.
               5 Sull’obbligo di denuncia quale presupposto essenziale per il riconoscimento del premio di rinveni-
                  mento si veda ancora Furno (cit) ove l’autore osserva che il diritto al premio sorge unicamente nei
                  confronti di chi abbia ottemperato agli obblighi di denuncia e di consegna del rinvenimento previsti
                  dagli artt. 90 e 91 del Codice, poiché solo in tal modo la scoperta può ritenersi avvenuta in condizio-
                  ni di legittimità e di collaborazione con l’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. (p.
                  900).

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