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DOTTRiNA




             4.  L’innovazione giurisprudenziale
                  L’orientamento interpretativo dei giudici siciliani introduce alcuni importan-
             ti spunti innovativi nell’interpretazione degli articoli 90, 92 e 93 del d.lgs. 42/2004,
             il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

             4.1 La riconfigurazione della “scoperta fortuita” nel contesto digitale
                  Tradizionalmente, la “scoperta fortuita” implicava un contatto materiale o
             un rinvenimento f sico di un bene. L’art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che ne disciplina
             gli obblighi (denuncia, conservazione temporanea), è stato concepito in un’epoca
             antecedente all’esplosione del web.
                  il CGA, riconoscendo che dal 1939 ad oggi è frattanto radicalmente cambia-
             ta la situazione di riferimento e deve farsi riferimento a una concezione spaziale dif-
             ferente, ha af ermato che il rinvenimento ben può realizzarsi nell’ambiente virtuale
             di una piattaforma di aste online.
                  Peraltro, af erma la Corte, l’incontro tra il segnalante e la lekanis è avvenuto per
             caso, nel corso di una normale navigazione, senza finalità di indagine archeologica.
                  La “rete”, dunque, viene elevata a nuova dimensione della vita umana in cui
             può prodursi una scoperta fortuita nel senso più pieno, imprevista, non programma-
             ta e dirompente nel suo effetto. Negare la qualif ca di rinvenimento a chi individua
             un  bene  archeologico  nella  rete  equivarrebbe  a  tradire  la  funzione  stessa  della
             norma, svuotarla del suo potenziale incentivante e ignorare che il patrimonio cultu-
             rale del presente si difende e si scopre anche con la vigilanza consapevole del cittadino
             digitale.

             4.2 il valore del contributo informativo e l’efficacia causale della segnalazione
                  Uno degli argomenti centrali delle amministrazioni resistenti era la mancanza
             di un “rinvenimento materiale” da parte dell’appellato. il TAR e il CGA hanno
             superato questa impostazione, af ermando che il premio va riconosciuto non solo in
             presenza di un materiale contatto con l’oggetto, ma anche quando il contributo del
             privato sia stato decisivo per il suo recupero, attraverso una attività di denuncia e coo-
             perazione che abbia svolto un ruolo causale nell’azione amministrativa. La segnala-
             zione del ricorrente è stata dettagliata, giacché corredata da un cospicuo e preciso
             novero di informazioni quali le immagini, link dell’asta nella quale il bene era in
             vendita e tutte le indicazioni utili a ricostruirne la provenienza. Non si è trattato
             dunque di una comunicazione di generico sospetto o remota possibilità di prove-
             nienza illecita dell’oggetto archeologico bensì di una competente e specializzata
             informativa, accompagnata da un approfondimento critico e da un’interlocuzione
             personale con le autorità preposte.

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