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DOTTRiNA
4. L’innovazione giurisprudenziale
L’orientamento interpretativo dei giudici siciliani introduce alcuni importan-
ti spunti innovativi nell’interpretazione degli articoli 90, 92 e 93 del d.lgs. 42/2004,
il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4.1 La riconfigurazione della “scoperta fortuita” nel contesto digitale
Tradizionalmente, la “scoperta fortuita” implicava un contatto materiale o
un rinvenimento f sico di un bene. L’art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che ne disciplina
gli obblighi (denuncia, conservazione temporanea), è stato concepito in un’epoca
antecedente all’esplosione del web.
il CGA, riconoscendo che dal 1939 ad oggi è frattanto radicalmente cambia-
ta la situazione di riferimento e deve farsi riferimento a una concezione spaziale dif-
ferente, ha af ermato che il rinvenimento ben può realizzarsi nell’ambiente virtuale
di una piattaforma di aste online.
Peraltro, af erma la Corte, l’incontro tra il segnalante e la lekanis è avvenuto per
caso, nel corso di una normale navigazione, senza finalità di indagine archeologica.
La “rete”, dunque, viene elevata a nuova dimensione della vita umana in cui
può prodursi una scoperta fortuita nel senso più pieno, imprevista, non programma-
ta e dirompente nel suo effetto. Negare la qualif ca di rinvenimento a chi individua
un bene archeologico nella rete equivarrebbe a tradire la funzione stessa della
norma, svuotarla del suo potenziale incentivante e ignorare che il patrimonio cultu-
rale del presente si difende e si scopre anche con la vigilanza consapevole del cittadino
digitale.
4.2 il valore del contributo informativo e l’efficacia causale della segnalazione
Uno degli argomenti centrali delle amministrazioni resistenti era la mancanza
di un “rinvenimento materiale” da parte dell’appellato. il TAR e il CGA hanno
superato questa impostazione, af ermando che il premio va riconosciuto non solo in
presenza di un materiale contatto con l’oggetto, ma anche quando il contributo del
privato sia stato decisivo per il suo recupero, attraverso una attività di denuncia e coo-
perazione che abbia svolto un ruolo causale nell’azione amministrativa. La segnala-
zione del ricorrente è stata dettagliata, giacché corredata da un cospicuo e preciso
novero di informazioni quali le immagini, link dell’asta nella quale il bene era in
vendita e tutte le indicazioni utili a ricostruirne la provenienza. Non si è trattato
dunque di una comunicazione di generico sospetto o remota possibilità di prove-
nienza illecita dell’oggetto archeologico bensì di una competente e specializzata
informativa, accompagnata da un approfondimento critico e da un’interlocuzione
personale con le autorità preposte.
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