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il ricorrente impugnava tali dinieghi dinanzi al TAR Sicilia, Sezione staccata di
Catania, che con sentenza n. 1762/2023 accoglieva il ricorso, ritenendo che la segna-
lazione dell’appellato avesse avuto efficacia causale necessaria e sufficiente a determi-
nare l’avvio del procedimento di recupero. Sosteneva il Giudice amministrativo che
l’atto di rinvenimento previsto e disciplinato dal codice dei beni culturali valevole ai
f ni del riconoscimento di un premio per il rinvenimento, ben potesse sostanziarsi
anche in una condotta conoscitiva e solo segnaletica, purché tempestiva, documen-
tata ed ef cace. A quella decisione del Giudice amministrativo di primo grado, il
Ministero della Cultura e l’Assessorato regionale proponevano appello al Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (d’ora in poi anche CGA) che,
con sentenza n. 532/2025 respingeva il ricorso confermando l’orientamento del giu-
dice di prime cure e riconoscendo al privato il diritto al premio di rinvenimento.
3. Il premio di rinvenimento di beni culturali: analisi generali dell’istituto
alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali
3.1 Premessa
Prima di procedere nel dettaglio alla valutazione della portata innovativa della sen-
tenza del CGA può essere utile richiamare - seppur cursoriamente - l’istituto del premio
di rinvenimento di beni culturali, disciplinato dagli articoli 90 e seguenti del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (d’ora in poi anche “Codice dei beni culturali”).
L’istituto si presenta come un incentivo economico rivolto a coloro che, in
circostanze determinate, ef ettuano un ritrovamento di beni culturali. Come verrà
più dettagliatamente af rontato in seguito, può ora anticiparsi che la sua f nalità
non è meramente risarcitoria, né tantomeno legata a logiche premiali di pura libe-
ralità. Tanto l’Autorità Giudiziaria quanto quella Amministrativa hanno avuto
modo di chiarire che il premio di rinvenimento non ha natura di corrispettivo per
la perdita della proprietà, né di indennizzo per il depauperamento patrimoniale del
proprietario, ma costituisce una remunerazione dell’attività collaborativa del pro-
prietario al perseguimento di pubblici interessi (come la conservazione e l’incremento
del patrimonio culturale della collettività) a incentivazione della messa a disposizio-
ne dell’autorità preposta alla tutela e alla valorizzazione dei beni .
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L’istituto, dunque, si pone a presidio dell’interesse pubblico alla conoscenza
e alla tutela dei beni culturali, incentivando i privati alla denuncia e alla collabora-
zione con le Autorità .
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3 Circolare MiC del 18 giugno 2021, n. 29 che riprende la Sent. n. 2959 della Cassazione, Sezioni
Unite dell’11 marzo 1992 nonché la sentenza n. 2302 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2015.
4 Sulla funzione di promozione collaborativa del premio di rinvenimento si veda il commento all’ar-
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