Page 53 - Rassegna 2025-3
P. 53

PRemio di RinvenimenTo neLL’eRA digiTALe




                    il CGA ha ribadito che il rinvenimento è un fatto a doppio stadio: conoscitivo
               (scoperta) e attuativo (il recupero) e che negare rilievo alla fase cognitiva equivale a
               svuotare di contenuto l’intera funzione incentivante della norma.
                    in  def nitiva,  dunque,  la  segnalazione  dell’avvenuta  individuazione  di  un
               bene  archeologico  sul  mercato  internazionale,  qualora  sia  fondata  su  evidenze
               oggettive in grado di far conseguire alle autorità il suo recupero, deve considerarsi
               equipollente al rinvenimento fisico.

               4.3 L’estensione della normativa ai beni recuperati all’estero
                    Una ulteriore motivazione della Pubblica Amministrazione negativa al diritto
               al premio, si fondava altresì sulla considerazione che il bene fosse stato recuperato
               “sul mercato antiquario estero” e dunque non, secondo una rigida e stringente
               interpretazione del dettato normativo, sul suolo italiano. Ebbene il Consiglio di
               Giustizia ha superato questa visione af ermando che il patrimonio culturale italiano
               non si trova soltanto nei musei, nei siti archeologici, nei fondali marini, ma è anche
               disperso, conteso, trafficato e talvolta ritrovato sulle autostrade invisibili della rete, in
               luoghi che, pur essendo fisicamente lontani, appartengono moralmente e giuridica-
               mente alla sfera di protezione del nostro ordinamento. L’articolo 75, comma 2, del
               Codice dei beni culturali è stato richiamato per stabilire che i beni culturali man-
               tengono tale qualif ca anche dopo essere usciti dal territorio nazionale, confermando
               così una concezione del patrimonio che trascende le frontiere fisiche. Questo raf orza
               l’idea che la nazionalità del bene prevale sul luogo del suo ritrovamento o recupero.

               4.4 La funzione incentivante del premio e la sussidiarietà orizzontale
                    Le sentenze analizzate hanno fortemente ribadito la natura incentivante e non
               risarcitoria del premio di rinvenimento. La giurisprudenza ha chiarito il legame del
               premio  non  tanto  con  la  natura  del  bene  ma  col  comportamento  del
               ritrovatore‐scopritore,  il  quale  viene  remunerato  quando  “pur  trovandosi  nella
               condizione di poter nascondere la scoperta, si attivi per rendere noto il ritrovamen-
               to e per custodirlo in attesa di consegnarlo alle pubbliche autorità”. il premio, infat-
               ti, non ha natura compensativa né corrispettiva, ma costituisce misura remunerato-
               ria  e  premiale  dell’attività  collaborativa  del  privato .  Come  già  af ermato  dal
                                                                 11
               Consiglio di Stato (Sez. Vi, 31 gennaio 2024, n. 920), il premio non è una “vincita”
               ma un “riconoscimento per la condotta spontanea di collaborazione”, che si inseri-
               sce nella logica della sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Carta costituzionale
               che valorizza l’iniziativa individuale a favore dell’interesse generale. il ricorrente ha


               11 F. Blasi (2025).

                                                                                         51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58