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PRemio di RinvenimenTo neLL’eRA digiTALe
il CGA ha ribadito che il rinvenimento è un fatto a doppio stadio: conoscitivo
(scoperta) e attuativo (il recupero) e che negare rilievo alla fase cognitiva equivale a
svuotare di contenuto l’intera funzione incentivante della norma.
in def nitiva, dunque, la segnalazione dell’avvenuta individuazione di un
bene archeologico sul mercato internazionale, qualora sia fondata su evidenze
oggettive in grado di far conseguire alle autorità il suo recupero, deve considerarsi
equipollente al rinvenimento fisico.
4.3 L’estensione della normativa ai beni recuperati all’estero
Una ulteriore motivazione della Pubblica Amministrazione negativa al diritto
al premio, si fondava altresì sulla considerazione che il bene fosse stato recuperato
“sul mercato antiquario estero” e dunque non, secondo una rigida e stringente
interpretazione del dettato normativo, sul suolo italiano. Ebbene il Consiglio di
Giustizia ha superato questa visione af ermando che il patrimonio culturale italiano
non si trova soltanto nei musei, nei siti archeologici, nei fondali marini, ma è anche
disperso, conteso, trafficato e talvolta ritrovato sulle autostrade invisibili della rete, in
luoghi che, pur essendo fisicamente lontani, appartengono moralmente e giuridica-
mente alla sfera di protezione del nostro ordinamento. L’articolo 75, comma 2, del
Codice dei beni culturali è stato richiamato per stabilire che i beni culturali man-
tengono tale qualif ca anche dopo essere usciti dal territorio nazionale, confermando
così una concezione del patrimonio che trascende le frontiere fisiche. Questo raf orza
l’idea che la nazionalità del bene prevale sul luogo del suo ritrovamento o recupero.
4.4 La funzione incentivante del premio e la sussidiarietà orizzontale
Le sentenze analizzate hanno fortemente ribadito la natura incentivante e non
risarcitoria del premio di rinvenimento. La giurisprudenza ha chiarito il legame del
premio non tanto con la natura del bene ma col comportamento del
ritrovatore‐scopritore, il quale viene remunerato quando “pur trovandosi nella
condizione di poter nascondere la scoperta, si attivi per rendere noto il ritrovamen-
to e per custodirlo in attesa di consegnarlo alle pubbliche autorità”. il premio, infat-
ti, non ha natura compensativa né corrispettiva, ma costituisce misura remunerato-
ria e premiale dell’attività collaborativa del privato . Come già af ermato dal
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Consiglio di Stato (Sez. Vi, 31 gennaio 2024, n. 920), il premio non è una “vincita”
ma un “riconoscimento per la condotta spontanea di collaborazione”, che si inseri-
sce nella logica della sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Carta costituzionale
che valorizza l’iniziativa individuale a favore dell’interesse generale. il ricorrente ha
11 F. Blasi (2025).
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