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PRemio di RinvenimenTo neLL’eRA digiTALe




                    il caso emblematico del rinvenimento del delitto di Grado ha costituito occa-
               sione di rif essione e di chiarimento da parte del Ministero della Cultura che ha osser-
               vato che per il nostro ordinamento, allo scopritore fortuito viene riconosciuto il pre-
               mio di rinvenimento a fronte di un comportamento attivo univoco capace di realiz-
               zare, di per sé, un risultato utile attraverso il vero e proprio ritrovamento di un bene .
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                    Con il termine “scoperta”, pertanto, il legislatore ha evidentemente tipizzato
               l’evento generatore del diritto al premio di rinvenimento circoscrivendolo all’ac-
               quisizione di una conoscenza ef ettiva e fattuale, - riscontrata da un processo anali-
               tico e probatorio - di un elemento prima ignoto che non lascia alle Autorità altre
               attività che quelle specif camente limitate al repertamento.
                    in merito alla natura giuridica del premio, invece, il Consiglio di Stato e la
               Corte di Cassazione hanno sempre avuto un’interpretazione concorde nel ricono-
               scere la natura incentivante e non risarcitoria dell’istituto.
                    Una delle pronunce più signif cative in questo senso è la sentenza n. 920 del
               Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 30 gennaio 2024. Questa sentenza - e quelle
               ad essa correlate, come la sentenza n. 207 appena citata e ivi espressamente richia-
               mata - ha avuto come oggetto l’impugnazione di provvedimenti di attribuzione del
               premio di rinvenimento e ha fornito importanti chiarimenti. in quella occasione, il
               Consiglio di Stato. ha ribadito che il premio di rinvenimento non consiste in un
               corrispettivo economico per una vincita, rimessa alla sorte, ma in un ristoro per
               un’attività svolta nello stesso interesse pubblico. Con questa af ermazione il Supremo
               consiglio riprende e consolida l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della
               Cassazione , in forza del quale non si riconduce il premio alla fortuità del rinveni-
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               mento, bensì al senso di dovere civico dimostrato dal rinvenitore nel non aver trat-
               tato con indif erente superf cialità la scoperta ma, all’opposto, di essersi adoperato
               per il suo recupero, nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dalla prassi ministe-
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               riale . Le pronunce della Cassazione in materia di beni culturali, spesso in ambito
               penale (per esempio reati di impossessamento illecito o ricettazione), indirettamen-
               te raf orzano la necessità di un sistema che premi la collaborazione. Ad esempio, la
               Cassazione Penale, Sezione Terza, con la sentenza n. 16513 del 30 aprile 2021, ha
               ribadito l’appartenenza allo Stato dei beni culturali ritrovati nel sottosuolo, raf or-
               zando il contesto in cui si inserisce il premio di rinvenimento come mezzo per pre-
               venire l’occultamento.


               8 Si veda la nota 12643/2017 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Uf  cio Legislativo in
                  occasione della questione attinente al caso del relitto romano di Grado.
               9 Cass. SS. UU. 11 marzo 1992, n. 2959.
               10 Cfr. Circolare del MiC del 18 giugno 2021, n. 29.

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