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DOTTRiNA




             1.  Introduzione
                  La protezione del patrimonio culturale rappresenta un pilastro fondamentale
             nel nostro impianto costituzionale e la straordinaria portata innovativa dell’articolo
             9 risponde al principio in forza del quale i beni che costituiscono testimonianza
             avente valore di civiltà appartengono alla collettività. i beni culturali si qualif cano
             come beni pubblici non tanto in ragione della loro titolarità, quanto per la loro
             intrinseca destinazione alla fruizione collettiva, ossia per la funzione di accessibilità
             e  condivisione  del  valore  culturale  da  parte  della  comunità.  Tale  connotazione
             emerge in coerenza con l’interpretazione sistematica dei due commi dell’articolo 9
             della Costituzione, dai quali si evince la funzione del bene culturale quale strumen-
             to di promozione e dif usione della cultura, in quanto oggetto potenzialmente frui-
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             bile dalla generalità dei consociati . Conseguenzialmente, da questo principio deri-
             va una responsabilità collettiva nella protezione del patrimonio culturale secondo
             un criterio di partecipazione altrettanto pubblica e dif usa. La formulazione dell’ar-
             ticolo 9 è chiaramente intesa ad af  dare la tutela e la promozione della cultura, del
             paesaggio e della ricerca scientif ca alla “Repubblica” nel suo complesso e non ad un
             singolo organo dello Stato. L’uso appropriato di tale termine evidenzia appunto la
             natura inclusiva e partecipata di questa responsabilità, che coinvolge non solo le
             istituzioni, ma anche i cittadini in quanto parte attiva del progetto costituzionale.
             La portata del dettato costituzionale va ben oltre la dimensione identitaria e nazio-
             nale dei beni culturali, ma il bene archeologico, in quanto intimamente connesso al
             territorio nel quale è rinvenuto, non è soltanto un oggetto da tutelare, bensì rappre-
             senta una risorsa culturale ineludibile nella costruzione della memoria storica pub-
             blica.
                  La funzione del premio di rinvenimento previsto dal Codice dei beni culturali e del
             paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) va pertanto letta proprio in questa prospettiva
             di piena collaborazione tra lo Stato e il cittadino nonché di valorizzazione e premiazione
             dell’iniziativa individuale che collabora all’arricchimento del patrimonio comune. È con-
             grua, dunque, in questa visione, la qualif cazione del premio come strumento incentivan-
             te e non risarcitorio: esso rappresenta un riconoscimento per la condotta spontanea di
             partecipazione del cittadino alla tutela e valorizzazione del bene culturale collettivo.
                  Tradizionalmente concepito per scoperte f siche nel territorio nazionale, tale
             istituto può trovare nuove prospettive di applicazione nel mondo digitale ove pos-
             sono svolgersi molteplici attività della vita sociale - dall’interazione tra individui
             alla fruizione culturale, f no al commercio digitale - nel corso delle quali non può
             escludersi la possibilità che un utente possa imbattersi, anche in modo del tutto



             1 Cfr. Clemente di San Luca G. (2007); Settis (2008).
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