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L’assoCIazIone dI TIPo mafIoso Tra TIPIzzazIonI gIurIsPrudenzIaLI ed afasIa LegIsLaTIva
Quel che è importante sottolineare è che nella giurisprudenza di legitti-
mità, si è avuto modo di assistere, da una parte, ad una vera e propria interru-
zione dell’orientamento volto a fondare la punibilità della partecipazione su
parametri d’ordine psicologico (adesione volontaria al sodalizio criminoso o
affectio societatis), mentre dall’altro lato, si sono attuate altre soluzioni giuri-
sprudenziali riconducibili al modello causale e a quello organizzatorio, non-
ché ad un modello riconducibile all’uno o all’altro (di tipo sincretistico-addi-
tivo), ingenerando incertezze e orientamenti giurisprudenziali antitetici e
sicuramente inidonei a garantire la certezza del diritto e, in ultima analisi, la
libertà del cittadino.
Oggi, l’opinione prevalente è indirizzata a riconoscere un distinto campo
applicativo tra la circostanza dell’agevolazione maf osa ed il concorso “esterno”.
Tale orientamento si fonda sulla costatazione che la f nalità di “facilitazione del-
l’azione” maf osa sarebbe riconducibile ad una dimensione soggettiva, propria del
dolo del soggetto agente, ipotizzando un’applicazione connessa di circostanze e
concorso eventuale quando dal singolo delitto commesso dall’extraneus scaturisca
un raf orzamento del sodalizio .
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5 Conclusioni
Nella giurisprudenza italiana di legittimità, si è venuta a creare una situazione
di pericolosa confusione interpretativo-applicativa, che talora raggiunge importan-
ti livelli di anarchia ermeneutico-decisionale.
L’oscura e persistente elusione dei principi di diritto evidenzia che, nel nostro
sistema, l’inammissibilità di un diritto penale giurisprudenziale deriva, oltre che
dall’incrollabile principio rappresentato dal dogma nullum crimen sine lege, anche
dall’assenza di meccanismi preordinati a garantire la dovuta certezza applicativa ai
precedenti giudiziali.
milano, Giuf rè, 2015, pp. 154-155, secondo cui la norma dunque non sarebbe affatto superflua; anzi,
essa confermerebbe, secondo un’interpretazione sistematica, in combinato disposto con l’art. 13 della legge
646/1982, l’esistenza di una pluralità di “metodi, finalità e scopi mafiosi”.
29 Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, cit., ove si af erma che è tutto da dimostrare che, qua-
lora il contributo richiesto all’estraneo per assicurare la vita dell’associazione, passi attraverso un deter-
minato o determinati delitti, il delitto o i delitti, aggravati come vuole la norma in esame, non possano
concorrere con il reato di cui agli art. 110 e 416-bis c.p. In questo senso, Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo
2011, secondo cui sussiste la circostanza aggravante della cosiddetta agevolazione mafiosa in relazio-
ne alla condotta di colui che, senza essere organicamente inserito in un’associazione mafiosa, offra un
contributo al perseguimento dei suoi fini, ma solo a condizione che tale comportamento risulti assistito
dalla consapevolezza di favorire l’intero sodalizio, e non un suo singolo componente del quale si igno-
rino le connessioni con la criminalità organizzata. Eleva, invece, il criterio della rilevanza G. De Vero,
La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processua-
li, in riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 53 ss.
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