Page 40 - Rassegna 2025-3
P. 40
DOTTRINA
in base ad una condotta esplicita, coerente ed univoca. Nel corso della permanenza
nuovi associati possono inserirsi nel sodalizio criminoso, mentre i già af liati ben
possono allontanarsene, senza che tale vicenda inf ci l’associazione.
Si tratta di una limpida dimostrazione di quanto, ai f ni della permanenza, sia
rilevante l’esistenza, nonché la funzionalità dell’associazione e non già la persistente
presenza dei soggetti che ne fanno parte. L’associato, infatti, sotto il prof lo sogget-
tivo continua a realizzare la condotta di reato fino a quando dura il suo rapporto con
gli altri soci e la sua condotta rimane inserita in quella plurisoggettiva e, soprattutto,
operosa: quindi fino a che l’associazione non si sciolga e non diventi inoffensiva, ovve-
ro egli non receda da essa . L’associato è perseguibile per il mero fatto di far parte
27
dell’associazione ed a prescindere dalla durata del rapporto. Quel che rileva, in ulti-
ma analisi, per quanto concerne l’elemento psicologico del reato de quo, è la consa-
pevolezza di far parte di un condiviso impegno permanente e di adempiere ai propri
compiti, come programmati dai capi o coordinatori, al f ne precipuo di realizzare il
progetto criminoso stabilito. La condotta di partecipazione costituisce parte inte-
grante e fondamentale dell’unica condotta plurisoggettiva e contribuisce, di conse-
guenza, alla realizzazione dell’unico evento del reato. Deve sottolinearsi come la
condotta del singolo partecipe è vietata non già perché è di per sé lesiva, bensì pro-
prio perché è destinata a divenirlo unitamente alle altre condotte soggettive degli
altri partecipi necessari. D’altra parte risulterebbe singolare la circostanza in cui la
legge def nisca tale condotta come concorsuale in situazioni che possono essere
incluse nell’ipotesi di partecipazione punibile tout court ex art. 416 bis c.p.: se il con-
tributo dell’extraneus svolge un ruolo di rilievo ai f ni della realizzazione del fatto
criminoso, tale apporto non può che integrare una mera ipotesi di concorso esterno
in reato permanente, già occorso. A tal proposito la dottrina ha indicato due distin-
te ipotesi interpretative. La prima si fonda su un intervento dell’extraneus, nei con-
fronti del sodalizio criminoso, del tutto irrilevante e, quindi, privo di disvalore giu-
ridico, a meno che non possa essere ricompreso in una delle fattispecie criminose di
cui agli artt. 378, 379, 418 c.p.; la seconda prevede una condotta che costituisca, per
le sue modalità, l’indice incontrovertibile di un accentuato disvalore giuridico e che
ben possa qualif carsi come contiguità mafiosa tale da poter essere ricondotta alla
fattispecie di partecipazione punibile ex art. 416 bis, comma 1, c.p. .
28
27 m. Valiante, Il reato associativo, milano, Giuf rè, 1990, p. 63.
28 Cfr. G. Fiandaca, orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso esterno nell’associa-
zione criminale, in AA.VV., Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali, a cura di m.
Barillaro, milano, Giuf rè, 2004, p. 39 ss.; id., Commento all’art. 1 l. 13.9.82, n. 646, in Leg. pen., 1983, p.
268; A. Ingroia, associazione di tipo mafioso, in Enc. Dir., App. I, milano, 1997, p. 138; G. De Francesco,
Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418, c.p., in AA.VV., mafia e criminalità organizzata, a cura di P.
Corso, G. Insolera, L. Stortoni, Torino, UTET, 1995, p. 58.; G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa,
38

