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DOTTRINA




             pretesa punitiva, non può tuttavia oltrepassare i limiti della sua funzione .
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                  I comportamenti che si ritengono ipotizzabili tra i casi di contiguità alle orga-
             nizzazioni criminali accolgono una diversa tutela penale alla luce delle caratteristi-
             che che li caratterizzano, e l’idea di contiguità più controversa, per via delle dif  col-
             tà interpretative che solleva, è l’istituto del concorso esterno che non troverebbe,
             almeno in apparenza, una determinata collocazione in termini di principi giuridico
             -penali . Infatti osterebbe, a tal proposito, il rischio di una confusione inerente a
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             una commistione tra condotte diverse, anche perché in realtà non si parla unica-
             mente di un “concorso esterno” da af  ancare al “concorso interno” . Se da un lato
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             si af erma il fatto che quando la legislazione pensa solo a curare i sintomi, è la giuri-
             sprudenza che si incarica di curare il male , dall’altro, la Suprema Corte, almeno a
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             Sezioni Unite, ha manifestato l’intenzione di tipizzare la superf cialità di determina-
             ti indirizzi della giurisprudenza e, nondimeno, deve senz’altro essere apprezzato
             l’impegno in ordine ad una specif cazione giudiziale del concorso eventuale nel
             reato associativo, tramite un processo di astrazione, non esente da riserve, per cate-
             gorie “tipologiche” e non unicamente casistiche . Una potenziale “processualizza-
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             zione”  delle fattispecie incriminatrici, o di una distorsione delle categorie dogma-
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             15 A. Ingroia, La prassi giudiziaria tra modello causale e modello organizzatorio, in I reati associativi.
               Paradigmi  concettuali  e  materiale  probatorio,  a  cura  di  L.  Picotti,  G.  Fornasari,  F.  Viganò,  A.
               melchionda, Padova, 2005, pp. 205 ss, ove si cita il fatto che difficilmente il giudice si sente di con-
               dannare come partecipe l’uomo delle istituzioni, l’operatore economico, il professionista o il politico “col-
               lusi”, giacché non li percepisce come mafiosi, con tutta la carica di stigmatizzazione morale e sociale che
               una simile qualificazione comporta. Per converso, la contestazione per concorso esterno viene avvertita
               come più consona rispetto a tali fattispecie concrete; v. anche S. moccia, sulle precondizioni dell’erme-
               neutica giudiziale nello stato di diritto, in Criminalia, 2012, pp. 597 ss.
             16 m. Gallo, una rosa è una rosa è una rosa è una rosa, in Crit. dir., 2002, pp. 20 ss. Qui si esorta ad
               una precisione terminologica, af ermando che si presenta il vantaggio dell’utilizzo della terminolo-
               gia tradizionale: l’uso di concetti e principi  che hanno una altissima stratificazione giurisprudenziale
               e dottrinale. si evita il rischio di sbandamenti che confinino il concorso ad ipotesi marginali, o per con-
               tro, lo concepiscano in maniera così indecisa e romanticamente nebulosa da renderne oscillanti e,
               comunque, incerti i confini.
             17 T. Padovani, note sul cosiddetto. concorso esterno, in arch. Pen., 2012, pp. 1 ss.
             18 F. m. Iacoviello, Concorso esterno in associazione maf osa: il fatto non è più previsto dalla giurispru-
               denza come reato, nota a Cass. Pen., Sez. VI, 21 settembre 2000, Villecco, in Cass. pen., 2001, p.
               2073.
             19 G. Fiandaca, C. Visconti, Il concorso esterno come persistente istituto “polemogeno”, op. cit., pp. 488-
               489.
             20 C. F. Grosso, La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa e irrilevan-
               za penale, op. cit., p. 1190; id, in AA.VV., La mafia le mafie, Tra nuovi e vecchi paradigmi, a cura di
               G. Fiandaca e S. Costantino, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 192 ss., secondo cui la figura del concor-
               rente esterno alla associazione [sarebbe] particolarmente funzionale alla rilevanza penale delle situa-
               zioni nelle quali è certa (o risulta comunque fortemente indiziata) l’esistenza del contributo fornito alla
               cosca, ma nelle quali sono più deboli gli indizi di una vera e propria appartenenza alla stessa.

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