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DOTTRINA
La normativa repressiva attualmente vigente nel nostro ordinamento giuridi-
co ha dimostrato, nel corso del tempo, una rilevante attenzione verso un contribu-
to peculiare e dif erente rispetto alla partecipazione interna alla societas sceleris.
Andando a ritroso nel tempo, il codice penale Zanardelli del 1889 puniva ex artt.
132 e 249 le condotte di assistenza agli autori dei delitti di banda armata ed associa-
zione di malfattori. Oggi tali ipotesi sono state riprodotte dal legislatore del 1930
nelle fattispecie previste agli artt. 307 e 418 c.p., e nei casi di favoreggiamento di cui
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agli artt. 378 e 379 . Attualmente, le norme penali in questione si considerano diret-
tamente riferibili ad ipotesi di condotte relative ad una complessa “zona grigia”, la
quale si individua tra la vera e propria partecipazione ed il favoreggiamento in senso
lato, e in seno alla quale trova naturale allocazione il concorso eventuale nel reato
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associativo .
Nel corso del tempo, l’ordinamento ha sempre più manifestato un certo livel-
lo di attenzione in merito alle condotte di f ancheggiamento ai sodalizi criminali,
come dimostrano le svariate pronunce da parte della giurisprudenza di merito e di
legittimità, che si sono a più riprese preoccupate di esaminare i fattori inerenti al
concorso “esterno” alle associazioni criminose . Le evidenze socio-criminologiche
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hanno sempre più frequentemente posto in evidenza il coinvolgimento di soggetti
diversi dal tipo tradizionale. L’incrementata presenza dei “colletti bianchi” nell’area
della criminalità maf osa, ha infatti rappresentato il risultato dell’evoluzione delle
modalità operative delle associazioni criminali e come tale è destinata ad essere regi-
strata nell’ambito applicativo dell’art. 416 bis c.p. Tentando di superare le obiezioni
relative alla violazione della riserva di legge penale ex art. 25, comma II, Cost., e dei
principi ad essa correlati, in dottrina si è dif usa l’opinione secondo cui anche nei
confronti del reato plurisoggettivo è possibile il concorso eventuale, il quale però si può
avere soltanto da parte di persone diverse dai concorrenti necessari, e sempre sul pre-
supposto che il reato plurisoggettivo sia completo in tutti i suoi elementi .
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1 S. Aleo, Intervento, in Concorso esterno in associazione mafiosa, milano, Giuf rè, 2009, pp. 15 ss. Per
quanto concerne gli approfondimenti di carattere storico, v. C. Visconti, Contiguità alla mafia e
responsabilità penale, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 11 ss.
2 A. manna, Concorso esterno (e partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca di una “nemesi”
annunciata, Roma, Aracne, 2015, p. 470.
3 Cass. Palermo, 17 giugno 1875, Ciaccio et al., Cass. Palermo, 1° luglio 1875, Russo, in Circolo giu-
ridico, vol. VI, 1876, pp. 47 e 54, ora in Ind. Pen., 2000, con nota di C. Visconti. Tali pronunce si
def niscono come primo riconoscimento giurisprudenziale della conf gurabilità del concorso even-
tuale nel reato associativo, sottolineando come risultassero attuali le istanze di politica criminale, ed
interpretative, ma riprodotte con la medesima intensità nel dibattito giurisprudenziale sviluppato
negli ultimi decenni del XX secolo.
4 F. Grispigni, Il reato plurisoggettivo, II ed., milano, Giuf rè, 1947, p. 423. In merito all’ammissibilità
dell’applicazione delle norme in materia di concorso di persone ai reati plurisoggettivi necessari, in R.
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