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L’assoCIazIone dI TIPo mafIoso Tra TIPIzzazIonI gIurIsPrudenzIaLI ed afasIa LegIsLaTIva
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tiche per scopi probatori , assume un’importanza marginale quando l’attenzione
dell’interprete è inf uenzata dalla risonanza mediatica delle condotte di contiguità
alle organizzazioni criminali. Pertanto, anche il maggioritario orientamento volto
ad accentuare l’avvento di derive “giustizialiste” può, nella realtà dei fatti, reputar-
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si eccessivo dinanzi ai fattori evidenziati dalla statistica giudiziaria, da cui, se da un
lato, si evince un vivace interventismo dei pubblici ministeri, dall’altro, si desume
chiaramente una scrupolosa prudenza dei giudicanti, specialmente di legittimità .
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Risulta quindi essenziale concentrare l’attenzione sulla delicata relazione tra “legge”
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e “giudice” , e f n dove è permesso all’ermeneutica giudiziale estendersi, f no a che
un intervento legislativo assicuri ai casi di contiguità maf osa, in particolar modo il
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concorso eventuale, un integrale ritorno alla legge , mantenendo ferma la certezza
che lo jus dicere, e i processi di interpretazione ed applicazione della norma penale,
attraverso cui si concretizza, siano indirizzati verso istanze di politica criminale pre-
senti in Costituzione, attitudine innata e peculiare di ogni Stato di diritto .
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4. La responsabilità penale dell’extraneus per concorso nell’associazione
Nell’ambito dell’associazione maf osa il vincolo tra il singolo e l’organizzazio-
ne si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa, incondizionata e
senza limiti di tempo. Soltanto il recesso volontario può costituire l’indice rivelato-
re della cessazione del carattere permanente del reato, a condizione che sia accertato
21 T. Padovani, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. riflessioni antistoriche sulle dimensioni
processuali della legalità penale, in Ind. Pen., 1999, pp. 527 ss.
22 aprendo la strada al “giustizialismo” e con ciò alla pretesa dell’ordine giudiziario di farsi potere, alla
esaltazione perversa del “giudice che lotta” contro questo o a favore di quest’altro, anche del “giudice che
lotta” contro il terrorismo e contro la mafia, del “giudice che lotta” per la democrazia - che pur sembra-
no fini nobilissimi, ma che il “giudice che lotta” per l’applicazione della legge in un giusto processo, non
per fare o correggere la storia, non per affermare o per fare trionfare il Bene, non per insegnare o far
risplendere la luce della verità, ma solo per rendere effettiva la legge, F. Cossiga, Intervento in sede
di deliberazione sulle dimissioni da lui presentate al Senato della Repubblica, 19 giugno 2002, in F.
Cossiga, discorso sulla giustizia, macerata, 2003, p. 62.
23 Cfr. F. Cavallaro, Concorso esterno: 7190 accusati, solo 542 sentenze, in Corriere della sera, 29 novem-
bre 2007, p. 25.
24 G. Fiandaca, La legalità penale negli equilibri del sistema politico costituzionale, in AA.VV., Legalità
e giurisdizione. Le garanzie penali tra incertezze del presente ed ipotesi del futuro, Padova, CEDAm,
2001, pp. 45 ss.
25 V. maiello, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, in Cass. pen., 2009, pp.
1352 ss. L’Autore correttamente puntualizza che dove (e quando) la legge abdica a se stessa - impli-
citamente delegando i giudici a riempire di contenuti spazi di tutela lasciati in bianco - rischia di
assumere i caratteri di una stanca litania limitarsi a segnalare la scontata violazione della riserva di
legge e dei suoi corollari.
26 A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi dell’associazione per delinquere e di
tipo mafioso, Napoli, Edizioni Scientif che Italiane, 2003, pp. 308 ss.
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