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DOTTRINA




             menti dei giudizi di valore e le implicazioni di natura socio-culturale .
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             3.  Il concetto di “contiguità” ai sodalizi mafiosi
                  Il contrasto alle organizzazioni criminali ha introdotto nell’ambito della rif es-
             sione giuridica un concreto riferimento al contesto di relazioni e di strutture opera-
             tive che si possono def nire “il centro di comando” delle corporazioni criminali.
             Negli ultimi decenni è stata accertata l’enorme crescita delle organizzazioni crimi-
             nali e la loro abilità nel muoversi in una rete sociale anche piuttosto chiusa e sof sti-
             cata, al f ne di rendere proprie le energie, personali e f nanziarie, da spendere al ser-
             vizio dell’organizzazione per scopi programmati.
                  Trattando di espansione esterna della criminalità organizzata, il pensiero in
             merito si rivolge al concetto di “contiguità” alla maf a, ricomprendendo in questo
             termine una serie aperta di condotte e atteggiamenti volte a fornire un sostegno rile-
             vante per il funzionamento dell’ente criminoso, tenuti da soggetti non formalmen-
             te qualif cabili come partecipi .
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                  Nel corso degli anni svariate sono state le ripercussioni direttamente ricondu-
             cibili alla contiguità maf osa manifestatesi all’interno del sistema penale e altrettanti
             sono stati gli orientamenti che si sono sviluppati sia in dottrina che in giurispruden-
             za in merito a questioni politico-economiche collegate . Partendo dunque dal pre-
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             supposto che le manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone
             inserite nelle pubbliche istituzioni possono realizzare condotte di fiancheggiamento
             del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti , deve af er-
                                                                            10
             marsi che le azioni dettate da contingenze processuali possono talvolta superare le
             rigide interpretazioni e la coerenza del nostro sistema penale .
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                  Analizzando la prassi giudiziaria risulta evidente come sia incerta, sotto diversi
             prof li, la linea di conf ne che divide mero concorrente e vero e proprio partecipe
             dell’associazione criminale, anche per via delle svariate modalità in cui il rapporto
             maf a-impresa si interseca in un nodo insidioso di rapporti corrotti. In tali casi la
             chiave di lettura può essere rappresentata da un attento ed incisivo spirito d’osser-



             7 C. F. Grosso, La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa e irrile-
               vanza penale, in riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 1191, avendo già premesso che la soluzione del sin-
               golo caso rimane pertanto in larga parte affidata alla valutazione discrezionale del giudice e che è
               probabilmente inevitabile che questa condizione di elasticità sia destinata a permanere.
             8 C. F. Grosso, accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. una confi-
               gurazione possibile, in foro it., 1996, V, pp. 121 ss.
             9 G. Fiandaca, riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in foro it., 1993, V, pp. 137 ss.
             10 G. Falcone, in Ass. Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate, in foro it., 1989, II, pp. 77 ss.
             11 L. De Liguori, Concorso eventuale e reati associativi, in Cass. pen., 1989, pp. 36 ss.

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