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             potere costituire il presupposto delle misure amministrative di prevenzione colla-
             borativa di cui all’art. 94 bis del Codice antimaf a .
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                  Che anche il il contatto - o agevolazione - occasionale integri potenzialmente un
             significativo elemento costitutivo del pericolo di condizionamento, è principio sotto-
             lineato dal Consiglio di Stato , che tuttavia ha anche evidenziato come per addive-
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             nire alla predetta rilevanza il contatto - o agevolazione - occasionale:
                  ➣ non può sottrarsi alla rigorosa applicazione della metodologia presuntiva
             compendiata nella formula giurisprudenziale del “più probabile che non”;
                  ➣ non deve essere frutto di mera involontaria o accidentale o cronologicamente
             remota casualità;
                  ➣ deve assumere caratteri di concreta significatività oltre che di attualità indi-
             ziaria .
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                  Premesso quanto sopra, nel valutare la sussistenza dell’occasionalità dell’age-
             volazione, va anzitutto appurato se risultino episodici e superf ciali i rapporti inter-
             correnti tra l’impresa indiziata e determinati contesti maf osi, come sottolineato
             dalla sez. III del Consiglio di Stato con la richiamata sentenza 25 luglio 2023 n.
             7.279, per la quale l’occasionalità dell’agevolazione è riscontrabile quando i legami

             23  Sulla necessità di “riempire di contenuto il concetto di “occasionalità” per scongiurare il rischio che
               l’indeterminatezza possa causare una non attivazione” delle misure di cui all’art. 94 bis, vds. r. rolli
               - M. Maggiolini, Interdittiva antimafia e occasionale occasionalità della permeabilità mafiosa. un
               concetto tutto da chiarire, 2023, in www.giustiziainsieme.it.
             24  Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144, ha chiarito come “non può negarsi, dal punto
               di vista della ragionevolezza della scelta legislativa, che anche il contatto - o agevolazione - occasionale
               integri potenzialmente un signif cativo elemento costitutivo del pericolo di condizionamento, alla
               cui prevenzione è f nalizzato, nella logica tipicamente cautelare che lo contraddistingue, il potere
               interdittivo. Deve infatti ritenersi che, nel segno della anticipazione della soglia di difesa dell’ordine
               pubblico economico e del tessuto economico legale dall’ingerenza maf osa, tipica del provvedimen-
               to interdittivo, anche la meramente occasionale disponibilità dell’impresa ad accettare di “venire a
               patti” con la criminalità organizzata, pur senza entrare stabilmente a fare parte dei relativi ranghi, con
               lo scopo di trarre vantaggio dalla sua protezione o anche solo di sottrarsi alle conseguenze negative
               derivanti dal rif uto della sua prossimità, integri una situazione oggettivamente allarmante, in quan-
               to idonea a manifestare un elemento di fragilità nella rete di contenimento apprestata dallo Stato nei
               confronti della invadenza maf osa.
             25  Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144, cit., ha precisato che “anche il contatto occa-
               sionale deve assumere caratteri di concreta signif catività oltre che di attualità indiziaria, non doven-
               do essere frutto di mera involontaria o accidentale o cronologicamente remota casualità, atteso che
               l’apprezzamento della sua consistenza probatoria in ordine al pericolo di condizionamento non può
               sottrarsi alla rigorosa applicazione della metodologia presuntiva compendiata nella formula giuri-
               sprudenziale del “più probabile che non”: questa, tuttavia, attiene più alla valenza dell’apparato indi-
               ziario raccolto dal Prefetto ai f ni dimostrativi della contiguità anche solo occasionale dell’impresa
               agli ambienti maf osi, che alla valutazione del pericolo di condizionamento da essa ricavabile, atteso
               che questo, per quanto innanzi osservato, non potrà ritenersi escluso dalla - ma, anzi, insito nella -
               situazione agevolativa anche solo occasionale ef ettivamente riscontrata (sebbene, in quanto tale,
               fenomenologicamente e storicamente esauritasi). In tal senso anche T.A.r. Sicilia - sez. Catania, 4
               settembre 2024, n. 2964/2024 reg. Prov. Coll.

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