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potere costituire il presupposto delle misure amministrative di prevenzione colla-
borativa di cui all’art. 94 bis del Codice antimaf a .
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Che anche il il contatto - o agevolazione - occasionale integri potenzialmente un
significativo elemento costitutivo del pericolo di condizionamento, è principio sotto-
lineato dal Consiglio di Stato , che tuttavia ha anche evidenziato come per addive-
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nire alla predetta rilevanza il contatto - o agevolazione - occasionale:
➣ non può sottrarsi alla rigorosa applicazione della metodologia presuntiva
compendiata nella formula giurisprudenziale del “più probabile che non”;
➣ non deve essere frutto di mera involontaria o accidentale o cronologicamente
remota casualità;
➣ deve assumere caratteri di concreta significatività oltre che di attualità indi-
ziaria .
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Premesso quanto sopra, nel valutare la sussistenza dell’occasionalità dell’age-
volazione, va anzitutto appurato se risultino episodici e superf ciali i rapporti inter-
correnti tra l’impresa indiziata e determinati contesti maf osi, come sottolineato
dalla sez. III del Consiglio di Stato con la richiamata sentenza 25 luglio 2023 n.
7.279, per la quale l’occasionalità dell’agevolazione è riscontrabile quando i legami
23 Sulla necessità di “riempire di contenuto il concetto di “occasionalità” per scongiurare il rischio che
l’indeterminatezza possa causare una non attivazione” delle misure di cui all’art. 94 bis, vds. r. rolli
- M. Maggiolini, Interdittiva antimafia e occasionale occasionalità della permeabilità mafiosa. un
concetto tutto da chiarire, 2023, in www.giustiziainsieme.it.
24 Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144, ha chiarito come “non può negarsi, dal punto
di vista della ragionevolezza della scelta legislativa, che anche il contatto - o agevolazione - occasionale
integri potenzialmente un signif cativo elemento costitutivo del pericolo di condizionamento, alla
cui prevenzione è f nalizzato, nella logica tipicamente cautelare che lo contraddistingue, il potere
interdittivo. Deve infatti ritenersi che, nel segno della anticipazione della soglia di difesa dell’ordine
pubblico economico e del tessuto economico legale dall’ingerenza maf osa, tipica del provvedimen-
to interdittivo, anche la meramente occasionale disponibilità dell’impresa ad accettare di “venire a
patti” con la criminalità organizzata, pur senza entrare stabilmente a fare parte dei relativi ranghi, con
lo scopo di trarre vantaggio dalla sua protezione o anche solo di sottrarsi alle conseguenze negative
derivanti dal rif uto della sua prossimità, integri una situazione oggettivamente allarmante, in quan-
to idonea a manifestare un elemento di fragilità nella rete di contenimento apprestata dallo Stato nei
confronti della invadenza maf osa.
25 Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144, cit., ha precisato che “anche il contatto occa-
sionale deve assumere caratteri di concreta signif catività oltre che di attualità indiziaria, non doven-
do essere frutto di mera involontaria o accidentale o cronologicamente remota casualità, atteso che
l’apprezzamento della sua consistenza probatoria in ordine al pericolo di condizionamento non può
sottrarsi alla rigorosa applicazione della metodologia presuntiva compendiata nella formula giuri-
sprudenziale del “più probabile che non”: questa, tuttavia, attiene più alla valenza dell’apparato indi-
ziario raccolto dal Prefetto ai f ni dimostrativi della contiguità anche solo occasionale dell’impresa
agli ambienti maf osi, che alla valutazione del pericolo di condizionamento da essa ricavabile, atteso
che questo, per quanto innanzi osservato, non potrà ritenersi escluso dalla - ma, anzi, insito nella -
situazione agevolativa anche solo occasionale ef ettivamente riscontrata (sebbene, in quanto tale,
fenomenologicamente e storicamente esauritasi). In tal senso anche T.A.r. Sicilia - sez. Catania, 4
settembre 2024, n. 2964/2024 reg. Prov. Coll.
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