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                  In tal modo, inoltre, il trattamento amministrativo delle fattispecie di “agevo-
             lazione occasionale” è stato uniformato a quello previsto in sede giudiziaria con
             l’art. 34-bis del predetto testo normativo.
                  La gradualità delle misure applicabili dal Prefetto risponde, oltre che all’inte-
             resse dell’impresa alla sottoposizione ad un regime preventivo compatibile con la
             conservazione della sua integrità aziendale, anche a quello, di carattere pubblico, di
             procedere all’applicazione della più grave misura interdittiva solo nei casi di entità
             imprenditoriali gravemente compromesse dall’inf ltrazione maf osa e per le quali,
             dunque, prevale la necessità di espellerle dal contesto produttivo.
                  Quest’ultima,  è  f nalità  che  emerge  chiaramente  da  quelle  pronunce  che
             hanno evidenziato come il vaglio dei presupposti applicativi delle misure alternative
             previste dall’art. 94-bis, debba essere comunque espletato prima dell’adozione del-
             l’informazione interdittiva, anche se di conferma .
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                  Tuttavia,  per  quanto  la  “prevenzione  collaborativa”  sia  stata  ritenuta  da
             recente giurisprudenza  un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo, si
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             prof lano criticità meritevoli di cenno in un’ottica puramente propositiva.
                  nei paragraf  precedenti lo studio si è preoccupato di analizzare ed esporre le
             pronunce giurisprudenziali in tema di agevolazione occasionale, provando a fornir-
             ne una chiave di lettura organica: infatti, solo attraverso una chiara def nizione del
             presupposto fondante della prevenzione collaborativa si potrà addivenire ad una
             ef ettiva applicazione di tali misure. In tal senso l’opera della Giurisprudenza è stata
             certamente meritoria.
                  E tuttavia, pur riempendo di contenuti il presupposto della prevenzione col-
             laborativa, l’applicazione concreta di tale istituto potrebbe comportare delle pro-
             blematiche non di poco conto nelle fasi di monitoraggio che i Gruppi Interforze
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             saranno chiamati ad espletare nei confronti delle imprese ammesse alla “prevenzio-
             ne collaborativa”, fase (quella del monitoraggio) fondamentale per acquisire gli ele-
             menti necessari per escludere o attestare, allo spirare del termine fissato di durata
             delle misure in esame, la perduranza di forme di condizionamento maf oso .
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             38  Si richiama sul punto TAr Calabria - reggio Calabria, 5 luglio 2023 n. 598 reg. Prov. Coll., cit.,
               che ha evidenziato come “l’ampio e diversif cato ventaglio di misure alternative previsto dall’art. 94-
               bis deve essere comunque vagliato nei suoi presupposti applicativi anche prima dell’adozione dell’in-
               formazione interdittiva di conferma, atteso l’obbligo posto in capo alla Prefettura di verif care moti-
               vatamente se i fatti del riesame siano idonei a far degradare la condizione permeabilità maf osa del-
               l’impresa da cronica ad occasionale, pur senza spingere l’organo amministrativo ad emanare misure
               immediatamente e def nitivamente liberatorie”.
             39  In tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5688.
             40  Oggetto, per ultimo, del Decreto Ministero Interno del 12 ottobre 2023 “Misure di potenziamento
               dell’azione istruttoria dei Gruppi interforze antimaf a istituiti presso le Prefetture”.

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