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                  Dunque, la natura occasionale o meno dell’inf ltrazione è rilevabile in sede di
             verif ca prefettizia vagliando sia l’intensità delle situazioni sintomatiche (quali i rap-
             porti tra i soggetti componenti la compagine dell’operatore economico e i soggetti
             controindicati a f ni antimaf a), che l’emendabilità dell’impresa, espletando una
             valutazione prognostica circa la capacità dell’impresa di eliminare quel fattore criti-
             co e non cronicizzato che ha determinato un rischio di permeabilità nei confronti
             della criminalità maf osa .
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                  A delineare poi i casi concreti che escludono tale emendabilità, sono interve-
             nute alcune pronunce di merito che hanno individuato alcune circostanze ritenute
             tali da non consentire di giungere a un giudizio prognostico favorevole con riguar-
             do alla possibilità di pervenire prof cuamente al reinserimento dell’impresa indizia-
             ta nel circuito economico legale.
                  A titolo esemplif cativo, il pericolo di inf ltrazione maf osa è stato ritenuto tale
             da ostare ad una prognosi positiva di emendabilità nel caso in cui risulta compene-
             trato strutturalmente nell’attività d’impresa, in quanto (sulla base della cronistoria
             funzionale ed alla strutturale composizione patrimoniale ed operativa della ditta)
             risulti:
                  ➣ non riconducibile a fatti/persone che solo occasionalmente hanno interagito
             con essa;
                  ➣ avere permeato l’impresa nella sua componente familiare di riferimento
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             aspetto, quest’ultimo, che assume particolare valenza nelle imprese a “spiccata voca-
             zione familiare .
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             30 In tal senso, F. Bellofatto, Le misure di prevenzione collaborativa: occasionalità dell’agevolazione e
               proporzionalità della misura al bagaglio indiziario, VII Corso per l’accesso alla Qualif ca iniziale
               della Carriera Prefettizia, in cui si richiama sul punto Tar Campania, napoli, sez. I, n. 5153/2023,
               che ha precisato come l’agevolazione occasionale “si connota per la sporadicità del fattore critico
               che, privo di perduranza, lasci intendere che si sia al di fuori del “dato cronicizzato” dell’inf ltrazio-
               ne maf osa, cosicché il contatto con ambienti criminali possa consentire il recupero della Società
               “attraverso un percorso virtuoso che consenta concretamente all’impresa di bonificarsi riallinean-
               dosi  con  il  contesto  economico  sano  ed  af rancandosi  dal  condizionamento  delle  inf ltrazioni
               maf ose”.
             31  Decreto n. 2/2023 rCC rGAMP- 9 bis/2024 del 4 maggio 2023, con cui la Corte di Appello di
               Messina, pronunciandosi in merito al rigetto di applicazione del controllo giudiziario richiesto al
               Tribunale peloritano da impresa destinataria di interdittiva antimaf a.
             32  Sul punto TAr Calabria - reggio Calabria, 5 luglio 2023, n. 598/2023 reg. Prov. Coll. con cui il
               Giudice amministrativo pur premettendo “che la tipologia di struttura societaria e/o la “consistenza”
               dell’organigramma aziendale non possono essere in assoluto ostativi all’adozione delle misure alterna-
               tive (più ridotta è la dimensione organizzativa della società più agevole e diretta può essere la vigilanza
               prescritta ab externo)”, ha ritenuto “ragionevole attendersi che la Prefettura ne “contestualizzi” la rile-
               vanza in rapporto al presupposto delle misure stesse (occasionalità) e alla probabilità o meno di suc-
               cesso della loro futura applicazione”, concludendo che in un caso “la spiccata vocazione familiare” di
               un’impresa possa fare “considerare la situazione di potenziale permeabilità criminosa allo stato non
               emendabile attraverso un percorso di bonif ca e radicale risanamento della società interdetta”.

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