Page 67 - Rassegna 2025-2
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I PReSuPPoSTI DeLLA PReveNzIoNe coLLAboRATIvA DI cuI ALL’ART. 94 bIS DeL coDIce ANTImAfIA
contemplate dall’art. 94-bis, ai commi:
1. quali, in particolare l’adozione di misure organizzative atte a rimuovere e
prevenire le cause di agevolazione; la comunicazione al Gruppo Interforze istituito
presso la Prefettura competente di atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
ef ettuati o ricevuti, gli incarichi professionali conferiti o di gestione f duciaria rice-
vuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal Prefetto;
l’ utilizzazione di un conto corrente dedicato per specif ci atti di pagamento e
riscossione;
2. che consente la nomina f no a un massimo di tre esperti con il compito di
svolgere funzioni di supporto all’attuazione delle misure di cui sopra.
3 L’agevolazione occasionale
Come premesso, presupposto delle misure di prevenzione collaborativa è la
riconducibilità dei tentativi di inf ltrazione maf osa a situazioni di agevolazione
occasionale.
Quanto precede impone l’individuazione di quegli elementi che consentano
di qualif care una condotta anzitutto agevolativa e, quindi, occasionale.
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Come per il principio del più probabile che non , anche per l’agevolazione
occasionale, quale potenziale significativo elemento costitutivo del pericolo di condi-
zionamento, il Consiglio di Stato ne ha individuato il fondamento e la giustif cazio-
ne nella logica tipicamente cautelare che contraddistingue il potere interdittivo pre-
fettizio, dovendosi ritenere che, nel segno della anticipazione della soglia di difesa
dell’ordine pubblico economico e del tessuto economico legale dall’ingerenza mafiosa
anche la meramente occasionale disponibilità dell’impresa ad accettare di “venire a
15 Secondo cui “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento def nitivo una delle misure
di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
➣ licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
➣ concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali
allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
➣ concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e conces-
sioni di servizi pubblici;
➣ iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e
nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; attestazioni di qualif ca-
zione per eseguire lavori pubblici;
➣ altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgi-
mento di attività imprenditoriali, comunque denominati; contributi, f nanziamenti o mutui agevola-
ti ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
➣ licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti”.
16 Per i cui contenuti si rimanda anche al n. 4/2024 della Rassegna dell’Arma dei carabinieri.
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