Page 67 - Rassegna 2025-2
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I PReSuPPoSTI DeLLA PReveNzIoNe coLLAboRATIvA DI cuI ALL’ART. 94 bIS DeL coDIce ANTImAfIA




               contemplate dall’art. 94-bis, ai commi:
                    1. quali, in particolare l’adozione di misure organizzative atte a rimuovere e
               prevenire le cause di agevolazione; la comunicazione al Gruppo Interforze istituito
               presso la Prefettura competente di atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
               ef ettuati o ricevuti, gli incarichi professionali conferiti o di gestione f duciaria rice-
               vuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal Prefetto;
               l’  utilizzazione  di  un  conto  corrente  dedicato  per  specif ci  atti  di  pagamento  e
               riscossione;
                    2. che consente la nomina f no a un massimo di tre esperti con il compito di
               svolgere funzioni di supporto all’attuazione delle misure di cui sopra.

               3   L’agevolazione occasionale
                    Come premesso, presupposto delle misure di prevenzione collaborativa è la
               riconducibilità  dei  tentativi  di  inf ltrazione  maf osa  a  situazioni  di  agevolazione
               occasionale.
                    Quanto precede impone l’individuazione di quegli elementi che consentano
               di qualif care una condotta anzitutto agevolativa e, quindi, occasionale.
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                    Come per il principio del più probabile che non , anche per l’agevolazione
               occasionale, quale potenziale significativo elemento costitutivo del pericolo di condi-
               zionamento, il Consiglio di Stato ne ha individuato il fondamento e la giustif cazio-
               ne nella logica tipicamente cautelare che contraddistingue il potere interdittivo pre-
               fettizio, dovendosi ritenere che, nel segno della anticipazione della soglia di difesa
               dell’ordine pubblico economico e del tessuto economico legale dall’ingerenza mafiosa
               anche la meramente occasionale disponibilità dell’impresa ad accettare di “venire a

               15  Secondo cui “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento def nitivo una delle misure
                  di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
                  ➣ licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
                  ➣ concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali
                  allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
                  ➣ concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e conces-
                  sioni di servizi pubblici;
                  ➣ iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
                  amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e
                  nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; attestazioni di qualif ca-
                  zione per eseguire lavori pubblici;
                  ➣ altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgi-
                  mento di attività imprenditoriali, comunque denominati; contributi, f nanziamenti o mutui agevola-
                  ti ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,
                  di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
                  ➣ licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
                  esplodenti”.
               16  Per i cui contenuti si rimanda anche al n. 4/2024 della Rassegna dell’Arma dei carabinieri.

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