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                  A fronte di tale richiesta, continua quest’ultima norma, il Tribunale, sentiti il
             Procuratore distrettuale competente e il Prefetto che ha adottato l’informazione
             antimaf a interdittiva, accoglie la richiesta ove ne ricorrano i presupposti in termini di
             occasionalità, che va valutata verif cando sia la non stabilità dell’agevolazione, che
             formulando una previsione favorevole di risanabilità dell’impresa .
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                  Con il controllo giudiziario gli ef etti inibitori della misura interdittiva verran-
             no sospesi ex art. 34-bis, comma 7, d.lgs n. 159/2011 e ad essi subentrerà un regime
             di gestione “controllata” dell’impresa, in quanto sottoposta al potere di monitorag-
             gio e di prescrizione del Tribunale ordinario e dell’amministratore giudiziario da
             esso nominato.
                  Quello del controllo giudiziario, infatti, è istituto che consente ai Tribunali di
             imporre (da uno a tre anni) determinati obblighi di comunicazione, nonché di
             nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, nei confronti delle
             attività economiche e delle aziende rispetto alle quali sussistono sufficienti indizi per
             ritenere che il loro libero esercizio possa comunque agevolare in maniera occasionale
             l’attività di determinate categorie di “persone” , se sussistono circostanze di fatto da
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             cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizio-
             narne l’attività.
                  Tuttavia, l’occasionalità dell’agevolazione non assumeva rilievo nel procedi-
             mento  amministrativo  f nalizzato  al  rilascio  di  documentazione  antimaf a,  ma  -
             come sopra rappresentato - solo in una fase successiva e in sede giudiziaria.
                  In ambito amministrativo, infatti, il potere interdittivo dei Prefetti conseguente
             al pericolo di condizionamento maf oso non risultava modulabile in relazione alla
             intensità del pericolo che un’ impresa fosse condizionata dall’ambiente criminale, non
             ammettendo il sistema legislativo alternative di sorta alla proibizione per l’impresa
             interdetta di instaurare rapporti contrattuali o concessori con la P.A. e, comunque, di ope-
             rare nei contesti economici sottoposti a poteri amministrativi di carattere autorizzativo .
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             5  In tal senso la Corte di Cassazione SS.UU. n. 46898 del 26 settembre 2019 aveva precisato che la verif ca
               dell’occasionalità dell’inf ltrazione maf osa dovesse avvenire ponendo l’attenzione “sulle concrete possi-
               bilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallinea-
               mento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice
               delegato può rivolgere nel guidare l’impresa inf ltrata”. Si tratta di pronuncia poi richiamata da Cass.
               pen., sez. II, 16 marzo 2023, n. 11326 secondo cui “la verif ca dell’occasionalità dell’inf ltrazione maf osa
               non deve essere f nalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà pree-
               sistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata,
               mediante gli strumenti di controllo previsti dall’art. 34-bis, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011”.
             6  Quali quelle “nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione
               personale o patrimoniale, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti
               di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis)”, del Codice antimaf a”, ovvero per i delitti di cui
               agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale”.
             7  In tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144.

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