Page 62 - Rassegna 2025-2
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DOTTrInA
However, the founding premise of this institution was not easy to interpret: today is beco-
ming more defined thanks to the first jurisprudence rulings on the topic.
After having exposed the characteristics of collaborative prevention and briefly recalled the
innovations (introduced by the Legislative Decree 11 April 2025 n. 48 this work will focus on
these sentences, trying to identify the guidelines dictated by the jurisprudence about this specific
subject.
SOMMArIO: 1. Premessa. - 2. Le misure amministrative di prevenzione collaborativa: ratio e
caratteri salienti. - 3 L’agevolazione occasionale. - 4. Considerazioni conclusive.
1. Premessa
Com’è noto, con il d.l. 6 novembre 2021 n. 152 il legislatore ha innovato la
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disciplina in materia di documentazione antimaf a dettata dal d.lgs 159/2011
(Codice antimaf a), introducendo - con l’art. 94-bis - l’istituto delle misure ammi-
nistrative di prevenzione collaborativa.
Si tratta di tutta una serie di strumenti disposti dal Prefetto qualora, in sede di
istruttoria f nalizzata al rilascio della predetta documentazione, siano emersi nei
confronti di attività imprenditoriali tentativi di infiltrazione mafiosa, riconducibili
a situazioni di agevolazione occasionale.
Tuttavia, il presupposto fondante di tale istituto non è risultato di facile inter-
pretazione, divenendo oggi più def nito grazie alle pronunce della giurisprudenza
sulla tematica.
Ed è proprio su tali pronunciamenti che il presente lavoro intende sof ermar-
si, analisi a cui si procederà dopo l’esposizione dei caratteri salienti delle misure
amministrative di cui all’art. 94-bis del Codice antimaf a.
2. Le “misure amministrative di prevenzione collaborativa”: ratio e caratteri
salienti
L’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 dispone che il Prefetto, qualora accerta che
i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazio-
ne occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, l’osser-
vanza, per un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi, di una o più delle misure
di prevenzione collaborativa indicate nella medesima disposizione: si tratta di un
ventaglio di strumenti che vanno dall’adozione di specifiche misure organizzati-
ve a determinati obblighi di comunicazione nei confronti dei Gruppi Interforze
1 Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la pre-
venzione delle infiltrazioni mafiose, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
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