Page 62 - Rassegna 2025-2
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                  However, the founding premise of this institution was not easy to interpret: today is beco-
             ming more defined thanks to the first jurisprudence rulings on the topic.
                  After having exposed the characteristics of collaborative prevention and briefly recalled the
             innovations (introduced by the Legislative Decree 11 April 2025 n. 48 this work will focus on
             these sentences, trying to identify the guidelines dictated by the jurisprudence about this specific
             subject.


             SOMMArIO: 1. Premessa. - 2. Le misure amministrative di prevenzione collaborativa: ratio e
                       caratteri salienti. - 3 L’agevolazione occasionale. - 4. Considerazioni conclusive.

             1.  Premessa
                  Com’è noto, con il d.l. 6 novembre 2021 n. 152  il legislatore ha innovato la
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             disciplina  in  materia  di  documentazione  antimaf a  dettata  dal  d.lgs  159/2011
             (Codice antimaf a), introducendo - con l’art. 94-bis - l’istituto delle misure ammi-
             nistrative di prevenzione collaborativa.
                  Si tratta di tutta una serie di strumenti disposti dal Prefetto qualora, in sede di
             istruttoria f nalizzata al rilascio della predetta documentazione, siano emersi nei
             confronti di attività imprenditoriali tentativi di infiltrazione mafiosa, riconducibili
             a situazioni di agevolazione occasionale.
                  Tuttavia, il presupposto fondante di tale istituto non è risultato di facile inter-
             pretazione, divenendo oggi più def nito grazie alle pronunce della giurisprudenza
             sulla tematica.
                  Ed è proprio su tali pronunciamenti che il presente lavoro intende sof ermar-
             si, analisi a cui si procederà dopo l’esposizione dei caratteri salienti delle misure
             amministrative di cui all’art. 94-bis del Codice antimaf a.

             2.  Le “misure amministrative di prevenzione collaborativa”: ratio e caratteri
               salienti
                  L’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 dispone che il Prefetto, qualora accerta che
             i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazio-
             ne occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, l’osser-
             vanza, per un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi, di una o più delle misure
             di prevenzione collaborativa indicate nella medesima disposizione: si tratta di un
             ventaglio di strumenti che vanno dall’adozione di specifiche misure organizzati-
             ve a determinati obblighi di comunicazione nei confronti dei Gruppi Interforze


             1  Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la pre-
               venzione delle infiltrazioni mafiose, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

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