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I PReSuPPoSTI DeLLA PReveNzIoNe coLLAboRATIvA DI cuI ALL’ART. 94 bIS DeL coDIce ANTImAfIA
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istituiti presso le competenti Prefetture .
In aggiunta il Prefetto può nominare f no a tre esperti con il compito di svol-
gere funzioni di supporto f nalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione col-
laborativa.
Alla scadenza del termine di durata di tali misure il Prefetto, si legge al comma
4, ove accerti il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi
di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria, con la
conseguenza che si giungerà ad un epilogo di natura interdittiva in caso di opposte
risultanze.
Dunque, la “prevenzione collaborativa” conf gura un provvedimento ammi-
nistrativo temporaneo, il cui esito potrà essere favorevole alla parte e, dunque, libe-
ratorio, solo qualora, allo spirare del termine fissato, sulla base delle analisi formu-
late dal gruppo interforze emerga il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’as-
senza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa .
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L’istituto in esame, pertanto, “orbita” intorno al concetto di agevolazione
occasionale.
Eppure, f no alle modif che normative del Codice Antimaf a risalenti al 2021,
quello della agevolazione occasionale era principio che nell’ambito della prevenzio-
ne amministrativa assumeva rilevanza esclusivamente nell’ipotesi (tutt’ora vigente)
di cui al comma 6 dell’art. 34-bis Codice Antimaf a, per il quale le imprese destina-
tarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’ articolo 84, comma 4, che
abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del Prefetto, possono
richiedere al Tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del
controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 34-bis .
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2 In particolare, si legge nell’art. 94-bis, il Prefetto con provvedimento motivato prescrive all’impresa
“una o più delle seguenti misure”: “adottare misure organizzative, … atte a rimuovere e prevenire le
cause di agevolazione occasionale”; comunicare al gruppo interforze istituito presso la Prefettura
competente per il luogo di sede legale o di residenza:
➣ entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
ef ettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di
gestione f duciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal
Prefetto;
➣ per le società di capitali o di persone, i f nanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da
parte dei soci o di terzi, in questi casi anche prescrivendo l’utilizzo per tali movimentazioni di “un
conto corrente dedicato”;
➣ i contratti di associazione in partecipazione stipulati.
3 Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n 8914.
4 Introdotto con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modif che al codice delle leggi antimaf a e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposi-
zioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e conf scate”.
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