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             patti” con la criminalità organizzata, pur senza entrare stabilmente a fare parte dei
             relativi ranghi, con lo scopo di trarre vantaggio dalla sua protezione o anche solo di
             sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal rifiuto della sua prossimità, integri
             una situazione oggettivamente allarmante .
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                  Come premesso, diventa allora dirimente il signif cato concreto da attribuire
             al concetto indeterminato della occasionalità e prima ancora della agevolazione, che
             della  occasionalità è il presupposto, trattandosi dei parametri che orientano
             l’Autorità Amministrativa nel proporzionare la risposta dello Stato al pericolo di
             condizionamento maf oso delle imprese.
                  Sul punto si richiameranno le più signif cative elaborazioni della giurispru-
             denza,  sottolineando  come  parte  della  dottrina  ritenga  che  il  conferimento
             all’Autorità amministrativa della valutazione della sussistenza della agevolazione
             occasionale, sino alla riforma del 2021 riservata al Tribunale della Prevenzione,
             rischia di sollevare dubbi di costituzionalità .
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             a. L’agevolazione
                  Con riguardo a tale aspetto si è di recente pronunciata la sez. III del Consiglio
             di Stato con la citata sentenza 25 luglio 2023, n. 7.279, secondo cui l’agevolazione
             allude ad un contributo attivo reso dall’impresa alla operatività ed al rafforzamento
             delle organizzazioni criminali di matrice mafiosa, richiamando così un concetto
             similare a quello di “appartenenza” ad associazione maf osa, contemplato dall’art.
             4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 159/11 quale uno dei presupposti soggettivi necessari
             per l’applicazione delle misure di prevenzione personali di cui al predetto Codice
             Antimaf a .
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             17  Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144, che aggiunge come tale situazione sia da rite-
               nersi allarmante “in quanto idonea a manifestare un elemento di fragilità nella rete di contenimento
               apprestata dallo Stato nei confronti della invadenza maf osa.
             18  Si richiama, tra gli altri, T. Passarelli, Interdittive antimafia e prevenzione collaborativa: azioni di
               contrasto al crimine organizzato tra incertezze applicative e discrezionalità, in federalismi.it, 1° mag-
               gio 2024, secondo cui  “la scelta di conferire all’’autorità amministrativa il potere di valutare anche
               gli indizi relativi all’agevolazione occasionale, rischia di causare f brillazioni costituzionali simili a
               quelle sorte in occasione della tipizzazione giurisprudenziale del concorso esterno”.
             19  Per “appartenenza” ad associazione maf osa la più recente giurisprudenza ha precisato che “in tema
               di misure di prevenzione, l’appartenenza ad una associazione maf osa integra un’ipotesi di pericolo-
               sità sociale qualif cata anche quando la condotta del proposto, pur non riconducibile ad una vera e
               propria partecipazione al gruppo criminale, sia apprezzabile in termini di vicinanza all’associazione
               tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo del sodalizio, funzionale
               agli interessi della stessa”, Cass. sez. II, n. 27855/2019. Tale orientamento esclude gli approcci inter-
               pretativi tesi a degradare il signif cato di appartenenza ad associazione maf osa in termini di mera
               contiguità ideologica, comunanza di cultura maf osa e riconosciuta frequentazione con soggetti
               coinvolti nel sodalizio (Cass. sez. I, n. 54119 del 14 giugno 2017).

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