Page 73 - Rassegna 2025-2
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I PReSuPPoSTI DeLLA PReveNzIoNe coLLAboRATIvA DI cuI ALL’ART. 94 bIS DeL coDIce ANTImAfIA




               c. L’attualità indiziaria
                    Ultimo aspetto da considerare, ma non per questo meno importante, attiene il
               carattere attuale che deve manifestare la criticità occasionale per potere addivenire a
               presupposto fondante della prevenzione collaborativa. Sul punto, la giurispruden-
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               za  ha ritenuto che il contatto - o agevolazione - occasionale integri potenzialmente un
               significativo elemento costitutivo del pericolo di condizionamento, qualora assuma - tra
               l’altro - i caratteri di concreta significatività oltre che di attualità indiziaria.
                    Che  le  misure  di  prevenzione  collaborativa  vadano  fondate  su  situazione
               attuali per quanto occasionali, è principio ormai consolidato.
                    Si richiamano in tal senso le pronunce del TAr Sicilia - sez. Catania, che ha
               via  via  sottolineato  come  le  esigenze  di  prevenzione  …  devono  avere  carattere  di
               attualità , con la conseguenza che i relativi provvedimenti devono:
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                    ➣ fondarsi su elementi non solo gravi, precisi e concordanti, ma anche concreti ed attuali ;
                    ➣ avere quale presupposto … fattori inquinanti … ancora attuali e tali da avere
               un’attitudine a verificarsi anche nel futuro ;
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                    ➣ evidenziare, in presenza di circostanze risalenti nel tempo, elementi da cui posso-
               no trarre nuova linfa gli elementi indiziari originariamente raccolti, quali fatti, fre-
               quentazioni, operazioni economiche, rapporti di cointeressenza successivi alle pregresse, che
               possano dimostrare l’attualità e la concretezza dei tentativi, seppur occasionali, di agevo-
               lazione mafiosa necessari a giustificare l’adozione dei provvedimenti in esame .
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               4.  Considerazioni conclusive
                    Abbiamo visto come le misure di cui l’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 assol-
               vono alla funzione di diversif care lo spettro delle misure di prevenzione adottabili
               in sede amministrativa qualora emergano tentativi di condizionamento maf oso
               delle  attività  imprenditoriali,  consentendone  un’applicazione  proporzionale  al
               grado  di  compromissione  dell’impresa  rispetto  al  contesto  criminale  così  come
               riscontrato all’esito delle verif che prefettizie.

               33  Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144, cit.
               34  n. 1749/2024 reg. Prov. Coll. del 10 maggio 2024, cit.
               35  n. 2964/2024 reg. Prov. Coll. del 4 settembre 2024, cit: “ivi deve pur sempre essere, al f ne dell’ado-
                  zione del provvedimento ex art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011, un pericolo di (anche solo occasionale)
                  agevolazione, che va desunto, sulla base della regola causale del “più probabile che non”, da elementi
                  non solo gravi, precisi e concordanti, ma anche concreti ed attuali” (anche TAr Sicilia - Catania, 20
                  febbraio 2024, n. 594).
               36  n. 989/2024 reg. Prov. Coll. del 13 marzo 2024.
               37 n. 594/2024 reg. Prov. Coll. del 20 febbraio 2024, che ha anche individuato nelle ipotesi di “ammi-
                  nistrazione giudiziaria” conseguente a misure ablative, un aspetto da considerare al f ne di valutare la
                  sussistenza di un “percorso di distacco dai supposti tentativi di inf ltrazione maf osa”.

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