Page 75 - Rassegna 2025-2
P. 75
I PReSuPPoSTI DeLLA PReveNzIoNe coLLAboRATIvA DI cuI ALL’ART. 94 bIS DeL coDIce ANTImAfIA
Si tratta di aspetto che potrebbe emergere, anzitutto, nei confronti di quelle
imprese caratterizzate da rilevanti volumi d’af ari e complesse articolazioni azienda-
li: in tali casi, infatti, qualora non venisse disposta la nomina degli esperti di cui
all’art. 35 del Codice Antimaf a, i Gruppi Interforze potrebbero essere chiamati a
un vaglio documentale particolarmente gravoso e tale determinarne un “ingolfa-
mento”.
Quanto precede anche alla luce delle ulteriori incombenze che, ai sensi del
richiamato art. 94.1 del Codice antimaf a di recente introduzione, graveranno sui
GIA. in sede di verif ca (f nalizzata all’eventuale esclusione dei divieti di cui all’art. 67)
della ef ettiva mancanza dei mezzi di sostentamento dell’imprenditore suscettibile
di adozione dell’informazione antimaf a interdittiva.
D’altro canto, l’ef cacia del monitoraggio potrebbe essere pregiudicata anche
dall’estrema irrisorietà delle attività condotte dalle imprese ammesse alle misure di
cui all’art. 94-bis.
Infatti, l’esperienza applicativa che emerge soprattutto con riguardo alle
imprese individuali agro/pastorali operanti in contesti economicamente depressi e
af itti da forme di criminalità maf osa, registra talora quadri imprenditoriali carat-
terizzati da movimentazioni f nanziarie ben al di sotto della soglia minima di 5.000
euro richiesta dall’art. 94-bis per monitorare le attività, nonché strutture aziendali
minimali che rendono di fatto inapplicabili quelle misure organizzative atte a
rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale, come ancora contem-
plato dalla citata norma.
Quanto precede potrebbe incidere negativamente sul ruolo decisivo che i
Gruppi Interforze sono oggi chiamati ad assumere anche nell’ambito della preven-
zione collaborativa : l’attività propositiva degli operatori di settore, unitamente a
42
tavoli tecnici nel cui ambito vagliare le eventuali criticità emerse, potrebbe risulte-
rebbe decisiva per il superamento di tali possibili problematiche.
41 Come recentemente ribadito da Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8914.
42 Sul rinnovato ruolo attribuito dalla novella 2021 al Gruppo Interforze, divenuto “interlocutore
diretto delle imprese ammesse alla prevenzione collaborativa”, si richiama F. Gatto, Le nuove frontie-
re della Legislazione Antimafia alla luce del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 cit.
73

