Page 75 - Rassegna 2025-2
P. 75

I PReSuPPoSTI DeLLA PReveNzIoNe coLLAboRATIvA DI cuI ALL’ART. 94 bIS DeL coDIce ANTImAfIA




                    Si tratta di aspetto che potrebbe emergere, anzitutto, nei confronti di quelle
               imprese caratterizzate da rilevanti volumi d’af ari e complesse articolazioni azienda-
               li: in tali casi, infatti, qualora non venisse disposta la nomina degli esperti di cui
               all’art. 35 del Codice Antimaf a, i Gruppi Interforze potrebbero essere chiamati a
               un vaglio documentale particolarmente gravoso e tale determinarne un “ingolfa-
               mento”.
                    Quanto precede anche alla luce delle ulteriori incombenze che, ai sensi del
               richiamato art. 94.1 del Codice antimaf a di recente introduzione, graveranno sui
               GIA. in sede di verif ca (f nalizzata all’eventuale esclusione dei divieti di cui all’art. 67)
               della ef ettiva mancanza dei mezzi di sostentamento dell’imprenditore suscettibile
               di adozione dell’informazione antimaf a interdittiva.
                    D’altro canto, l’ef  cacia del monitoraggio potrebbe essere pregiudicata anche
               dall’estrema irrisorietà delle attività condotte dalle imprese ammesse alle misure di
               cui all’art. 94-bis.
                    Infatti,  l’esperienza  applicativa  che  emerge  soprattutto  con  riguardo  alle
               imprese individuali agro/pastorali operanti in contesti economicamente depressi e
               af  itti da forme di criminalità maf osa, registra talora quadri imprenditoriali carat-
               terizzati da movimentazioni f nanziarie ben al di sotto della soglia minima di 5.000
               euro richiesta dall’art. 94-bis per monitorare le attività, nonché strutture aziendali
               minimali  che  rendono  di  fatto  inapplicabili  quelle  misure  organizzative atte a
               rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale, come ancora contem-
               plato dalla citata norma.
                    Quanto  precede  potrebbe  incidere  negativamente  sul  ruolo  decisivo  che  i
               Gruppi Interforze sono oggi chiamati ad assumere anche nell’ambito della preven-
               zione collaborativa : l’attività propositiva degli operatori di settore, unitamente a
                                 42
               tavoli tecnici nel cui ambito vagliare le eventuali criticità emerse, potrebbe risulte-
               rebbe decisiva per il superamento di tali possibili problematiche.












               41  Come recentemente ribadito da Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8914.
               42  Sul rinnovato ruolo attribuito dalla novella 2021 al Gruppo Interforze, divenuto “interlocutore
                  diretto delle imprese ammesse alla prevenzione collaborativa”, si richiama F. Gatto, Le nuove frontie-
                  re della Legislazione Antimafia alla luce del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 cit.

                                                                                         73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80