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I PReSuPPoSTI DeLLA PReveNzIoNe coLLAboRATIvA DI cuI ALL’ART. 94 bIS DeL coDIce ANTImAfIA




               ed i contatti tra l’impresa e la criminalità mafiosa non hanno carattere stabile e
               strutturale, ma episodico e superficiale, dunque tali da consentire la proficua realiz-
               zazione da parte della stessa di un percorso di “depurazione” che, in termini figura-
               tivi, elimini le tossine della influenza criminale dall’organismo imprenditoriale,
               rendendolo immune da eventuali futuri e rinnovati tentativi di ingerenza mafiosa.
                    In def nitiva, deve trattarsi di episodi sostanzialmente isolati e non ripetuti, per
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               quanto idonei a conf gurare tentativi di inf ltrazione maf osa dell’impresa , consi-
               derato che il concetto di agevolazione occasionale è caratterizzato dalla sporadicità
               del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell’interdittiva, che ricorre
               qualora siano assenti elementi che, al contrario, inducano a evidenziare un connota-
                                                                           27
               to stabile e perdurante dei contatti con la criminalità organizzata , stabilità ritenu-
               ta sussistente - a titolo esemplif cativo - nel caso di imprenditore operante in terri-
               torio caratterizzato dalla presenza di sodalizi maf osi, dedito ad attività ritenute sen-
               sibili al rischio di inf ltrazione della criminalità organizzata e ripetutamente control-
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               lato con soggetti controindicati .
                    La valutazione prognostica della superabilità di quel pericolo diventa, per-
               tanto, momento centrale della valutazione prefettizia, come sottolineato ancora
               dai Giudici di Palazzo Spada nella predetta pronuncia n. 7.279/2023, che sotto-
               linea come i Prefetti in sede applicativa delle misure di prevenzione collaborativa
               debbano operare una diagnosi prognostica valutando la superabilità di quel peri-
               colo inf ltrativo: si tratta di valutazione che va espletata facendo leva sulla capaci-
               tà dell’impresa, attraverso le opportune misure correttive ... di operare al riparo
               dall’  ingerenza  criminale,  essendo  le  misure  di  cui  all’art.  94-bis  f nalizzate  a
               garantire  l’effettivo  completo  recupero  dell’impresa  ad  un  contesto  economico
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               sano .
               26  In tal senso T.r. Sicilia - sez. Catania, 20 febbraio 2024, n. 594/2024 reg. Prov. Coll.
               27  Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2024, n. 8681.
               28 In tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 31 marzo 2025, n. 2654, che escluso il carattere occasionale
                  della permeabilità dell’impresa al condizionamento maf oso “considerando unitariamente la non
                  occasionalità dei rapporti con soggetti fortemente controindicati, contestualizzandoli nel particolare
                  settore di attività di impresa (raccolta di rif uti ritenuta particolarmente sensibile al rischio di inf ltra-
                  zione della criminalità organizzata) e nello specif co territorio ad alta densità maf osa in cui essa
                  opera”.
               29  Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2023, n. 7279, “la pluridimensionalità delle misure de quibus.
                  siccome destinate ad operare su più piani in vista dell’esigenza di garantire l’ef ettivo completo recu-
                  pero dell’impresa ad un contesto economico sano, consente di evidenziare che il compito spettante
                  al Prefetto, in sede applicativa delle stesse, non è rivolto solo, in funzione diagnostica, alla qualif ca-
                  zione del pericolo inf ltrativo secondo le categorie della occasionalità/stabilità, ma anche, in un‘otti-
                  ca  prognostica,  alla  valutazione  della  superabilità  di  quel  pericolo,  facendo  leva  sulla  capacità
                  dell‘impresa, attraverso le opportune misure correttive ed il supporto dato alla loro ef  cace imple-
                  mentazione, di operare al riparo dall’ingerenza criminale”.

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