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Del resto ancora recente giurisprudenza ha sottolineato che le misure in
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discorso perseguono una triplice finalità, essendo orientate:
➣ alla analisi della situazione infiltrativa, al fine di verificarne il carattere
meramente occasionale;
➣ alla emenda degli elementi di porosità tra gestione aziendale ed ingerenza
criminale, attraverso le idonee misure organizzative;
➣ al monitoraggio del programma di recupero, attraverso i numerosi obblighi
comunicativi dei principali atti gestionali e la vigilanza sulla sua esecuzione, anche
mediante le funzioni di “supporto” demandate agli “esperti” all’uopo eventualmente
nominati dal Prefetto, con la conseguenza che il compito spettante al Prefetto, in sede
applicativa delle stesse, non è rivolto solo, in funzione diagnostica, alla qualificazione
del pericolo infiltrativo secondo le categorie della “occasionalità/stabilità”, ma anche,
in un’ottica prognostica, alla valutazione della superabilità di quel pericolo, facendo
leva sulla capacità dell’impresa, attraverso le opportune misure correttive ed il sup-
porto dato alla loro efficace implementazione, di operare al riparo dall’ingerenza cri-
minale.
In questa sede, appare opportuno evidenziare come le misure di cui all’art.
94-bis abbiano in parte trovato applicazione anche nelle ipotesi di cui all’art. 94.1
del Codice antimaf a, recentemente introdotto dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48
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entrato in vigore il 12 aprile 2025.
Prevede, infatti, tale norma che nei casi in cui nei confronti di impresa indivi-
duale si accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’informazione
antimafia interdittiva, per ef etto della quale, tuttavia, verrebbero a mancare i
mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa stessa e della sua famiglia , il
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Prefetto può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma
1 , con facoltà di prescrivere all’interessato l’osservanza di una o più delle misure
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concretano in una «risposta alternativa da parte del legislatore” f nalizzata al «recupero della realtà
aziendale alla libera concorrenza. a seguito di un percorso emendativo”. Che con l’art. 94 bis “la fare-
tra a disposizione del prefetto si arricchisce di nuovi strumenti” vds. D. Albanese, Le modifiche del
d.l. 152/2021 al codice antimafia, 12 gennaio 2022. Sul punto anche F. De Tullio, La prevenzione
collaborativa, Working Paper 10 AnAC, che evidenzia come “sia stato da più parti sottolineato il
merito della riforma per aver introdotto nel nostro ordinamento forme di prevenzione collaborativa,
alternative all’interdittiva, che permettessero di anticipare alla fase amministrativa i contenuti di c.d.
self-cleaning tipici del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis” del Codice Antimaf a.
12 Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8914 cit.
13 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio,
nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.
14 La mancanza dei mezzi di sostentamento, ai sensi dell’art. 94.1, comma 3, del Codice antimaf a, è
presupposto verif cato, sulla base di documentata istanza del titolare dell’impresa individuale, dal
Gruppo Interforze istituito presso la Prefettura competente.
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