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LE REGOLE DI INGAGGIO
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giurisdizionale chiamato a decidere su fattispecie ad esse correlate .
Ancora, la natura amministrativa delle ROE, in virtù della loro emanazione in
ambito Amministrazione della Difesa, ne determina l’ef cacia vincolante esclusivamente
nei confronti del personale militare e del personale civile, appartenente a tale
Amministrazione, schierato nel relativo teatro operativo. Ne consegue che il personale
appartenente ad altre amministrazioni dello Stato dovrà essere soggetto a specif ca e dedi-
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cata regolamentazione, anche de relato, da parte del Ministero di rispettiva dipendenza .
3. Procedimento di elaborazione e di approvazione
Per quanto concerne il procedimento di elaborazione e approvazione delle
ROE, non è rinvenibile nell’ordinamento interno alcuna fonte di rango primario e
secondario che ne disciplini - anche solo genericamente - l’iter ovvero indichi le
autorità, politiche o amministrative, preposte alla loro promulgazione.
È tuttavia desumibile l’attribuzione al Capo di Stato Maggiore della Difesa
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della competenza alla trattazione della materia de qua, mediante la lettura combinata
dell’art. 26, d.lgs. 66/2010, che attribuisce alla menzionata autorità la responsabilità
della pianif cazione, predisposizione ed impiego delle FF.AA. nel loro complesso, e
dell’art. 89, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari
dell’ordinamento militare, con cui si assegna alla medesima autorità l’attuazione, su
direttive del Ministro della Difesa, degli indirizzi di politica militare in merito alla
pianif cazione, predisposizione e impiego dello strumento militare, avvalendosi dello
SMD e del Comando Operativo di Vertice Interforze , atteso che le ROE sono ele-
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mento essenziale per l’impiego dello strumento militare nell’operazione, nonché il
prodotto di una delle correlate attività di pianif cazione. Esse, infatti, sono usual-
mente un allegato all’ordine di operazione (operation order - OPORDER) .
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Ancora, da una disamina della prassi avuta negli anni trascorsi
dall’Amministrazione della Difesa nell’elaborazione delle regole in argomento è
quale venga fatta dipendere dalla legittimità della regola di ingaggio da questi seguita. Cfr. S. Setti,
Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 76 ss.
46 Cfr. P. M. Ortolani, F. Zamponi, La rilevanza penale delle regole d’ingaggio, in Informazioni della
Difesa, n. 4, 2010, 26 ss.
47 Si pensi alle FF.PP. ad ordinamento civile; anche il personale delle Agenzie del Sistema di informa-
zione per la sicurezza della Repubblica dovrà fare riferimento a specif che direttive del Dipartimento
Informazioni e Sicurezza, ovvero del Presidente del Consiglio, specif camente subordinate al dispo-
sto del capo III della l. 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto.
48 In luogo della denominazione Stato Maggiore della Difesa d’ora in avanti si userà l’acronimo SMD.
49 Il Comando Operativo di Vertice Interforze è altresì indicato con l’acronimo COVI.
50 Cfr. NATO, Standardization Agreement -STANAG, 9 ed., 2014, in www.trngcomd.marines.mil.
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