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DOTTRINA




             delle  operazioni  di  guerra  o  delle  missioni  internazionali  (rectius  Military
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             Operations Other Than War - MOOTW nel cui ampio novero di suddivisioni
             spiccano le operazioni di peace keeping, peace building e peace enforcement)   ; per-
                                                                                 24 25
             tanto, la relativa disciplina non sarà, in tutto o in parte, la medesima di altre opera-
             zioni militari sul territorio nazionale quali le operazioni in concorso alle autorità
             civili e di sostegno alla pubblica sicurezza   .
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             23  Dal secondo dopoguerra in avanti, in luogo del concetto classico di guerra che rappresenta tuttalpiù
               il prof lo più estremo di conf ittualità internazionale, terminologicamente viene ritenuto preferibile
               ricorrere alla nozione, tipizzata dal diritto internazionale umanitario - DIU, di conf itti armati inter-
               nazionali ovvero conf itti armati non internazionali, i quali potranno poi essere di diversa entità,
               intensità e complessità. Parte della dottrina ritiene che la derubricazione della parola guerra sia altresì
               un artif cio terminologico al f ne, anche, di ammorbidire la reazione dell’opinione pubblica. Cfr. F.
               Longo, L’Italia e la guerra, in Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia
               tra due secoli, a cura di S. Sicardi, M. Cavino, L. Imarisio, Bologna, 2015, 777.
             24  Cfr. F. Sperotto, Forze armate italiane e operazioni internazionali: la cornice normativa di riferi-
               mento, in Rass. Gius. Mil., 2018 n. 4, 1 ss. Cfr. anche P. Rivello, Manuale del diritto e della proce-
               dura penale militare - ordinamento giudiziario militare, Torino, 2021, 451 ss.
             25 Le ROE possono applicarsi sia in tempo di pace che di guerra, e sia nelle MOOTW. Nel corso di ope-
               razioni di guerra, le ROE sono necessariamente più ampie e tendenzialmente vengono ricondotte nel-
               l’alveo del DIU, del quale sono espressione necessaria. Nell’ipotesi in parola le ROE esprimeranno
               perlopiù dei divieti, verosimilmente tassativi e in numero ridotto. In tempo di pace, le regole d’ingag-
               gio fanno da riferimento per l’unica possibilità di ricorso alla forza armata, anche se solamente per
               scopi di legittima difesa personale. Nel caso delle MOOTW importano alla casistica delle missioni
               internazionali. Le operazioni di questo tipo non vengono mai def nite “di guerra” dagli stati coinvolti
               e sono caratterizzate da una certa f essibilità, in quanto non sempre le minacce comprendono attacchi
               armati in forma tradizionale e le risposte devono potersi adattare. Le MOOTW, qualif cabili come
               operazioni di guerra a bassa intensità, non includono combattimenti su larga scala; pertanto, le ROE
               sono concepite in maniera più restrittiva rispetto alle situazioni di guerra ed esprimeranno limitazioni
               e facoltà seguono due concetti base: autodifesa e limitazioni. In sintesi, la composizione delle ROE in
               tempo di pace è l’opposto di quella delle ROE in un conf itto armato: nel primo caso le ROE sono
               espresse come autorizzazioni, mentre quelle per i conf itti armati sono formulate come divieti o restri-
               zioni. Durante un conf itto armato, l’uso delle armi è principalmente controllato dal DIU.
             26  Con riguardo all’Operazione Strade Sicure, di cui all’art. 7-bis della l. 125/2008, si noti che le ROE
               della forza emesse nel contesto di questa operazione sono da ricondursi alla disciplina appositamente
               redatta nella “consegna” agli ef etti degli artt. 118 - 124 c.p.m.p. Invero, in tale operazione dette rego-
               le ricalcano pedissequamente la disciplina penalistica in materia di legittima difesa, adempimento di
               un dovere e di uso legittimo delle armi. Il quid novi rispetto alla legislazione sarebbe quindi solo l’or-
               dine di impiegare un uso della forza crescente, in dipendenza dei diversi mezzi atti ad of endere in
               dotazione al militare, (c.d. escalation of force), in risposta ad una minaccia crescente. A ben vedere,
               trattasi, di una concretizzazione del principio di proporzionalità già insito nella difesa legittima e nel-
               l’uso delle armi. S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 76 ss.
             27  Ulteriore approfondimento deve compiersi in ordine all’oggetto materiale di normazione da parte delle
               ROE nelle varie def nizioni: tutte queste parlano di modalità di impiego della forza, della violenza, della
               violenza bellica, della forza militare eccetera. Si ritiene di poter escludere che la “forza” oggetto delle rego-
               le di ingaggio sia diversa dalla violenza militare o dalla minaccia di questa, a prescindere dall’arma impie-
               gata. Dunque, la forza, così come limitata dalle ROE, inerisce l’impiego di mezzi e metodi di combatti-
               mento, il cui uso sia consentito dall’art. 35 del I PA, nei confronti di obiettivi legittimi. E bene sottoli-
               neare che lo sviluppo tecnologico ha considerevolmente ampliato i metodi di combattimento. Oltre,
               infatti, alle azioni di natura cinetica, il combattimento può porsi in essere nel dominio cibernetico, con

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