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DOTTRINA
1. Premessa
L’impiego della forza militare è, ormai, regolato da un sistema normativo multili-
vello ove il diritto internazionale, diritto interno e gli ordini militari devono trovare un
punto di equilibrio idoneo a garantire il successo della missione. Le regole di ingaggio
(rules of engagement - ROE) rappresentano, quindi, il punto di raccordo tra il diritto (di
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guerra) e l’impiego tattico delle unità di combattimento terrestri, marittime, ed aeree .
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Esse hanno ricoperto - e ricoprono tuttora - un ruolo cruciale nella conduzio-
ne delle operazioni militari realizzate negli ultimi quattro decenni e connesse:
➣ alla partecipazione delle Forze Armate , delle Forze di Polizia ad ordina-
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mento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite
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nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni inter-
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nazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto inter-
nazionale , comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato
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di diritto dell’Unione Europea ;
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1 Acronimo convenzionalmente adottato in ambito Alleanza Atlantica. Cfr. NATO,
Standardization Agreement -STANAG, 9 ed., 2014, in www.trngcomd.marines.mil.
a
2 Le ROE costituiscono il livello più basso nella gerarchia delle fonti del diritto militare. Su queste si
basano i manuali militari di impiego delle forze per i comandanti, testi che non hanno valore vinco-
lante, nemmeno di diritto interno. Questi manuali hanno lo scopo di rendere più comprensibili,
anche a coloro che non sono esperti legali, il linguaggio e i principi delle convenzioni internazionali
e del diritto interno applicabili al ricorso alla forza.
3 Si osservi che l’art. 82 del I PA alle Convenzioni di Ginevra impone agli Stati contraenti di dotare i
comandanti militari di un consigliere giuridico, in grado di fornire indicazioni riguardanti il rispetto
degli obblighi nazionali ed internazionali relativi al diritto bellico.
4 Esercito (art. 100, d.lgs. 66/2010), Marina Militare (art. 110, d.lgs. 66/2010) - incluso il Corpo delle
Capitanerie di Porto (art. 132, d.lgs. 66/2010) e Aeronautica Militare (art. 139, d.lgs. 66/2010), dal
2000 si aggiunge a queste l’Arma dei Carabinieri, che ha collocazione autonoma nell’ambito del
Ministero della Difesa e rango di Forza armata (art. 155, d.lgs. 66/2010). È anche da considerare
appartenente alle FF.AA. la Guardia di Finanza, quale corpo militare con compiti speciali (art. 1, l.
189/1959, e art. 1, d.lgs. 68/2001). D’ora in avanti il termine “Forze Armate” sarà altresì indicato
con l’acronimo “FF.AA.”, mentre “Forza Armata” con quello di “F.A.”.
5 L’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, considerate le loro rilevanti funzioni di polizia,
hanno altresì tale denominazione normativa oltre a quelle di FF.AA.
6 D’ora in avanti per l’Organizzazione delle Nazioni Unite si userà l’acronimo ONU o NU.
7 La quasi totalità delle missioni internazionali italiane sono state realizzate nella cornice di una organizza-
zione internazionale, mentre in numero minore al di fuori di questa. In tale ultima casistica sarà cura
dell’Italia concertare con il paese interessato la stipula di un trattato internazionale, anche nelle forme sem-
plif cate, subordinata alla previa autorizzazione delle Camere ex art. 80 Cost. Nella prima casistica, nell’am-
bito del confronto tra Governo italiano e organizzazione internazionale circa l’avvio e la partecipazione di
una missione internazionale viene identif cata l’eventuale of erta di forze (force of ering) da cui si dà avvio
l’iter autorizzativo descritto sopra. Cfr. A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto militare, Padova, 2020, 59-62.
8 L’art. 43(1) del Trattato sull’Unione Europea - TUE prevede che l’Unione possa intraprendere mis-
sioni aventi carattere sia civile che militare - nella realtà i due aspetti sono spesso complementari - e che
riguardino i seguenti ambiti: disarmo, interventi umanitari e di soccorso, consulenza e assistenza in
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