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LE REGOLE DI INGAGGIO
In punto di procedura di promulgazione delle ROE, è bene subito rappresen-
tare che questa sfugge al diretto controllo del Parlamento. Invero, nell’ambito della
procedura di autorizzazione o proroga delle missioni internazionali, def nita dalla
Legge n. 145 del 21 luglio 2016, Disposizioni concernenti la partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali (c.d. legge-quadro sulle missioni internazio-
nali), le Camere approvano la missione internazionale in tutti gli aspetti fondamen-
tali ed essenziali per conoscerne pienamente il contesto, tra cui le basi giuridiche. In
queste, tuttavia, non si ricomprendono le ROE che sono redatte ed approvate
nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa, successivamente al provvedimento
con cui viene deliberato o prorogato l’invio di un contingente in missione interna-
zionale.
L’inclusione delle ROE in un provvedimento legislativo o nell’ambito di una
discussione parlamentare potrebbe compromettere la necessaria riservatezza di tali
disposizioni. Questo carattere conf denziale è essenziale per impedire alle forze ostili
di trarre vantaggio dalla conoscenza dei limiti imposti al ricorso ad azioni cinetiche
militari dalle forze alleate. Sebbene la legislazione vigente consenta alle Camere (e
alle competenti commissioni) di riunirsi in seduta segreta ai sensi dell’art. 64,
comma 2, Cost., senza richiedere particolari requisiti per la deliberazione da parte
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dei collegi parlamentari, tale procedura non è mai stata attivata .
Come osservato dalla dottrina, anche nel caso in cui vi fosse un meccanismo
in grado di fornire alle Camere una conoscenza dettagliata delle ROE, resterebbe
irrisolta la questione della sindacabilità ef ettiva delle modalità operative concrete
dei contingenti dislocati sul campo . Questo, non solo per ragioni di competenza
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tecnico-militare , ma anche a causa delle tempistiche delle discussioni parlamenta-
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ri, che non permetterebbero una eventuale tempestiva modif ca delle regole in que-
stione, necessaria a seguito del rapido evolversi delle situazioni operative e tattiche .
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o senza causazione di un ef etto cinetico, o nel dominio elettromagnetico, attaccando le reti di comuni-
cazione avversarie. S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 73 ss.
28 Cfr. P. Zicchittu, Le “zone franche” del potere legislativo, Torino, 2017, cap. II e III. Cfr. anche Cfr.
S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 75.
29 Cfr. R. Dickmann, Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo, Milano, 2008, 427.
30 La descrizione delle regole di ingaggio, le quali disciplinano modalità, intensità e tipologia della forza
bellica da utilizzare nelle varie operazioni, non può essere oggetto di discrezionalità tecnico-operativa,
per la semplice ragione che spetta alle assemblee rappresentative del popolo, e non ad un organo espres-
sione di una maggioranza, dettare quelle direttive che maggiormente caratterizzano l’attività delle
truppe (l’uso della forza), L. D’angelo, Missioni di pace all’estero dei contingenti militari e carenza
di potere in concreto, in Altalex, 3 settembre 2004.
31 La dottrina militare ha spesso sottolineato che le ROE sono soggette a costante revisione ogni volta
che si presenti un mutamento della situazione operativa, al f ne di garantirne la puntuale rispondenza
alla realtà di fatto (A. Marucci, Il Caveat: strumento di garanzia o di gestione delle operazioni fuori
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