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LE REGOLE DI INGAGGIO




                    In punto di procedura di promulgazione delle ROE, è bene subito rappresen-
               tare che questa sfugge al diretto controllo del Parlamento. Invero, nell’ambito della
               procedura di autorizzazione o proroga delle missioni internazionali, def nita dalla
               Legge  n.  145  del  21  luglio  2016,  Disposizioni  concernenti  la  partecipazione
               dell’Italia alle missioni internazionali (c.d. legge-quadro sulle missioni internazio-
               nali), le Camere approvano la missione internazionale in tutti gli aspetti fondamen-
               tali ed essenziali per conoscerne pienamente il contesto, tra cui le basi giuridiche. In
               queste,  tuttavia,  non  si  ricomprendono  le  ROE  che  sono  redatte  ed  approvate
               nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa, successivamente al provvedimento
               con cui viene deliberato o prorogato l’invio di un contingente in missione interna-
               zionale.
                    L’inclusione delle ROE in un provvedimento legislativo o nell’ambito di una
               discussione parlamentare potrebbe compromettere la necessaria riservatezza di tali
               disposizioni. Questo carattere conf denziale è essenziale per impedire alle forze ostili
               di trarre vantaggio dalla conoscenza dei limiti imposti al ricorso ad azioni cinetiche
               militari dalle forze alleate. Sebbene la legislazione vigente consenta alle Camere (e
               alle  competenti  commissioni)  di  riunirsi  in  seduta  segreta  ai  sensi  dell’art.  64,
               comma 2, Cost., senza richiedere particolari requisiti per la deliberazione da parte
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               dei collegi parlamentari, tale procedura non è mai stata attivata .
                    Come osservato dalla dottrina, anche nel caso in cui vi fosse un meccanismo
               in grado di fornire alle Camere una conoscenza dettagliata delle ROE, resterebbe
               irrisolta la questione della sindacabilità ef ettiva delle modalità operative concrete
               dei contingenti dislocati sul campo . Questo, non solo per ragioni di competenza
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               tecnico-militare , ma anche a causa delle tempistiche delle discussioni parlamenta-
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               ri, che non permetterebbero una eventuale tempestiva modif ca delle regole in que-
               stione, necessaria a seguito del rapido evolversi delle situazioni operative e tattiche .
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                  o senza causazione di un ef etto cinetico, o nel dominio elettromagnetico, attaccando le reti di comuni-
                  cazione avversarie. S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 73 ss.
               28  Cfr. P. Zicchittu, Le “zone franche” del potere legislativo, Torino, 2017, cap. II e III. Cfr. anche Cfr.
                  S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 75.
               29  Cfr. R. Dickmann, Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo, Milano, 2008, 427.
               30  La descrizione delle regole di ingaggio, le quali disciplinano modalità, intensità e tipologia della forza
                  bellica da utilizzare nelle varie operazioni, non può essere oggetto di discrezionalità tecnico-operativa,
                  per la semplice ragione che spetta alle assemblee rappresentative del popolo, e non ad un organo espres-
                  sione di una maggioranza, dettare quelle direttive che maggiormente caratterizzano l’attività delle
                  truppe (l’uso della forza), L. D’angelo, Missioni di pace all’estero dei contingenti militari e carenza
                  di potere in concreto, in Altalex, 3 settembre 2004.
               31  La dottrina militare ha spesso sottolineato che le ROE sono soggette a costante revisione ogni volta
                  che si presenti un mutamento della situazione operativa, al f ne di garantirne la puntuale rispondenza
                  alla realtà di fatto (A. Marucci, Il Caveat: strumento di garanzia o di gestione delle operazioni fuori

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