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LE REGOLE DI INGAGGIO




               altre, sottolineando il ruolo del Ministro della Difesa nella catena di comando delle
               FF.AA., considerano le ROE come ordini  gerarchici (attività amministrative),
                                                        38
               f nalizzati a specif care dettagliatamente il comportamento delle unità sul campo e
               le modalità di reazione agli attacchi .
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                    Tanto appurato, è importante considerare la qualif cazione delle ROE come
               attività amministrativa e la loro esclusione ex lege  da varie disposizioni relative al
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               procedimento amministrativo, sia che vengano considerate regolamenti o direttive,
               sia che vengano considerate ordini .
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                    Questo inquadramento nella gerarchia delle fonti comporta inoltre la neces-
               saria compatibilità delle ROE sia con le norme costituzionali, incluse le norme


               38  In mancanza di una norma giuridica che def nisca la nozione generale dell’ordine militare, possiamo
                  descriverlo come: Lo strumento attraverso il quale si realizza l’intera attività delle FF.AA. e FF.PP.
                  Un atto amministrativo a forma libera, col quale il superiore - nell’ambito di un rapporto tipizzato
                  - ingiunge all’inferiore un obbligo - di natura militare - avente ad oggetto un facere ovvero di non
                  facere senza lasciare a costui la libertà di scegliere se adeguarsi o meno a tale volontà.  Un provvedi-
                  mento amministrativo, a forma libera, autoritativo e discrezionale, i cui requisiti sono minimi; l’ele-
                  mento soggettivo è costituito dalla legittimazione del soggetto emittente e quello oggettivo dalla
                  manifestazione della sua volontà, cui consegue l’obbligo di esecuzione in capo al destinatario e, in
                  caso di violazione, la comminazione di sanzioni disciplinari e penali (di cui non si tratterà in questa
                  sede).  Contrariamente,  non  è  necessaria  alcuna  forma  particolare:  la  manifestazione  di  volontà,
                  costitutiva dell’ordine, può consistere anche in un semplice invito, e non è richiesta motivazione.
                  Cfr. C. Iafrate, Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare, in Dir. e Quest. pubbl. - vol.
                  16/2, Palermo, 2016, 313. Cfr. anche D. Brunelli, G. Mazzi, Diritto penale militare - IV edizione,
                  Milano,  2007,  351;  A.  Lo  Torto,  La  condizione  militare  nell’ordinamento  delle  Forze  Armate,
                  Milano, 2010, 48 ss.
               39  F. Furlan, Presidente della Repubblica e politiche di sicurezza internazionale tra diarchia e garan-
                  zia, Milano, 2013, 94. Cfr. anche G. De Vergottini, Costituzione e regole d’ingaggio, in Rass. parl.,
                  2008, 53.
               40  Ai sensi dell’art. 1349, c. 3, d.lgs. 66/2010, agli ordini militari non si applicano le disposizioni di cui
                  al capo I, III e IV della l. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento ammini-
                  strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, escludendo - tra le varie - l’obbligo di
                  motivazione, snellendo notevolmente il processo di formazione e di conseguente esecuzione dell’or-
                  dine Al riguardo, si noti che la non obbligatorietà della motivazione dell’ordine militare esclude ogni
                  possibile dispositività dell’azione di comando, anzi impone sia a chi emana sia a chi esegue l’ordine
                  di agire nel rispetto delle procedure in modo corretto, trasparente e prudente. In particolare, l’art.
                  727, d.P.R. 90/2010, sancisce che gli ordini devono essere formulati con chiarezza, in modo da evi-
                  tare dubbi o esitazioni e prevede la possibilità di emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio
                  qualora sussistano imprescindibili esigenze. L’art. 729, d.P.R. 90/2010, in materia di esecuzione, pre-
                  cisa che l’ordine deve essere eseguito con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza; chiarisce che
                  il militare, in merito agli ordini ricevuti deve: astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventual-
                  mente necessarie per la corretta esecuzione; evidenziare, qualora sussista, un contrasto con gli ordini
                  ricevuti da altro superiore; astenersi dall’eseguire un ordine che costituisca manifestamente reato.
                  Queste norme sembrano inequivocabilmente def nire che le attività di emanazione ed esecuzione
                  degli ordini devono essere in linea con i medesimi criteri generali che ispirano quella discrezionale:
                  correttezza, trasparenza e prudenza; così da rispondere in modo esauriente ai canoni di una operati-
                  vità sicura ed ef  cace unitamente a quei requisiti invocati e richiesti dalla l. 241/1990.
               41  Cfr. S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 77.

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