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LE REGOLE DI INGAGGIO
altre, sottolineando il ruolo del Ministro della Difesa nella catena di comando delle
FF.AA., considerano le ROE come ordini gerarchici (attività amministrative),
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f nalizzati a specif care dettagliatamente il comportamento delle unità sul campo e
le modalità di reazione agli attacchi .
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Tanto appurato, è importante considerare la qualif cazione delle ROE come
attività amministrativa e la loro esclusione ex lege da varie disposizioni relative al
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procedimento amministrativo, sia che vengano considerate regolamenti o direttive,
sia che vengano considerate ordini .
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Questo inquadramento nella gerarchia delle fonti comporta inoltre la neces-
saria compatibilità delle ROE sia con le norme costituzionali, incluse le norme
38 In mancanza di una norma giuridica che def nisca la nozione generale dell’ordine militare, possiamo
descriverlo come: Lo strumento attraverso il quale si realizza l’intera attività delle FF.AA. e FF.PP.
Un atto amministrativo a forma libera, col quale il superiore - nell’ambito di un rapporto tipizzato
- ingiunge all’inferiore un obbligo - di natura militare - avente ad oggetto un facere ovvero di non
facere senza lasciare a costui la libertà di scegliere se adeguarsi o meno a tale volontà. Un provvedi-
mento amministrativo, a forma libera, autoritativo e discrezionale, i cui requisiti sono minimi; l’ele-
mento soggettivo è costituito dalla legittimazione del soggetto emittente e quello oggettivo dalla
manifestazione della sua volontà, cui consegue l’obbligo di esecuzione in capo al destinatario e, in
caso di violazione, la comminazione di sanzioni disciplinari e penali (di cui non si tratterà in questa
sede). Contrariamente, non è necessaria alcuna forma particolare: la manifestazione di volontà,
costitutiva dell’ordine, può consistere anche in un semplice invito, e non è richiesta motivazione.
Cfr. C. Iafrate, Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare, in Dir. e Quest. pubbl. - vol.
16/2, Palermo, 2016, 313. Cfr. anche D. Brunelli, G. Mazzi, Diritto penale militare - IV edizione,
Milano, 2007, 351; A. Lo Torto, La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate,
Milano, 2010, 48 ss.
39 F. Furlan, Presidente della Repubblica e politiche di sicurezza internazionale tra diarchia e garan-
zia, Milano, 2013, 94. Cfr. anche G. De Vergottini, Costituzione e regole d’ingaggio, in Rass. parl.,
2008, 53.
40 Ai sensi dell’art. 1349, c. 3, d.lgs. 66/2010, agli ordini militari non si applicano le disposizioni di cui
al capo I, III e IV della l. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, escludendo - tra le varie - l’obbligo di
motivazione, snellendo notevolmente il processo di formazione e di conseguente esecuzione dell’or-
dine Al riguardo, si noti che la non obbligatorietà della motivazione dell’ordine militare esclude ogni
possibile dispositività dell’azione di comando, anzi impone sia a chi emana sia a chi esegue l’ordine
di agire nel rispetto delle procedure in modo corretto, trasparente e prudente. In particolare, l’art.
727, d.P.R. 90/2010, sancisce che gli ordini devono essere formulati con chiarezza, in modo da evi-
tare dubbi o esitazioni e prevede la possibilità di emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio
qualora sussistano imprescindibili esigenze. L’art. 729, d.P.R. 90/2010, in materia di esecuzione, pre-
cisa che l’ordine deve essere eseguito con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza; chiarisce che
il militare, in merito agli ordini ricevuti deve: astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventual-
mente necessarie per la corretta esecuzione; evidenziare, qualora sussista, un contrasto con gli ordini
ricevuti da altro superiore; astenersi dall’eseguire un ordine che costituisca manifestamente reato.
Queste norme sembrano inequivocabilmente def nire che le attività di emanazione ed esecuzione
degli ordini devono essere in linea con i medesimi criteri generali che ispirano quella discrezionale:
correttezza, trasparenza e prudenza; così da rispondere in modo esauriente ai canoni di una operati-
vità sicura ed ef cace unitamente a quei requisiti invocati e richiesti dalla l. 241/1990.
41 Cfr. S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 77.
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