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LE REGOLE DI INGAGGIO
svolgere le funzioni di pianif cazione e di direzione delle operazioni assicurando le
necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle
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FF.AA, e quindi le singole FF.AA. eventualmente interessate.
Il processo è tipicamente top-down, nella prima fase, e bottom-up, nella secon-
da; sicché, in quest’ultima, a partire dalle FF.AA. interessate sarà proposta una
bozza di ROE che sarà valutata ed eventualmente emendata - nell’ordine - dal
Comando Operativo di Vertice Interforze e dal Capo di SMD che le esporrà per la
valutazione f nale al Ministro della Difesa. Allorché il Ministro valuti favorevol-
mente le ROE, queste saranno ritrasmesse al Capo di SMD che le autorizzerà, sulla
scorta di detta valutazione ministeriale, diramandole al nominato Comando
Operativo. Quest’ultimo, quale organo deputato alla diretta gestione delle opera-
zioni militari all’estero, potrà valutare (in ordine alle condizioni tattico-operative
della specif ca missione) di mantenere “dormienti” alcune singole regole, le quali
potranno essere rese disponibili al contingente militare all’occorrenza, per rispon-
dere adeguatamente a un mutamento del quadro di situazione del teatro operativo.
Le ROE sono inf ne diramate ai contingenti interessati.
Può ritenersi in tal manera concluso il procedimento di elaborazione e appro-
vazione delle ROE, così generalmente descritto.
Si noti bene al riguardo che, al f ne di avere disponibili ROE già vagliate sotto
ogni prof lo, sia la NATO sia l’A.D. hanno elaborato un catalogo di regole che
ricomprende tutte quelle necessarie per operare nei diversi scenari e con ogni livello
sicurezza. Di talché, all’attivazione di ogni missione internazionale le ROE non
dovranno essere elaborate ex novo ma basterà attingere da sif atto catalogo, selezio-
nando quelle utili alla missione di specie .
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Come anzidetto, la quasi totalità delle missioni internazionali a cui partecipa
il Bel Paese sono svolte sotto l’egida di una organizzazione internazionale di cui
l’Italia è parte, quali la NATO e l’UE .
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Nel contesto di dette operazioni promosse e guidate da tali organizzazioni
vigono ROE stabilite dalle organizzazioni medesime.
55 Cfr. Artt. 27 e 29, d.lgs. 66/2010. svolge funzioni di pianif cazione e di direzione delle operazioni
nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamen-
to con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.
56 Cfr. SMD-UGAG -002/2013, Catalogo nazionale delle regole di ingaggio, edizione 2013.
57 Si tenga a mente che, in ragione dell’adesione all’ONU e soprattutto alla NATO e all’UE, lo stru-
mento militare italiano non è posto al servizio delle sole esigenze di difesa nazionali, bensì anche a
relativa disposizione delle prefate organizzazioni, secondo le condizioni a suo tempo stabilite nei rela-
tivi trattati di adesione. Cfr. A. Conti, S. Setti, Lezioni di diritto militare, Padova, 2020, 58. Cfr.
anche A. Vedaschi, Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione, in Osservatorio Costituzionale,
n. 3/2022, 57.
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