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DOTTRINA
A queste ROE le nazioni partecipanti posso apporre ulteriori restrizioni,
rivolte unicamente al proprio personale, dette caveat nazionali . Queste restrizio-
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ni rivestono importanza fondamentale, perché consentono una partecipazione alle
operazioni multinazionali con ROE già stabilite, riservandosi la possibilità di sot-
trarsi a quelle attività che siano ritenute in contrasto con il diritto internazionale o
a regole di condotta interne def nite ex lege o dal decisore politico . Si deve, infatti,
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tenere presente che anche nel contesto di una operazione multinazionale, con ROE
già stabilite, le FF.AA. di ciascun partecipante restano sotto la responsabilità del
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singolo Stato .
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Sicché, una nazione contributrice della missione potrà apporre caveat alle
ROE in argomento per quattro principali motivi :
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➣ aderenza al proprio diritto nazionale;
➣ diversa interpretazione del diritto internazionale o ratif ca di particolari trattati ;
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58 In inglese il termine caveat ha il signif cato di riserva o limitazione.
59 Def nite in dottrina anche come «eccezioni interpretative a quelle regole che contrastano con il qua-
dro normativo interno oppure con gli interessi nazionali», F. Elia, I principi fondamentali nella con-
dotta delle operazioni militari, I.S.S.M.I., Roma, 2010, 61. La def nizione impiegata negli atti della
NATO è la seguente: i caveat nazionali sono restrizioni all’uso dei contingenti nazionali che parteci-
pano a un’operazione multinazionale (risoluzione n. 336, Riduzione dei caveat nazionali,
dell’Assemblea parlamentare della NATO - Comm. difesa e sicurezza, 10 gennaio 2006).
60 Si sono verif cate divergenze in merito nel contesto dell’operazione ISAF in Afghanistan tra la posi-
zione statunitense che richiedeva l’adozione di una condotta maggiormente of ensiva e quella italia-
na, ancorata ad una visione strettamente difensiva delle attività militari sul campo (G. Angelucci, L.
Vierucci, Il diritto internazionale umanitario e la guerra aerea, Firenze, 2010, 248 e C. Carletti, Il
contributo delle istituzioni de della società civile italiana per la protezione e promozione dei diritti
umani, Torino, 2012, 138). In ef etti la dottrina ha evidenziato che i caveat nazionali oltre che dal
diritto interno, possono anche risultare dalla ‘filosofia politica’ interna; in altre parole, l’interpretazio-
ne data da un Paese del modo migliore per perseguire la sicurezza e la stabilità (J. Medcalf, Going glo-
bal or going nowhere?, Peter Lang, 2008, 180).
61 Cfr. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, VII ed., 2021, 176 ss.
62 Per meglio comprendere la signif catività per uno Stato di apporre eventuali caveat, si pensi ad una
coalizione internazionale in cui operi la forza di uno Stato non f rmatario di una data convenzione,
forza che compie un atto di combattimento vietato da quella convenzione. Ebbene lo Stato in que-
stione non commette un illecito internazionale. Ove, però, nella medesima coalizione vi sia un
secondo Stato f rmatario di quella convenzione questo, se ha in qualche modo agevolato quell’atto
di combattimento, è internazionalmente responsabile per complicità nel fatto illecito altrui. Cfr. art.
16, rubricato Aiuto o assistenza nella commissione di un atto internazionalmente illecito, della
Codif cazione sulla responsabilità degli Stati per fatto illecito, approvata nel 2001 dalla
Commissione di Diritto Internazionale delle NU.
63 Cfr. NATO, Legal Deskbook, II ed., 2010, 256 ss.
64 Sul piano del diritto internazionale si distinguono le riserve, ovvero le dichiarazioni attraverso le quali
lo Stato esprime la sua volontà di limitare gli effetti giuridici nei suoi confronti di certe disposizioni (M.
Giuliano, T. Scovazzi, T. Treves, Diritto internazionale, Milano, 2005, 308) e le dichiarazioni o dichia-
razioni interpretative che manifestano il punto di vista dello Stato su una disposizione, su come verrà
interpretata o a quali organi dell’apparato statale verrà riferito un termine contenuto nel trattato, ma
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